Cassazione Civile, Sentenza n. 10708/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il curatore del fallimento ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato il reclamo ex art. 22 l.fall. e confermato la declaratoria di estinzione del giudizio disposta dal Tribunale di Benevento. La questione centrale è processuale: se, a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio e disposto il rinvio, il giudizio rinviato dovesse essere trattato come fase restitutoria (ritorno alla fase prefallimentare) o come prosecuzione del precedente procedimento, e se il curatore avesse legittimazione a riassumere il giudizio. Il ricorrente deduceva anche che la Corte d'appello avrebbe dovuto entrare nel merito della fallibilità della società e che la caducazione del fallimento non avrebbe determinato automaticamente la cessazione della legittimazione del curatore a riassumere il giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse un provvedimento adottato nell'ambito di un reclamo ex art. 22 l.fall. (fase regolata dall'art. 15 l.fall.) e quindi non idonea a costituire materia per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. La Corte ha richiamato la distinzione tra rinvio "prosecutorio" e "restitutivo": il rinvio disposto dalla precedente ordinanza di questa Corte era di tipo restitutorio, con ricomposizione del processo nella fase prefallimentare e, conseguentemente, con le parti originate di quella fase (creditore e debitore in bonis), escludendo automaticamente gli organi del fallimento ormai cessati. Inoltre la Corte ha ricordato la giurisprudenza consolidata secondo cui i decreti o i provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento non formano giudicato e non precludono la possibilità di nuova declaratoria basata sugli stessi fatti o su elementi diversi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite e degli accessori; dispone altresì il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 15 legge fallimentare
Disciplina la fase del procedimento per la dichiarazione di fallimento; la Corte ha ritenuto che il giudizio rinviato dovesse svolgersi secondo le regole di tale articolo, con i rimedi tipici (reclamo ex art. 18 se dichiarazione di fallimento, reclamo ex art. 22 in caso contrario)
art. 18 legge fallimentare
Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; richiamato per distinguere i rimedi esperibili a seconda dell'esito del procedimento
art. 22 legge fallimentare
Prevede il reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento; la Corte ha interpretato il provvedimento impugnato come decisione su reclamo ex art. 22, valutando la sua natura non definitiva ai fini del ricorso straordinario per cassazione
art. 6 legge fallimentare
Norma che disciplina il ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte del creditore; è la norma procedurale alla base dell'istanza originaria promossa da Intonti Gomme
art. 392 c.p.c.
Regola i termini per la riassunzione del processo; la decisione di merito del Tribunale riguardava la tardività della costituzione del creditore e della riassunzione, richiamando questo articolo
art. 383 c.p.c. comma 3
Norma sul rinvio restitutorio (o improprio): la Corte ha qualificato il rinvio disposto dalla Cassazione come rinvio al giudice di primo grado per nullità, con conseguente ripresa del processo daccapo
art. 354 c.p.c.
Richiamata insieme all'art. 383 per stabilire che il processo deve ricominciare daccapo davanti al tribunale per le questioni sostanziali relative alla dichiarazione di fallimento
art. 100 c.p.c., artt. 392, 393, 394 c.p.c.
Richiamati nelle censure del ricorrente in relazione alla riassunzione e alla posizione delle parti dopo la cassazione; la Corte ha richiamato tali disposizioni nel contesto della distinzione tra fasi processuali e delle parti legittimate
art. 111 comma 7 Cost.
Norma che disciplina il ricorso straordinario per cassazione al Presidente della Repubblica; la Corte ha ritenuto il ricorso straordinario proposto inammissibile perche' la decisione impugnata era un provvedimento non definitivo di reclamo ex art. 22 l.fall.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente
art. 12 d.l. 195/2009 (conv. con modif. dalla l. 26/2010) e legge regionale n. 26/2010
Riferite in punto di possibile disciplina speciale delle società costitute nell'ambito dei consorzi per la gestione rifiuti; la questione è stata menzionata dalle parti ma la Corte d'appello non si è pronunciata sul merito
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla per nullità una sentenza di fallimento per violazione del contraddittorio e dispone il rinvio, il rinvio può essere di natura restitutoria: il processo ricomincia dalla fase prefallimentare e le parti sono quelle originarie (creditore e debitore in bonis), con conseguente possibile cessazione automatica degli organi di fallimento nominati nella sentenza annullata
- I provvedimenti di rigetto dell'istanza di fallimento o i decreti che chiudono la fase prefallimentare non producono giudicato sulla fallibilità del debitore e non impediscono che una nuova istanza di fallimento venga proposta sugli stessi fatti o su elementi diversi
- Il reclamo ex art. 22 l.fall. è lo strumento ordinario per impugnare il rigetto dell'istanza di fallimento e le decisioni su tale reclamo, anche quando adottate in forma di sentenza, mantengono natura non definitiva e non costituiscono tipicamente materia per il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- La qualificazione del tipo di rinvio (prosecutorio vs restitutorio) è determinante per stabilire chi siano le parti legittimate nella fase successiva: in caso di rinvio restitutorio la curatela può trovarsi cessata e priva di legittimazione a riassumere il processo salvo specifiche diverse determinazioni
- In situazioni analoghe è essenziale rispettare i termini processuali per la riassunzione (art. 392 c.p.c.) e valutare tempestivamente chi abbia titolo soggettivo a riassumere il giudizio (creditore, pubblico ministero o, in casi particolari, curatore), perché l'eventuale impropria costituzione o tardiva riassunzione può determinare l'estinzione del giudizio
- Avverso provvedimenti non definitivi relativi all'istruttoria prefallimentare è generalmente inammissibile il ricorso straordinario per cassazione; le soluzioni di impugnazione devono seguire i rimedi previsti dalla legge fallimentare (art. 18 e art. 22 l.fall.)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10635/2026 del 22/04/2026
- Sentenza civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10707/2026 del 22/04/2026
- Sentenza civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10462/2026 del 21/04/2026
- Sentenza civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10472/2026 del 21/04/2026
- Sentenza civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10473/2026 del 21/04/2026
- Sentenza civile · 21 apr 2026Cassazione Civile, Sentenza n. 10474/2026 del 21/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →