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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15628/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il capo della sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva condannato a rimborsare a favore della controparte le spese del primo e del secondo grado di giudizio, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. La censura si fondava sul rilievo che, nel primo grado, la controparte era rimasta contumace e quindi non aveva sostenuto spese da rifondere. La Corte d'appello aveva inoltre respinto l'appello proposto avverso la sentenza di primo grado, con cui era stata lamentata l'omessa pronuncia sulla domanda di manleva/tenuta indenne rispetto alle conseguenze dell'accoglimento della pretesa creditoria di un terzo. In cassazione la questione decisiva riguardava quindi la legittimità della liquidazione delle spese in favore di una parte non costituita nel primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alle spese. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito eliminando dal dispositivo della sentenza di appello la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, della somma di euro 1.500,00 oltre accessori, riferita al primo grado di giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della parte intimata, secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese può essere pronunciata solo a favore dell'altra parte per le spese effettivamente sostenute; è illegittima la liquidazione di spese in favore di una parte che, nel grado di giudizio interessato, sia rimasta contumace e non abbia quindi sopportato spese da rifondere.

Massime di principio

  • Nel disciplinare le spese di lite, il giudice può porre a carico della parte soccombente solo le spese effettivamente sostenute dall'altra parte nel grado considerato.
  • La contumacia della parte nel primo grado esclude, in mancanza di diverse risultanze, la possibilità di porle a carico dell'avversario spese di quel grado non documentate come sostenute.
  • Quando il vizio denunciato attiene esclusivamente alla regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito eliminando il capo illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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