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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10708/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il curatore del fallimento ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato il reclamo ex art. 22 l.fall. e confermato la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dal Tribunale di Benevento. La questione centrale è processuale: se, a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio e disposto il rinvio, il giudizio rinviato dovesse essere trattato come fase restitutoria (ritorno alla fase prefallimentare) o come prosecuzione del precedente procedimento, e se il curatore avesse legittimazione a riassumere il giudizio. Il ricorrente deduceva anche che la Corte d'appello avrebbe dovuto entrare nel merito della fallibilità della società e che la caducazione del fallimento non avrebbe determinato automaticamente la cessazione della legittimazione del curatore a riassumere il giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse un provvedimento adottato nell'ambito di un reclamo ex art. 22 l.fall. (fase regolata dall'art. 15 l.fall.) e quindi non idonea a costituire materia per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha richiamato la distinzione tra rinvio "prosecutorio" e "restitutivo": il rinvio disposto dalla precedente ordinanza di questa Corte era di tipo restitutorio, con ricomposizione del processo nella fase prefallimentare e, conseguentemente, con le parti originate di quella fase (creditore e debitore in bonis), escludendo automaticamente gli organi del fallimento ormai cessati. Inoltre la Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui i decreti o i provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento non formano giudicato e non precludono la possibilità di nuova declaratoria basata sugli stessi fatti o su elementi diversi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli accessori; dispone altresì il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 legge fallimentare

    Disciplina la fase del procedimento per la dichiarazione di fallimento; la Corte ha ritenuto che il giudizio rinviato dovesse svolgersi secondo le regole di tale articolo, con i rimedi tipici (reclamo ex art. 18 se dichiarazione di fallimento, reclamo ex art. 22 in caso contrario)

  • art. 18 legge fallimentare

    Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; richiamato per distinguere i rimedi esperibili a seconda dell'esito del procedimento

  • art. 22 legge fallimentare

    Prevede il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento; la Corte ha interpretato il provvedimento impugnato come decisione su reclamo ex art. 22, valutando la sua natura non definitiva ai fini del ricorso straordinario per cassazione

  • art. 6 legge fallimentare

    Norma che disciplina il ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte del creditore; è la norma procedurale alla base dell'istanza originaria promossa da Intonti Gomme

  • art. 392 c.p.c.

    Regola i termini per la riassunzione del processo; la decisione di merito del Tribunale riguardava la tardività della costituzione del creditore e della riassunzione, richiamando questo articolo

  • art. 383 c.p.c. comma 3

    Norma sul rinvio restitutorio (o improprio): la Corte ha qualificato il rinvio disposto dalla Cassazione come rinvio al giudice di primo grado per nullità, con conseguente ripresa del processo daccapo

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamata insieme all'art. 383 per stabilire che il processo deve ricominciare daccapo davanti al tribunale per le questioni sostanziali relative alla dichiarazione di fallimento

  • art. 100 c.p.c., artt. 392, 393, 394 c.p.c.

    Richiamati nelle censure del ricorrente in relazione alla riassunzione e alla posizione delle parti dopo la cassazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni nel contesto della distinzione tra fasi processuali e delle parti legittimate

  • art. 111 comma 7 Cost.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione al Presidente della Repubblica; la Corte ha ritenuto il ricorso straordinario proposto inammissibile perche' la decisione impugnata era un provvedimento non definitivo di reclamo ex art. 22 l.fall.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 12 d.l. 195/2009 (conv. con modif. dalla l. 26/2010) e legge regionale n. 26/2010

    Riferite in punto di possibile disciplina speciale delle società costitute nell'ambito dei consorzi per la gestione rifiuti; la questione è stata menzionata dalle parti ma la Corte d'appello non si è pronunciata sul merito

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione annulla per nullità una sentenza di fallimento per violazione del contraddittorio e dispone il rinvio, il rinvio può essere di natura restitutoria: il processo ricomincia dalla fase prefallimentare e le parti sono quelle originarie (creditore e debitore in bonis), con conseguente possibile cessazione automatica degli organi di fallimento nominati nella sentenza annullata
  • I provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento o i decreti che chiudono la fase prefallimentare non producono giudicato sulla fallibilità del debitore e non impediscono che una nuova istanza di fallimento venga proposta sugli stessi fatti o su elementi diversi
  • Il reclamo ex art. 22 l.fall. è lo strumento ordinario per impugnare il rigetto dell'istanza di fallimento e le decisioni su tale reclamo, anche quando adottate in forma di sentenza, mantengono natura non definitiva e non costituiscono tipicamente materia per il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • La qualificazione del tipo di rinvio (prosecutorio vs restitutorio) è determinante per stabilire chi siano le parti legittimate nella fase successiva: in caso di rinvio restitutorio la curatela può trovarsi cessata e priva di legittimazione a riassumere il processo salvo specifiche diverse determinazioni
  • In situazioni analoghe è essenziale rispettare i termini processuali per la riassunzione (art. 392 c.p.c.) e valutare tempestivamente chi abbia titolo soggettivo a riassumere il giudizio (creditore, pubblico ministero o, in casi particolari, curatore), perché l'eventuale impropria costituzione o tardiva riassunzione può determinare l'estinzione del giudizio
  • Avverso provvedimenti non definitivi relativi all'istruttoria prefallimentare è generalmente inammissibile il ricorso straordinario per cassazione; le soluzioni di impugnazione devono seguire i rimedi previsti dalla legge fallimentare (art. 18 e art. 22 l.fall.)

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