Regolamento (UE) 2022/1300
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le norme tecniche di attuazione sul formato delle relazioni sulle posizioni, adeguandole alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2021/338 in materia di position reporting. La modifica principale consiste nella soppressione dei riferimenti a talune categorie di derivati che non rientrano più nell’obbligo di segnalazione. Viene inoltre sostituita la tabella dei campi da comunicare nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093, con specificazione più dettagliata dei dati da fornire e dei codici/formati da utilizzare.
Modifica il formato delle relazioni sulle posizioni previste per imprese di investimento e gestori del mercato, aggiornando l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento e ai gestori del mercato tenuti alla segnalazione delle posizioni ai sensi dell’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), come attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093. L’intervento incide sul contenuto informativo e sul formato delle relazioni relative a posizioni in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, comprese le posizioni negoziate in sede e fuori sede economicamente equivalenti. A seguito delle modifiche della direttiva (UE) 2021/338, non si applica più la segnalazione per i valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE riferiti a una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della stessa direttiva, con conseguente soppressione dei relativi riferimenti dalle norme tecniche di attuazione. Si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE, entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300: modifica del formato delle relazioni sulle posizioni
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093, che disciplina il formato delle relazioni sulle posizioni trasmesse da imprese di investimento e gestori del mercato. L’atto è adottato per adeguare le norme tecniche di attuazione alle modifiche dell’articolo 58 della direttiva 2014/65/UE apportate dalla direttiva (UE) 2021/338, in particolare con riferimento alla soppressione di taluni obblighi di segnalazione.
Contesto normativo e finalità
I considerando evidenziano che la direttiva (UE) 2021/338 ha modificato la disciplina della segnalazione delle posizioni e che, in conseguenza di tali modifiche, la reporting obligation non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, quando riferiti a una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10, della medesima direttiva. Il regolamento in esame elimina quindi i riferimenti non più coerenti nelle norme tecniche di attuazione, mantenendo allineato il sistema di segnalazione ai nuovi limiti di legge.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda le imprese di investimento e i gestori del mercato soggetti agli obblighi di comunicazione delle posizioni previsti dall’articolo 58 della direttiva MiFID II, come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093. L’ambito materiale comprende le posizioni in strumenti derivati su merci, quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse, incluse le posizioni negoziate in sedi di negoziazione e gli OTC economicamente equivalenti. Restano invece fuori dall’obbligo, per effetto della riforma richiamata, i valori mobiliari indicati nella direttiva 2014/65/UE connessi a talune merci o sottostanti della sezione C.10.
Modifica normativa principale
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1093 secondo l’allegato del nuovo regolamento. La sostituzione della tabella 2 comporta un aggiornamento organico dei dati che devono essere riportati nelle relazioni sulle posizioni, con specificazione puntuale dei formati e dei codici da impiegare.
Contenuto della nuova tabella di reporting
La nuova tabella elenca i campi da comunicare per tutte le posizioni e per tutte le scadenze dei contratti, tra cui:
- data e ora di presentazione della relazione;
- numero di riferimento univoco della relazione;
- data del giorno di negoziazione della posizione comunicata;
- status della relazione, con codici NEWT, CANC e AMND;
- identificativo dell’entità che effettua la comunicazione e del possessore della posizione, tramite LEI o NATIONAL_ID;
- indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione e dell’eventuale entità madre capogruppo;
- status dell’impresa madre dell’organismo di investimento collettivo, da indicare TRUE o FALSE a seconda dell’indipendenza decisionale;
- identificativo del contratto negoziato in sede, codice prodotto della sede e identificativo della sede di negoziazione;
- tipo di posizione, da indicare come OPTN, FUTR, EMIS o OTHR;
- scadenza della posizione, distinguendo tra SPOT e OTHR;
- quantitativo della posizione, con segno positivo per posizioni lunghe e negativo per posizioni corte;
- notazione del quantitativo, in LOTS, UNIT o in unità del sottostante;
- quantitativo della posizione equivalente delta per le opzioni;
- indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali, da indicare TRUE o FALSE.
Regole operative rilevanti per la compilazione
La tabella precisa che, in caso di annullamento o modifica di una relazione già presentata, deve essere inviata una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria, utilizzando il numero di riferimento originario e indicando rispettivamente CANC o AMND. È inoltre richiesto che le posizioni siano segnalate separatamente per il primo mese utile di scadenza e per gli altri mesi. Per i contratti OTC economicamente equivalenti e per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati sono previsti specifici codici MIC (XXXX e XOFF).
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata secondo le regole proprie degli atti regolamentari dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2017/1093
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del nuovo regolamento. In concreto, viene sostituita la tabella 2 contenente i campi da segnalare per tutte le posizioni su tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell’articolo 2 del regolamento modificato.
Adeguamento alla nuova disciplina del position reporting
I considerando chiariscono che, per effetto della direttiva (UE) 2021/338, la segnalazione della posizione non si applica più ai valori mobiliari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE relativi a una merce o a un sottostante di cui all’allegato I, sezione C.10. Di conseguenza, i relativi riferimenti sono soppressi dalle norme tecniche di attuazione.
Nuova tabella dei campi da segnalare
L’allegato sostituisce la tabella 2 dell’allegato II con un elenco dettagliato dei campi obbligatori: data e ora di presentazione della relazione, numero di riferimento univoco, data del giorno di negoziazione della posizione comunicata, status della relazione (NEWT, CANC, AMND), identificativi dell’entità segnalante, del possessore della posizione e dell’eventuale entità madre capogruppo, indirizzi email, status dell’impresa madre dell’organismo di investimento collettivo, codice del contratto negoziato in sede, codice prodotto della sede, identificativo della sede di negoziazione, tipo di posizione (OPTN, FUTR, EMIS, OTHR), scadenza (SPOT/OTHR), quantitativo della posizione e sua notazione, quantitativo equivalente delta per opzioni, indicatore di posizione che riduce il rischio.
Regole di compilazione e codici di segnalazione
La tabella specifica i formati di comunicazione da utilizzare, tra cui DATE_TIME_FORMAT, ALPHANUM-52, DATEFORMAT, LEI o NATIONAL_ID, ISIN, ALPHANUM-12, MIC, DECIMAL-15/2 e le codifiche testuali per gli stati e gli indicatori. Sono inoltre indicate regole operative, come l’obbligo di inviare una relazione completa in caso di annullamento o modifica, l’uso del numero di riferimento originario e la necessità di distinguere tra posizioni del primo mese utile di scadenza e degli altri mesi.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/476
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/477
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/478
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/479
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/509
- Regolamento · 24 mar 2022Regolamento (UE) 2022/1299
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →