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Sentenza

Sentenza del 05/10/2016 n. 5780 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento con adesione - Riflesso nei confronti dei soci - Riporto delle perdite fiscali e ristretta base azionaria - Ultrapetizione - Effetti sulla mancata costituzione in appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda gli effetti, nei confronti del socio, del reddito accertato in capo a una società con ristretta base azionaria. Il reddito societario può essere imputato pro quota al socio, ma il socio persona fisica non può dedurre tale reddito mediante il riporto delle perdite fiscali secondo il regime previsto per le società di capitali. È stata inoltre contestata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice di primo grado si è pronunciato su tale questione senza che fosse stata dedotta dal ricorrente.

La decisione

La decisione di primo grado è stata ritenuta ultronea nella parte in cui ha affrontato una questione non proposta nell'atto introduttivo. La mancata costituzione della parte in appello ha confermato gli effetti della decisione, in applicazione del principio di non contestazione. Ne consegue che il reddito accertato alla società produce riflessi fiscali nei confronti del socio, senza possibilità per quest'ultimo di utilizzare le perdite fiscali con il meccanismo proprio delle società di capitali.

Norme richiamate

  • Art. 102 TUIR

    Richiamato in relazione alla disciplina fiscale delle perdite e alla loro rilevanza nel calcolo del reddito.

  • Art. 115 TUIR

    Richiamato per la disciplina dell'imputazione del reddito e degli effetti fiscali nei rapporti tra società e soci.

  • Art. 112 c.p.c.

    Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può decidere su questioni non domandate dalle parti.

  • Art. 115 c.p.c.

    Fondamento del principio di non contestazione: i fatti non specificamente contestati possono essere posti a base della decisione.

  • Cassazione n. 7663/2012

    Richiamata come precedente sul riconoscimento dei riflessi dell'accertamento societario nei confronti dei soci di società a ristretta base azionaria.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base azionaria, l'accertamento del maggior reddito societario può essere presunto come distribuito ai soci, salvo prova contraria.
  • Il socio persona fisica non può applicare automaticamente il regime di riporto delle perdite fiscali previsto per le società di capitali.
  • Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti delle domande e delle eccezioni formulate dalle parti; decidere su una questione non proposta può integrare ultrapetizione o extrapetizione.
  • La mancata contestazione specifica dei fatti rilevanti, anche per effetto della mancata costituzione in appello, può comportare la loro stabilizzazione processuale.
  • In appello è essenziale contestare espressamente ogni capo della decisione sfavorevole, poiché il silenzio della parte può rafforzare gli effetti della pronuncia impugnata.

Testo integrale

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