Cassazione Civile, Sentenza n. 10707/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato estinto il giudizio per inammissibilità della riassunzione ex art. 392 c.p.c., ritenendo che il curatore di un fallimento caducato non fosse legittimato a riassumere il giudizio. Il ricorrente sosteneva che la cassazione della sentenza di fallimento non privava il curatore della legittimazione a riassumere il giudizio di rinvio (quale fase prosecuzione del processo originario) e denunciava la violazione delle norme processuali e fallimentari rilevanti (artt. 1, 6, 15 l. fall.; artt. 392, 393, 394, 307, 112 c.p.c.), nonché errore nella valutazione della fallibilità della società resistente e nell'applicazione della normativa regionale sulla liquidazione dei consorzi rifiuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso straordinario per cassazione inammissibile e ha confermato che il decreto del Tribunale di Benevento (che aveva dichiarato estinto il giudizio per inammissibilità della riassunzione proposta dal curatore) era impugnabile con i rimedi ordinari e non con il ricorso straordinario per cassazione. La Corte ha enunciato e affermato un principio di diritto: se in cassazione è dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio con rinvio al tribunale ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero) e non il curatore fallimentare, poiché quest'ultimo è considerato venuto meno ab origine insieme alla sentenza di nomina. Condanna alle spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 15 L. fall.
la notificazione ex art. 15 l. fall. aveva avuto ad oggetto «unicamente il decreto recante fissazione dell’udienza di convocazione in camera di consiglio e non anche il ricorso ex art. 6 l.fall.»
La Corte ha richiamato che la mancata notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento integra violazione del contraddittorio e può determinare la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento
art. 392 c.p.c.
Disciplina il diritto di ciascuna parte di riassumere il giudizio davanti al giudice di rinvio entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di cassazione; la Corte precisa che la riassunzione è riservata alle originarie parti titolari dell'azione nel giudizio restituito quando si tratta di rinvio restitutorio per nullità
artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c.
Norme che disciplinano il rinvio al giudice di primo grado per nullità; la Corte distingue il rinvio "restitutario" (rinvio al tribunale per dichiarata nullità) dal rinvio "prosecutorio" e ne trae le conseguenze su chi può riassumere il processo
art. 363 c.p.c.
Autorità che consente alla Corte di affermare un principio di diritto nell'interesse della legge; la Corte lo utilizza per dichiarare il principio relativo alla legittimazione a riassumere
art. 307 c.p.c.
Richiamato per qualificare il decreto impugnato come atto contenente decisione (di estinzione) idoneo a chiudere il processo e quindi impugnabile con i rimedi ordinari
art. 22 L. fall.
Riferimento procedurale richiamato in relazione al reclamo fallimentare e alla natura degli atti impugnabili in materia fallimentare nel giudizio di rinvio
art. 12, d.l. 195/2009 conv. l. 26/2010 (normativa regionale sulla gestione rifiuti)
Norma speciale richiamata dal Tribunale nel valutare la natura amministrativa della procedura di liquidazione dei consorzi rifiuti e la rilevanza di ciò rispetto alla fallibilità delle società consorziate; la Corte prende atto del richiamo ma si limita a decidere sulla legittimazione processuale
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla per nullità una sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio e rinvia gli atti al tribunale ex art. 383, comma 3, e 354 c.p.c., il giudizio si retrocede allo stadio antecedente all'apertura del fallimento: pertanto il curatore nominato con la sentenza annullata è considerato venuto meno ab origine e non può riassumere il processo.
- In caso di rinvio "restitutorio" (per nullità) è necessario distinguere dal rinvio "prosecutorio": nel primo caso soltanto le originarie parti (il creditore istante o il pubblico ministero) e il debitore possono esercitare la riassunzione ex art. 392 c.p.c.; nel secondo caso la prosecuzione del processo può conservare le posizioni processuali precedenti.
- La tempestiva riassunzione del giudizio deve essere promossa dalle parti legittimate (creditore o PM o debitore) entro i termini processuali applicabili; la costituzione tardiva di un creditore oltre i termini può non sanare la carenza di legittimazione di chi non era parte originaria.
- Un decreto che dichiara estinto il giudizio per inammissibilità della riassunzione è un provvedimento decisorio impugnabile con i rimedi ordinari (non necessariamente con il ricorso straordinario per cassazione) e il ricorso straordinario richiede il presupposto della definitività del provvedimento impugnato.
- Quando la nullità processuale deriva da mancata notifica del ricorso principale, la sentenza dichiarativa di fallimento può essere annullata e il giudizio va riassunto dalle parti originarie; va sempre verificato se la notifica ha riguardato l'intero atto introduttivo o solo atti incidentali (es. decreto di fissazione udienza).
- Nel valutare la fallibilità di enti o società partecipate da soggetti pubblici occorre separare la questione sostanziale della fallibilità dalla questione processuale della legittimazione a riassumere il giudizio dopo una cassazione per nullità: la corte può decidere sull'una senza estendere automaticamente la legittimazione processuale al curatore nominato da una sentenza nulla.
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