Regolamento (UE) 2022/479
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/479 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinati prodotti avicoli e di selvaggina da penna, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Le modifiche riguardano gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e introducono nuove zone soggette a restrizioni, mentre una zona del Regno Unito relativa a un focolaio del novembre 2021 viene riaperta per effetto dell’estinzione del focolaio. Il provvedimento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di paesi terzi/zona autorizzati all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con restrizioni per nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone. Incide in particolare sulle zone del Regno Unito e degli Stati Uniti elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, escludendo o sospendendo l’autorizzazione per le aree soggette a restrizioni a seguito di focolai di HPAI. È di applicazione diretta in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione, con urgenza.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, aggiornando gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti avicoli. La misura è adottata in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di tutelare lo stato sanitario dell’Unione e prevenire la diffusione della malattia.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti in appositi elenchi. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le condizioni sanitarie per tali partite, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi rilevanti, in particolare agli allegati V e XIV.
Motivi dell’intervento
La Commissione prende atto di più focolai di HPAI notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti in stabilimenti avicoli situati in aree specifiche. Le autorità veterinarie nazionali hanno istituito zone di controllo di 10 km e adottato politiche di abbattimento totale per contenere la malattia. Sulla base delle informazioni epidemiologiche ricevute e valutate, la Commissione conclude che l’ingresso nell’Unione non dovrebbe più essere autorizzato per le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni create in conseguenza di tali focolai.
Ambito delle modifiche agli allegati
Le modifiche interessano due gruppi di prodotti:
- partite di pollame e materiale germinale di pollame, disciplinate dall’allegato V del regolamento (UE) 2021/404;
- carni fresche di pollame e di selvaggina da penna, disciplinate dall’allegato XIV dello stesso regolamento.
Per ciascuna zona vengono aggiornate le voci relative alle categorie di prodotto interessate, con indicazione delle date di riferimento associate ai focolai e alle restrizioni.
Regno Unito: nuove zone e zona riaperta
Per il Regno Unito, il regolamento:
- sostituisce la riga relativa alla zona GB-2.26 negli allegati V e XIV;
- inserisce nuove zone GB-2.105, GB-2.106 e GB-2.107, collegate ai focolai di Collieston, Aberdeenshire, e di Redgrave/Market Weston, Suffolk;
- descrive tali zone come aree circolari di 10 km di raggio nelle rispettive località.
La zona GB-2.26, relativa al focolaio di Silecroft, Copeland, Cumbria, è aggiornata sulla base delle informazioni ricevute dal Regno Unito: la Commissione ritiene estinto il focolaio, anche perché sono state completate le operazioni di pulizia e disinfezione, e pertanto non sussiste più il rischio che aveva giustificato la sospensione dell’ingresso nell’Unione dei prodotti provenienti da quella zona.
Stati Uniti: nuove zone restrittive
Per gli Stati Uniti vengono inserite le nuove zone US-2.21 fino a US-2.29, collegate a focolai nelle contee di Cecil (Maryland), Taylor (Iowa), Franklin (Kansas), Charles Mix (South Dakota), Jefferson (Wisconsin), Kent (Delaware), Buena Vista (Iowa) e Dickinson (Kansas). Anche in questo caso gli allegati riportano sia le categorie di prodotti interessate sia le delimitazioni geografiche delle aree soggette a restrizioni.
Categorie di prodotti interessate
Le voci aggiornate riguardano, per il pollame e il materiale germinale:
- pollame riproduttore e da reddito, diverso dai ratiti;
- ratiti riproduttori e da reddito;
- pollame e ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno;
- partite di meno di 20 capi di pollame;
- uova da cova di pollame;
- uova da cova di ratiti;
- partite di meno di 20 uova da cova di pollame.
Per le carni fresche, le voci riguardano:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti;
- carni fresche di ratiti;
- carni fresche di selvaggina da penna.
Le tabelle indicano per ciascuna zona e categoria la data di riferimento del focolaio o della restrizione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione evidenzia espressamente l’urgenza della misura, giustificata dall’attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti e dal grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzate
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti per pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Nuove restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità
A seguito dei focolai notificati nel Regno Unito e negli Stati Uniti, vengono inserite nuove zone non autorizzate o soggette a restrizioni negli allegati V e XIV. Le zone interessate comprendono, per il Regno Unito, GB-2.105, GB-2.106 e GB-2.107; per gli Stati Uniti, US-2.21 fino a US-2.29. Per tali zone l’ingresso nell’Unione delle partite elencate non è autorizzato fino alle date riportate negli allegati, collegate ai rispettivi focolai.
Riapertura della zona GB-2.26 nel Regno Unito
Per la zona GB-2.26 del Regno Unito, relativa al focolaio di Silecroft, Copeland, Cumbria, gli allegati vengono aggiornati sostituendo la riga precedente e confermando l’autorizzazione all’ingresso, con date di riferimento 21.11.2021 e 14.3.2022 per le categorie interessate. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, considera estinto il focolaio e non sussistente più il rischio connesso all’ingresso di prodotti da quella zona.
Definizione delle zone geografiche interessate
La parte 2 degli allegati descrive con precisione le nuove zone restrittive mediante raggio di 10 km e coordinate GPS/WGS84. Per il Regno Unito sono indicate le aree in prossimità di Collieston (Aberdeenshire), Redgrave/Market Weston (Suffolk). Per gli Stati Uniti sono descritte le aree nelle contee di Cecil (Maryland), Taylor (Iowa), Franklin (Kansas), Charles Mix (South Dakota), Jefferson (Wisconsin), Kent (Delaware), Buena Vista (Iowa) e Dickinson (Kansas).
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento sottolinea che le modifiche devono produrre effetto con urgenza per proteggere lo stato sanitario dell’Unione e prevenire l’introduzione dell’HPAI.
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