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Sentenza

Sentenza del 12/03/2019 n. 513 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte dirette - commissioni bancarie - computo alla stregua di interessi passivi - è necessario - applicazione art. 96 d.P.R. 917/86 - consegue. Interessi di mora - natura commerciale - è tale - computo a plafond - art. 96 d.P.R.- 917/86 - non è possibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale di due componenti finanziarie: le commissioni corrisposte a una banca in relazione a un finanziamento e gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di debiti pecuniari. Le commissioni, pur potendo essere qualificate contabilmente come oneri bancari, sono considerate sostanzialmente oneri finanziari e devono quindi essere assimilate agli interessi passivi ai fini della deducibilità. Gli interessi di mora, invece, hanno natura commerciale e non devono essere inclusi nel plafond previsto per il calcolo degli interessi passivi deducibili.

La decisione

È stata affermata l'applicazione dei limiti di deducibilità dell'art. 96 del d.P.R. 917/1986 alle commissioni bancarie dovute per l'erogazione del finanziamento. Gli interessi di mora per il ritardato pagamento di debiti pecuniari sono stati esclusi dal plafond dell'art. 96 e, pertanto, non incrementano l'ammontare degli interessi passivi deducibili. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né il dispositivo, ma il principio applicato risulta favorevole all'Amministrazione finanziaria quanto alle commissioni e sfavorevole quanto alla pretesa di computare gli interessi di mora nel plafond.

Norme richiamate

  • Art. 96 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Le commissioni dovute a un istituto di credito a fronte di un finanziamento erogato [...] sono computate alla stregua di interessi passivi.

    La norma disciplina i limiti di deducibilità degli interessi passivi e si applica anche alle commissioni bancarie che rappresentano il corrispettivo finanziario per la concessione di un finanziamento. Non si applica invece agli interessi di mora di natura commerciale, che non concorrono alla determinazione del plafond.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, la qualificazione di una commissione bancaria dipende dalla sua funzione economica: se remunera la disponibilità o l'erogazione di un finanziamento, è assimilabile a un interesse passivo e soggiace ai relativi limiti di deducibilità.
  • La denominazione contabile o contrattuale di un costo non è decisiva: occorre verificare la causa concreta dell'onere e il suo collegamento con il finanziamento.
  • Gli interessi di mora derivanti dal ritardato pagamento di debiti commerciali hanno natura distinta dagli interessi passivi su finanziamenti e non devono essere automaticamente inclusi nel plafond previsto per questi ultimi.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra oneri finanziari collegati alla raccolta o disponibilità di capitale e oneri accessori derivanti dall'inadempimento o dal ritardo nei pagamenti commerciali.

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