Cassazione Civile, Ordinanza n. 18002/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mandante)
La controversia
Un soggetto aveva citato in giudizio l'altro chiedendo il risarcimento dei danni per la cattiva gestione di un patrimonio mobiliare affidato all'altro per investimenti in titoli finanziari tra febbraio e settembre 2009. Secondo l'attore, il convenuto aveva ricevuto un mandato retribuito, anche tramite procura a operare su un conto UBS e credenziali di accesso a un conto Cariparma, ma aveva eseguito operazioni in perdita, prive di logica economica e spesso in conflitto di interessi, acquistando e rivendendo titoli e warrant di una società di cui era azionista con i familiari. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale da mandato, liquidando il danno in parte e rigettando la riconvenzionale del convenuto. La corte d'appello aveva confermato, ritenendo provato il rapporto di mandato, l'inadempimento del mandatario, il conflitto di interessi, il danno patrimoniale e il nesso causale. In cassazione il soccombente ha dedotto quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale sulla natura contrattuale del rapporto; nullità per motivazione apparente sull'inadempimento; nullità per motivazione apparente sul danno patrimoniale e sulla sua quantificazione; violazione di legge in tema di nesso causale e di criteri di imputazione del danno, richiamando artt. 40 e 41 c.p., 1223, 1227, 2056, 1218, 2043 e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione ampia, coerente e sufficiente a ritenere esistente un rapporto contrattuale di mandato, l'inadempimento del mandatario, il danno patrimoniale e il nesso causale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché non articolato come reale censura di violazione di legge secondo i requisiti di specificità richiesti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1710 c.c.
richiamato come parametro della diligenza del mandatario nella gestione dell'incarico
art. 1218 c.c.
base della responsabilità contrattuale per inadempimento accertata nei gradi di merito
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato nei motivi di nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il sindacato sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale
art. 113 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto riqualificare la domanda
art. 210 c.p.c.
richiamato in relazione all'ordine di esibizione valorizzato nei gradi di merito
art. 2043 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di un illecito extracontrattuale
art. 2056 c.c.
richiamato insieme alle norme sul risarcimento del danno
art. 1223 c.c.
richiamato per il criterio di risarcibilità del danno conseguenza
art. 1227 c.c.
richiamato per contestare il concorso colposo del danneggiato
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che la violazione ricorre solo se l'onere è attribuito alla parte sbagliata
art. 40 c.p.
richiamato dal ricorrente sul nesso di causalità
art. 41 c.p.
richiamato dal ricorrente sul nesso di causalità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo quando si traduca in una reale anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è invece consentito il mero riesame della sufficienza o della logicità del ragionamento del giudice di merito.
- La motivazione per relationem è valida se il giudice del gravame rende percepibili le ragioni della conferma e consente il controllo dell'iter logico seguito, mostrando di aver valutato criticamente la sentenza richiamata e le censure proposte.
- La qualificazione del rapporto come contrattuale o extracontrattuale dipende dalla ricostruzione della concreta relazione tra le parti; quando il giudice di merito individua elementi inequivoci del conferimento di un incarico e dell'operatività autorizzata, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura delle prove.
- Nel mandato, una volta allegato e provato il conferimento dell'incarico, grava sul mandatario l'onere di dimostrare il corretto adempimento; la contestazione dell'inadempimento non può essere ribaltata mediante una generica critica alla valutazione delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella gravata secondo la legge; se invece il dissenso riguarda il modo in cui le prove sono state valutate, la censura attiene al merito e non alla regola di riparto dell'onere probatorio.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede una precisa individuazione della norma violata, del suo contenuto precettivo e del contrasto con la sentenza impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito per ottenere una nuova valutazione delle prove o degli esiti istruttori già apprezzati dal giudice territoriale.
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