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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1299

Regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni che le sedi di negoziazione devono applicare sui derivati su merci. Il nucleo della disciplina è la fissazione e revisione dei livelli di rendicontabilità, nonché la possibilità di richiedere informazioni integrative quando tali livelli sono superati. La finalità è prevenire negoziazioni anormali, concentrazioni di posizioni e fenomeni distorsivi dei prezzi nei mercati dei derivati su merci regolati fisicamente o regolabili fisicamente.

Norme tecniche sui controlli di gestione delle posizioni sulle sedi di negoziazione per i derivati su merci, con focus sui livelli di rendicontabilità e sulle richieste di informazioni integrative.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci e che, nell’ambito della direttiva 2014/65/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338, devono predisporre controlli efficaci sulla gestione delle posizioni. Riguarda le posizioni detenute dai detentori di posizioni finali e dalle imprese madri in ciascun derivato su merci negoziato nella sede, in particolare nei derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o possono essere regolati fisicamente. Non disciplina direttamente gli investitori o i clienti finali, ma i meccanismi interni di monitoraggio e le comunicazioni verso l’autorità competente della sede di negoziazione. Si applica negli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Norme tecniche sui controlli di gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione

Il regolamento delegato (UE) 2022/1299 integra la direttiva 2014/65/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338, specificando il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni che le sedi di negoziazione devono applicare ai derivati su merci. La disciplina risponde all’esigenza di prevenire negoziazioni anormali, concentrazioni di posizioni e fenomeni idonei ad alterare la formazione ordinata dei prezzi, in particolare nei mercati dei derivati su merci regolati fisicamente o regolabili fisicamente.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che i controlli efficaci sulla gestione delle posizioni devono consentire alle sedi di negoziazione di conoscere e monitorare le posizioni rilevanti detenute dai detentori di posizioni finali e dalle imprese madri, anche mediante l’uso di dati e strumenti tecnici idonei a costruire un quadro di controllo delle posizioni. L’obiettivo è individuare concentrazioni potenzialmente distorsive e reagire a situazioni in cui l’accumulo di posizioni possa favorire manipolazione del mercato, squeezing, cornering o altre pratiche di negoziazione abusive.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica alle sedi di negoziazione che negoziano derivati su merci. L’oggetto del controllo sono le posizioni detenute dai detentori di posizioni finali e dalle imprese madri in ciascun derivato su merci negoziato nella sede. La disciplina riguarda in modo particolare i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o possono essere regolati fisicamente, poiché tali strumenti sono considerati più esposti a distorsioni legate alla disponibilità della merce sottostante.

Obblighi di controllo continuativo

L’articolo 1 impone alle sedi di negoziazione di predisporre meccanismi di controllo continuativo delle posizioni. Il controllo non è episodico, ma permanente e riferito a ciascun derivato su merci negoziato nella sede. Il regolamento collega espressamente tali controlli alla capacità della sede di acquisire e utilizzare informazioni sulle posizioni e sulla loro evoluzione, in modo coerente con la vigilanza interna sul mercato.

Livelli di rendicontabilità

L’articolo 2 introduce il meccanismo dei livelli di rendicontabilità. Le sedi di negoziazione devono fissare tali livelli distinguendo tra:

  • mese di scadenza, secondo la definizione richiamata dal regolamento delegato (UE) 2022/1301, articolo 2, punto 3;
  • altri mesi, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 4, del medesimo regolamento.

Il livello di rendicontabilità corrisponde alla soglia di posizione netta oltre la quale può essere attivata una richiesta di informazioni integrative. La norma non impone automaticamente una richiesta, ma attribuisce alla sede di negoziazione una valutazione di opportunità caso per caso.

Richiesta di informazioni integrative

Quando una posizione netta supera il livello di rendicontabilità, la sede di negoziazione può acquisire informazioni sulla natura e sulla finalità della posizione detenuta. Nella valutazione dell’opportunità di procedere, la sede deve tenere conto di tre elementi principali:

  • la frequenza con cui lo stesso soggetto supera i livelli;
  • l’entità del superamento;
  • le altre informazioni pertinenti già disponibili.

I considerando precisano che tali informazioni possono riguardare, tra l’altro, le posizioni in prodotti correlati, il motivo economico della posizione aperta e l’attività in mercati della merce sottostante correlati. Sulla base delle informazioni disponibili o raccolte, la sede deve poi adottare, ove necessario, le opportune azioni.

Riesame periodico e rapporto con l’autorità competente

L’articolo 3 impone un riesame annuale dell’adeguatezza e dell’efficacia dei livelli di rendicontabilità. Questo obbligo è rilevante sotto il profilo operativo, poiché richiede che la soglia resti coerente con la dimensione e la struttura del mercato interessato.

La sede di negoziazione deve inoltre comunicare alla propria autorità competente:

  • la metodologia utilizzata per fissare i livelli di rendicontabilità;
  • con cadenza annuale, il numero dei casi in cui i livelli sono stati superati;
  • le eventuali richieste di informazioni integrative formulate ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3;
  • le eventuali azioni intraprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò ne garantisce l’immediata efficacia operativa per le sedi di negoziazione interessate senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Obblighi generali di controllo continuativo

Le sedi di negoziazione devono predisporre meccanismi di controllo continuativo delle posizioni detenute dai detentori di posizioni finali e dalle imprese madri in ciascun derivato su merci negoziato nella sede (articolo 1).

Fissazione dei livelli di rendicontabilità

Le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione dell’articolo 2, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1301 e negli altri mesi secondo la definizione dell’articolo 2, punto 4, dello stesso regolamento, per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o possono essere regolati fisicamente (articolo 2, paragrafo 1).

Nozione di livello di rendicontabilità

Il livello di rendicontabilità è il livello della posizione netta detenuta da un detentore di posizione finale o da un’impresa madre in un derivato su merci che, se superato, può far scattare una richiesta di informazioni integrative da parte della sede di negoziazione (articolo 2, paragrafo 2).

Richiesta di informazioni integrative e valutazione dell’opportunità

Quando una posizione netta supera il livello di rendicontabilità fissato, la sede di negoziazione, ove lo ritenga opportuno, acquisisce informazioni sulla natura e sulla finalità della posizione. Nel valutare l’opportunità della richiesta, considera la frequenza dei superamenti da parte dello stesso soggetto, l’entità dello sforamento e altre informazioni pertinenti già disponibili (articolo 2, paragrafo 3).

Riesame annuale dei livelli e comunicazioni all’autorità competente

Le sedi di negoziazione devono valutare annualmente l’adeguatezza e l’efficacia dei livelli di rendicontabilità (articolo 3, paragrafo 1) e comunicare alla propria autorità competente la metodologia utilizzata per fissarli (articolo 3, paragrafo 2). Devono inoltre informare annualmente l’autorità competente del numero dei casi di superamento, delle richieste di informazioni integrative effettuate e delle eventuali azioni intraprese (articolo 3, paragrafo 3).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 4).

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariderivati su mercivigilanzaabuso di mercatonegoziazione regolamentata

Testo integrale

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