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Sentenza

Sentenza del 06/06/2018 n. 3733 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contenzioso tributario - Appello - Non applicabilità art. 345 c.p.c. - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il collegio ha escluso l’applicabilità dell’art. 345, comma 3, c.p.c. e ha ritenuto ammissibile la produzione in appello delle cartelle di pagamento. La decisione è quindi favorevole all’ente impositore o agente della riscossione sul punto processuale relativo all’utilizzabilità dei documenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità di produrre per la prima volta in appello le cartelle di pagamento notifiche e poste alla base del preavviso di fermo amministrativo impugnato. Il contribuente sosteneva, in sostanza, l’applicabilità del divieto previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c. per i documenti nuovi in appello. Il collegio ha invece ritenuto prevalente la disciplina speciale del processo tributario, che consente la produzione documentale anche in grado d’appello, compresi documenti già esistenti e non prodotti in primo grado.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, D.lgs. n. 546/1992

    Principio di specialità della disciplina del processo tributario rispetto alle norme del codice di procedura civile.

    Nel processo tributario le disposizioni speciali del D.lgs. n. 546/1992 prevalgono sulle norme processuali civili incompatibili, inclusa la disciplina restrittiva dell’art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Art. 32 D.lgs. n. 546/1992

    Disciplina il deposito di documenti e memorie nel processo tributario e si inserisce nel sistema che consente alle parti di produrre documenti secondo le modalità e i termini propri del rito tributario.

  • Art. 58 D.lgs. n. 546/1992

    Consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, senza applicare automaticamente il divieto previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    La preclusione prevista per la produzione di nuovi documenti in appello nel processo civile non trova applicazione, secondo la decisione, nel processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale degli artt. 32 e 58 del D.lgs. n. 546/1992.

  • Art. 26 D.P.R. n. 602/1973

    Riguarda la notificazione delle cartelle di pagamento, la cui documentazione può essere prodotta in appello per dimostrare la regolarità della riscossione e la legittimità degli atti conseguenti.

  • Cassazione, Sez. V, n. 27774 del 22 novembre 2017

    Conferma il principio secondo cui nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è regolata dalla disciplina speciale del D.lgs. n. 546/1992 e non dalla preclusione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 546/1992, anche se i documenti erano già disponibili in primo grado.
  • Il divieto di nuovi documenti previsto dall’art. 345, comma 3, c.p.c. non si applica automaticamente alle controversie tributarie, perché prevale la disciplina speciale del processo tributario.
  • La produzione in appello non garantisce da sola la fondatezza della pretesa: il giudice deve comunque verificare la pertinenza, l’autenticità, la notificazione e l’effettiva idoneità dei documenti a dimostrare la legittimità dell’atto impugnato.
  • Quando un preavviso di fermo amministrativo è fondato su cartelle di pagamento, l’agente della riscossione può produrre in appello le cartelle e le relative prove di notifica, salvo il rispetto dei termini processuali e del diritto di difesa.
  • Il contribuente può ancora contestare specificamente la validità delle notifiche, la riferibilità delle cartelle, la prescrizione o decadenza del credito e l’eventuale mancata conoscibilità dei documenti, anche se la loro produzione in appello è ammissibile.

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