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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/478

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/478 della Commissione del 24 marzo 2022 relativo al mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga e aggiorna il regime di misure di protezione applicabile alle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia, alla luce delle persistenti carenze riscontrate nei controlli ufficiali turchi e dell’impossibilità di verificare in loco, a causa della pandemia di COVID-19, l’effettiva attuazione delle misure correttive dichiarate. Viene mantenuto il divieto di ingresso per molluschi bivalvi vivi e refrigerati, mentre per i prodotti congelati e trasformati sono previsti controlli obbligatori alle frontiere UE su contaminazione da Escherichia coli e biotossine marine. Tutte le spese di applicazione sono poste a carico dell’operatore o del suo rappresentante responsabile della partita.

Mantenimento di misure di protezione e controlli rafforzati sulle importazioni nell’UE di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano.

Ambito di applicazione

Si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese, classificati ai codici NC 0307 e 1605, destinati al consumo umano. Riguarda gli Stati membri dell’Unione, che devono impedire l’ingresso di alcune categorie di prodotti e sottoporre le altre a controlli al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione. Non disciplina altre specie, altri prodotti ittici o importazioni non destinate al consumo umano. Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile fino al 31 dicembre 2023.

Mantenimento di misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi originari della Turchia destinati al consumo umano

Il regolamento mantiene, con base giuridica aggiornata al regolamento (UE) 2017/625, misure di protezione già introdotte nel 2013 a fronte di criticità persistenti nei controlli ufficiali turchi sui molluschi bivalvi destinati all’Unione. I considerando richiamano i risultati degli audit della Commissione, le segnalazioni di partite non conformi e il fatto che, pur in presenza di informazioni sulle misure correttive del gennaio 2020, non è stato possibile effettuare un audit in loco a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19.

Contesto e ragioni dell’intervento

La Commissione ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 era stato adottato in risposta a carenze nei controlli ufficiali turchi e alla presenza di partite non conformi rispetto agli standard microbiologici dell’Unione. L’audit più recente, svolto nel settembre 2015, aveva confermato la persistenza di carenze significative nel sistema di controllo. Poiché il precedente regolamento è scaduto il 31 dicembre 2021 e la direttiva 97/78/CE non è più applicabile, il nuovo atto sostituisce il fondamento normativo con l’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese, destinati al consumo umano, identificati dai codici NC 0307 e 1605. Le misure sono rivolte agli Stati membri, che devono applicare i divieti e i controlli alle partite presentate ai posti di controllo frontalieri di ingresso nell’Unione.

Divieto di ingresso per molluschi bivalvi vivi e refrigerati

Per i molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese il regolamento stabilisce un divieto di ingresso nell’Unione. Si tratta di una misura di protezione immediata, che non prevede eccezioni nel testo fornito.

Controlli sui molluschi bivalvi congelati e trasformati

Per i molluschi bivalvi congelati e trasformati il regime è più articolato e richiede controlli sistematici presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione. Gli Stati membri devono utilizzare piani di campionamento e metodi di rilevazione idonei per verificare:

  • il livello di contaminazione da Escherichia coli in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati;
  • la presenza di biotossine marine in tutte le partite di molluschi bivalvi congelati o trasformati.

Le partite restano sotto la supervisione delle autorità competenti fino alla ricezione e valutazione dei risultati. Se dai controlli risulta che una partita è presumibilmente nociva per la salute umana, l’autorità competente deve procedere immediatamente al sequestro e alla distruzione oppure sottoporla a trattamento speciale, secondo l’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Ripartizione delle spese

Tutti i costi sostenuti dagli Stati membri per l’applicazione del regolamento sono posti a carico dell’operatore, oppure del suo rappresentante, responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione. Il testo non prevede ulteriori criteri di riparto o rimborso.

Entrata in vigore, applicazione e durata

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2023. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e categorie di prodotti interessati

Il regolamento riguarda i molluschi bivalvi vivi, refrigerati, congelati e trasformati originari della Turchia o spediti da tale paese, destinati al consumo umano, identificati dai codici NC 0307 e 1605.

Divieto di ingresso per vivi e refrigerati

Gli Stati membri non consentono l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi vivi e refrigerati originari della Turchia o spediti da tale paese.

Controlli obbligatori per congelati e trasformati

Le partite di molluschi bivalvi congelati e trasformati sono sottoposte, presso il posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione, a controlli basati su piani di campionamento e metodi di rilevazione idonei. I controlli devono accertare il livello di contaminazione da Escherichia coli per tutte le partite di molluschi bivalvi congelati e la presenza di biotossine marine per tutte le partite congelate o trasformate.

Sospensione sotto supervisione e misure in caso di non conformità

Le partite soggette a controllo restano sotto la supervisione delle autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero fino alla ricezione e valutazione degli esiti. Se emerge che una partita è presumibilmente nociva alla salute umana, l’autorità competente dispone immediatamente il sequestro e la distruzione oppure un trattamento speciale ai sensi dell’articolo 67 e dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Ripartizione dei costi

Tutte le spese sostenute dagli Stati membri per l’applicazione del regolamento sono a carico dell’operatore, o del suo rappresentante, responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiimportazioni agroalimentarisanità alimentareprodotti di origine animale

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