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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16475/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di Finanza conclusa con PVC consegnato alla società, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando maggiori imposte Ires, Iva e Irap sulla base dell’utilizzo di due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e applicando il raddoppio dei termini di accertamento. La società impugnava l’atto eccependo, in sintesi, l’illegittimità del raddoppio dei termini e il vizio di motivazione. In Cassazione deduceva due motivi: (1) violazione dell’art. 345 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR considerato tardiva la produzione in appello della documentazione giustificativa della pretesa e della denuncia penale; (2) nullità della sentenza e violazione dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, per non avere il giudice verificato i presupposti del raddoppio, sostenendo che occorresse l’esame della denuncia presentata alla Procura. La società sosteneva che, senza prova della tempestiva denuncia penale, il raddoppio non potesse operare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla produzione documentale in appello, ricordando che nel processo tributario l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello. Ha inoltre affermato che, nella disciplina ratione temporis applicabile, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento non è necessaria la prova della effettiva presentazione della denuncia penale, essendo sufficiente la sussistenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. Poiché la società non aveva formulato specifiche censure sui rilievi sostanziali dell’avviso, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    indica i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità al processo tributario in tema di produzione documentale in appello.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    per gli accertamenti ratione temporis applicabili, il raddoppio dei termini opera in presenza dei presupposti penal-tributari previsti dalla disciplina richiamata.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario consente la produzione di nuovi documenti anche in appello, senza necessità di dimostrare l’impossibilità di produrli prima.

  • art. 331 c.p.p.

    il raddoppio presuppone l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non necessariamente la denuncia effettivamente presentata.

  • art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000

    le operazioni oggettivamente inesistenti contestate erano ritenute idonee a integrare il reato tributario presupposto.

  • art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato dalla giurisprudenza citata come norma parallela all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 in tema di raddoppio dei termini IVA.

  • art. 1, commi da 130 a 132, l. n. 208/2015

    le modifiche introdotte non incidono sugli avvisi già notificati per i periodi d’imposta precedenti al 31 dicembre 2016, per effetto della disciplina transitoria.

  • art. 2 del d.lgs. n. 128/2015

    richiamato dalla disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è ammissibile in base alla disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che deroga al regime di cui all’art. 345 c.p.c.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, nella disciplina applicabile ratione temporis, non è necessaria la prova della effettiva presentazione della denuncia penale: è sufficiente la presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
  • Il giudice tributario non deve limitarsi a verificare l’esistenza formale della denuncia, ma deve accertare se i fatti contestati siano astrattamente idonei a integrare un reato tributario tale da giustificare l’obbligo di denuncia e, conseguentemente, il raddoppio dei termini.
  • Chi impugna l’avviso di accertamento deve articolare censure specifiche anche sul merito della pretesa fiscale; in difetto, il ricorso non può essere accolto se le doglianze attengono solo a profili procedurali non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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