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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 463 del 18/06/2026

Provvedimento del 18 giugno 2026

Garante Privacy463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha irrogato a Fluyda Srl Società Benefit in liquidazione una sanzione amministrativa di 1.000 euro per non aver riscontrato una richiesta di informazioni dell’Autorità relativa a un reclamo sulla cancellazione di un account da una piattaforma di e-commerce. Oltre alla sanzione, il Garante ha ordinato alla società di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell’interessata e di comunicare l’adempimento entro 30 giorni dalla notifica. Disposta anche la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità e l’annotazione nel registro interno.

Fluyda Srl Società Benefit in liquidazione: sanzione per mancato riscontro a richiesta di informazioni del Garante e ordine di evadere la richiesta di cancellazione account/dati

Fluyda Srl Società Benefit in liquidazione: mancato riscontro al Garante e ordine di soddisfare una richiesta di cancellazione account

Il provvedimento trae origine da un reclamo presentato da un’interessata che aveva chiesto la cancellazione del proprio account dalla piattaforma di e-commerce gestita da Fluyda Srl Società Benefit in liquidazione, senza ottenere risposta. Nel corso dell’istruttoria, la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni inviata dal Garante e non ha presentato difese nel procedimento avviato per tale omissione.

Origine del procedimento e svolgimento dell’istruttoria

Il reclamo è stato regolarizzato il 1° agosto 2025. L’Ufficio ha quindi richiesto informazioni al titolare con nota del 12 novembre 2025, notificata all’indirizzo PEC risultante dal Registro delle imprese, ma senza esito. Successivamente è stato notificato l’atto di avvio del procedimento del 12 gennaio 2026, con contestazione della violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice privacy per il mancato riscontro alla richiesta istruttoria del Garante. La società non ha depositato memorie né chiesto audizione.

Trattamento oggetto di esame

Il contesto sostanziale riguarda la gestione di un account su una piattaforma di e-commerce e l’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati/degli account da parte dell’interessata. Il Garante non svolge una valutazione nel merito della richiesta di cancellazione, ma rileva che il mancato riscontro del titolare ha impedito di acquisire elementi utili per verificare e soddisfare l’istanza dell’interessata.

Violazioni accertate e norme richiamate

Il Garante ha ritenuto integrata la violazione:

  • dell’art. 157 del Codice privacy, che impone al titolare di fornire riscontro alle richieste informative dell’Autorità;
  • dell’art. 166, comma 2, del Codice, in relazione alla mancata collaborazione nel procedimento;
  • dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR, richiamato nel provvedimento quale base del potere di richiesta di informazioni.

Il provvedimento evidenzia che il comportamento omissivo ha ostacolato l’attività ispettiva e istruttoria dell’Autorità.

Ordini impartiti al titolare

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, il Garante ha ingiunto a Fluyda di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell’interessata. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 157 del Codice, ha ordinato di comunicare al Garante l’avvenuto adempimento entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Sanzione amministrativa pecuniaria

Il provvedimento è qualificato come ordinanza-ingiunzione ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981. In sede di quantificazione, il Garante richiama l’art. 83, par. 5, GDPR, che prevede, per le violazioni pertinenti, un massimo edittale di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, il 4% del fatturato mondiale annuo se superiore.

Nel caso concreto sono stati considerati:

  • come aggravante, il mancato riscontro che ha impedito di acquisire elementi utili a soddisfare la richiesta dell’interessata;
  • come attenuanti, l’assenza di precedenti procedimenti, la natura dei dati trattati come dati comuni anagrafici e di contatto, e la natura di microimpresa del titolare in liquidazione.

All’esito, la sanzione è stata determinata in euro 1.000,00, ritenuta proporzionata e dissuasiva in relazione alla vicenda e alle condizioni del destinatario.

Pubblicazione del provvedimento e ulteriori misure

Il Garante ha disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito istituzionale, richiamando l’art. 154-bis del Codice, l’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019 e l’art. 166, comma 7, del Codice. È stata inoltre disposta l’annotazione delle violazioni e delle misure nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019 e dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR.

Impugnazione

Il provvedimento è impugnabile davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Il procedimento origina dal reclamo, regolarizzato il 1° agosto 2025, con cui l’interessata lamentava di aver inviato più richieste di cancellazione del proprio account dalla piattaforma di e-commerce www.fluyda.me senza ottenere risposta. L’Ufficio ha quindi chiesto informazioni al titolare, identificato in Fluyda Srl Società Benefit in liquidazione, ma la società non ha fornito alcun riscontro.

Violazioni accertate

Il Garante ha contestato e poi ritenuto integrata la violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice privacy per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità. Nel provvedimento si richiama anche la violazione dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR, richiamato dall’art. 157 del Codice.

Ordine di riscontro alle richieste dell'interessata

Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), GDPR, il Garante ha ingiunto al titolare di soddisfare le richieste di esercizio dei diritti dell’interessata. Inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 1, lett. a), GDPR e dell’art. 157 del Codice, ha imposto di informare l’Autorità dell’avvenuto adempimento entro 30 giorni dalla notifica.

Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione

Applicando l’art. 83, par. 5, GDPR, il Garante ha individuato il massimo edittale in 20 milioni di euro e ha considerato come aggravante il mancato riscontro, che ha impedito di acquisire elementi utili a soddisfare la richiesta di cancellazione. Come attenuanti ha valorizzato l’assenza di precedenti, la natura dei dati trattati (dati comuni anagrafici e di contatto) e la qualità di microimpresa in liquidazione. La sanzione è stata quantificata in 1.000 euro.

Pubblicazione e rimedi

È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, ai sensi dell’art. 154-bis del Codice, dell’art. 37 del regolamento interno n. 1/2019 e dell’art. 166, comma 7, del Codice. È stata inoltre prevista l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Contro il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Come è indicizzato

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