Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12811/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per abnormità dell'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Bologna, rilevata l'insolvibilità incolpevole del condannato Marco Omoruyi, ha convertito in sei giorni di detenzione domiciliare la multa di euro 1.440,00 e ha poi trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per l'esecuzione. Il Procuratore della Repubblica ha dedotto la violazione/erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) con riferimento agli artt. 661 c.p.p. e 62 legge 24 novembre 1981 n. 689, sostenendo che la trasmissione alla Procura costituisce un'iniziativa non prevista e procedimentalmente lesiva in quanto l'esecuzione delle sanzioni sostitutive è di esclusiva competenza del Magistrato di sorveglianza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la parte dell'ordinanza che disponeva la trasmissione degli atti alla Procura fosse affetta da abnormità di natura funzionale, poiché ha imposto ad un diverso organo un'attività non prevista e ha determinato una stasi procedimentale. La Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha trasmesso gli atti al Magistrato di sorveglianza di Bologna affinché proceda secondo le competenze previste dall'ordinamento. In sostanza: la conversione della pena è stata dichiarata viziata nella parte in cui ha delegato alla Procura compiti esecutivi che spettano al Magistrato di sorveglianza; l'atto è stato annullato e la materia rimessa all'organo competente per la corretta esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 661 cod. proc. pen.

    quando deve essere eseguita una condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981 n. 689

    La Corte interpreta l'art. 661 come attribuzione all'iniziativa del pubblico ministero limitata alla trasmissione della sentenza irrevocabile al magistrato di sorveglianza; non sussiste per il pubblico ministero la competenza ad emettere un 'ordine di esecuzione' per le sanzioni sostitutive, né a sostituirsi al magistrato nell'esecuzione

  • art. 62 legge 24 novembre 1981, n. 689

    il pubblico ministero trasmette la sentenza che dispone una delle predette sanzioni sostitutive al magistrato di sorveglianza, e questi procede a norma dell'art. 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, e quindi emette senza formalità l'ordinanza con cui conferma o modifica le modalità esecutive e le prescrizioni della pena

    L'art. 62 attribuisce al magistrato di sorveglianza la piena responsabilità per l'adozione dell'ordinanza esecutiva delle sanzioni sostitutive (consegna al condannato, prescrizioni, trasmissione agli uffici di polizia e all'UEPE); non è prevista l'emissione di un ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma)

    La riforma ha confermato e rafforzato la competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza sulla esecuzione delle sanzioni sostitutive (eccetto il lavoro di pubblica utilità), valorizzando il ruolo dell'organo di sorveglianza nell'intero iter esecutivo

  • art. 64, legge n. 689/1981

    Le eventuali modifiche delle prescrizioni imposte con l'ordinanza sono di competenza del magistrato di sorveglianza, su istanza del condannato tramite UEPE; il provvedimento di modifica va trasmesso esclusivamente agli organi di controllo indicati dalla legge

  • art. 66, legge n. 689/1981

    I controlli e le comunicazioni di violazioni sono rivolti al magistrato di sorveglianza che procede agli accertamenti e, se del caso, alla revoca della sanzione sostitutiva senza coinvolgere il pubblico ministero

  • art. 68, legge n. 689/1981

    Anche le determinazioni sulla sospensione della sanzione sostitutiva e sulla durata residua in caso di sopravvenuta misura detentiva spettano al magistrato di sorveglianza o al giudice, con comunicazioni agli organi competenti senza incaricare il PM di compiti esecutivi

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di impugnazione in cassazione per inosservanza o erronea applicazione di legge; la Corte ha ritenuto fondate le censure di violazione delle norme sull'esecuzione delle sanzioni sostitutive

Massime di principio

  • L'esecuzione delle sanzioni sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà è di competenza esclusiva del magistrato di sorveglianza: il ruolo del pubblico ministero si esaurisce nella trasmissione della sentenza irrevocabile al magistrato.
  • Il magistrato di sorveglianza deve emettere l'ordinanza esecutiva e consegnarla al condannato; non è ammissibile che il magistrato trasmetta gli atti alla Procura chiedendo un 'ordine di esecuzione' per le sanzioni sostitutive.
  • La trasmissione ad altro organo di atti riguardanti l'esecuzione quando la legge attribuisce la competenza esclusiva al magistrato determina abnormità funzionale e può comportare l'annullamento dell'atto per stasi procedimentale.
  • Nei casi di conversione di pena pecuniaria in pena sostitutiva per insolvibilità, il magistrato di sorveglianza deve anche determinare le modalità esecutive e le prescrizioni e provvedere alla loro immediata esecuzione secondo l'iter previsto dalla legge n. 689/1981 e dal codice di procedura penale.
  • Per evitare vizi procedurali, gli uffici (magistrato di sorveglianza, UEPE, organi di polizia) devono attenersi alle competenze previste: le segnalazioni di violazioni si rivolgono al magistrato di sorveglianza che decide sulle modifiche o sulla revoca della sanzione.
  • In assenza di conformità alle norme sull'esecuzione, la parte interessata (es. il PM) può impugnare per abnormità funzionale: la Cassazione è propensa ad annullare senza rinvio quando la trasgressione comporta una stasi irreversibile del procedimento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.