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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14003 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno contestato la tassazione applicata alla somma erogata nel 2000 dal fondo previdenziale integrativo aziendale P.I.A./ENEL in sostituzione della pensione integrativa. Sostenevano che la prestazione dovesse essere distinta in due componenti: la "sorte capitale", soggetta a tassazione separata, e il rendimento finanziario prodotto dalla gestione delle somme accantonate, soggetto alla ritenuta del 12,50% prevista per i redditi di capitale. Hanno inoltre denunciato l'insufficiente motivazione della CTR, che aveva escluso la natura assicurativa o finanziaria del fondo senza esaminare adeguatamente il suo concreto funzionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana e rinviato la causa ad altra sezione della stessa CTR. Il giudice del rinvio dovrà accertare, anche mediante eventuale consulenza tecnica, se il fondo abbia investito sul mercato i contributi del lavoratore e del datore di lavoro, quale rendimento sia stato prodotto e quale parte della somma erogata rappresenti il rendimento netto. Solo tale parte potrà essere tassata al 12,50%; la parte restante, corrispondente alla sorte capitale, resterà soggetta a tassazione separata. Non è stato quindi disposto direttamente il rimborso integrale, ma è stato riconosciuto il diritto a rideterminare l'imposta e l'eventuale credito restitutorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17 (TUIR)

    Per le prestazioni previdenziali integrative maturate anteriormente al 1° gennaio 2001, la tassazione separata si applica alla componente costituita dalla sorte capitale. Dal 1° gennaio 2001 il regime di tassazione separata si applica integralmente alle prestazioni considerate dalla disciplina.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4, nel testo previgente alla riforma del 2004

    È stato invocato dalle ricorrenti quale riferimento per la tassazione dei redditi di capitale, ma la decisione riconduce la specifica tassazione del rendimento alla disciplina della legge n. 482 del 1985.

  • Legge n. 482 del 1985, art. 6

    Il rendimento netto derivante dalla gestione finanziaria del capitale accantonato in un fondo previdenziale integrativo può essere assoggettato alla ritenuta del 12,50%, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.

  • D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, convertito dalla legge n. 30 del 1997

    Norma richiamata nel motivo di ricorso, nell'ambito della disciplina fiscale applicabile alle prestazioni previdenziali integrative.

  • D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, art. 11

    Ha previsto la tassazione separata delle prestazioni in capitale e dei riscatti per determinate categorie di iscritti a forme di previdenza complementare, con riferimento agli iscritti successivi all'entrata in vigore della disciplina.

  • D.Lgs. n. 47 del 2000

    A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha previsto l'applicazione della tassazione separata alle prestazioni previdenziali sia in forma di capitale sia in forma di rendita, eliminando la distinzione fiscale tra capitale e rendimento per il periodo successivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Sono state dedotte, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di legge e l'insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso.

  • Codice di procedura civile, art. 370, comma 1

    La memoria dell'Agenzia delle Entrate è stata dichiarata inammissibile perché l'Agenzia non aveva notificato il controricorso.

Massime di principio

  • Per le prestazioni in capitale provenienti da fondi previdenziali integrativi, occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario: non è corretto applicare automaticamente un unico regime fiscale all'intera somma.
  • Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre il rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato può beneficiare della ritenuta del 12,50%.
  • La qualificazione fiscale dipende dal concreto funzionamento del fondo, non esclusivamente dalla forma giuridica del contratto o dalla circostanza che il fondo non sia gestito da una compagnia assicurativa.
  • Il contribuente che chiede il rimborso deve poter dimostrare, tramite la documentazione del fondo e dei versamenti, l'esistenza e l'ammontare del rendimento effettivamente prodotto dalla gestione finanziaria.
  • Il giudice deve svolgere un accertamento analitico sui meccanismi di investimento, sulle riserve o coperture finanziarie e sui criteri di attribuzione delle plusvalenze alla posizione individuale; in mancanza, la decisione può essere cassata per motivazione insufficiente.
  • Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, trova applicazione il regime di tassazione separata previsto dal TUIR, senza la precedente distinzione tra sorte capitale e rendimento.

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