Circolare numero 87 del 3-5-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la riscossione 2002 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e fornisce istruzioni su spedizione dei modelli F24, scadenze, rateizzazione e compensazione. Contiene inoltre le regole di compilazione del quadro RR del modello UNICO 2002 per la determinazione dei contributi dovuti sull’anno 2001, sia per artigiani e commercianti sia per i professionisti iscritti alla Gestione separata. Sono indicati minimali, massimali, aliquote, agevolazioni contributive, modalità di calcolo e criteri per evidenziare debiti e crediti.
Riscossione 2002 dei contributi per artigiani, commercianti e gestione separata
Riscossione 2002 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti
La circolare disciplina la riscossione dei contributi previdenziali per l’anno 2002 dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e contiene anche le istruzioni per la compilazione del quadro RR del modello UNICO 2002. Il documento chiarisce scadenze, rateizzazione, compensazione, criteri di calcolo dei contributi e modalità di gestione delle eccedenze a credito o a debito, sia per le gestioni autonome sia per la Gestione separata.
Spedizione dei modelli F24 e termini di versamento
L’INPS comunica che è stata completata la spedizione dei modelli F24 predisposti per il versamento dei contributi dovuti nel corso del 2002 dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. I modelli sono riferiti ai versamenti dei primi quattro trimestri dell’anno, nonché al saldo 2001 e agli acconti 2002, e sono accompagnati da un prospetto di liquidazione e da una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti.
Per i contributi dovuti sul minimale di reddito restano ferme le scadenze previste dall’art. 18 del d.lgs. n. 241/1997, come modificato dal d.lgs. n. 422/1998:
- 16 maggio 2002
- 16 agosto 2002
- 16 novembre 2002
- 16 febbraio 2003
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, il D.L. 15 aprile 2002, n. 63 stabilisce il versamento alle scadenze delle imposte sui redditi. Per l’anno 2002 ciò comporta:
- 20 giugno 2002 per saldo 2001 e primo acconto 2002
- 30 novembre 2002 per il secondo acconto 2002
È inoltre precisato che il versamento del saldo 2001 e del primo acconto 2002 può essere effettuato entro il 22 luglio 2002, poiché il 20 luglio cade di sabato, maggiorando l’importo dovuto dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti, con la code line INPS del relativo versamento.
Rateizzazione dei contributi dovuti sulla quota eccedente il minimale
La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano quindi esclusi dalla rateazione i contributi dovuti sul minimale, anche quando risultino a debito nel quadro RR per mancato o parziale versamento al momento della compilazione di UNICO 2002.
La prima rata deve essere pagata entro il termine previsto per il saldo e/o per l’acconto, eventualmente differito. Le rate successive vanno versate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i titolari di partita IVA
- entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti
In ogni caso il pagamento rateale deve concludersi entro novembre.
L’importo da versare a ciascuna scadenza è determinato sommando alla sorte capitale l’eventuale maggiorazione dello 0,40% per differimento, dividendo il totale per il numero delle rate e aggiungendo gli interessi relativi alla singola rata, calcolati al tasso dello 0,5% mensile.
Per la compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, la circolare precisa che:
- gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi
- le causali CP, CPR, AP e APR riguardano solo i contributi
- la rateizzazione comprende sia il contributo sia la maggiorazione dello 0,40% quando la prima rata è versata tra il 21 giugno e il 20 luglio; la quota della maggiorazione va comunque inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima
Compensazione dei crediti risultanti dal quadro RR
Il credito che emerga dal quadro RR del modello UNICO 2002 può essere portato in compensazione tramite il modello F24, in tutto o in parte, purché sia stato compilato il rigo RX6 del quadro RX del modello UNICO 2002.
Per effettuare la compensazione, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:
- la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti
- il codice sede
- il codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza da utilizzare
- il periodo di riferimento
- l’importo da compensare
Qualora la compensazione riguardi solo una parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS deve essere rideterminato in funzione del nuovo importo.
La compensazione è possibile fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella dalla quale risulta il credito.
Quadro RR del modello UNICO 2002: artigiani e commercianti
Anche per il 2002, il quadro RR del modello UNICO 2002 persone fisiche deve essere compilato, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 241/1997, per la determinazione dei contributi dovuti per l’anno 2001 dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
Per artigiani e commercianti, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 2001. La circolare riepiloga inoltre i valori di riferimento:
- reddito minimale annuo: euro 12.004,47, pari a lire 23.243.896
- massimale di reddito annuo: euro 58.573,10, pari a lire 113.413.333
- massimale per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995: euro 76.442,85, pari a lire 148.014.000
Il minimale e il massimale devono essere rapportati ai mesi in caso di attività non svolta per l’intero anno. Per l’attività di affittacamere non opera il minimale, ma solo il massimale. Per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1° gennaio 1996, il minimale va rapportato ai mesi, mentre il massimale non va riproporzionato.
Se nel corso dell’anno si verifica il passaggio dalla gestione commercianti alla gestione artigiani, o viceversa, devono essere compilati due distinti quadri, uno per ciascuna gestione.
Le aliquote da applicare sono le seguenti:
- Gestione artigiani: 16,40% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47 ed euro 35.143,85; 17,40% per i redditi da euro 35.143,86 fino al massimale di euro 58.573,10, o fino a euro 76.442,85 per i privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
- Gestione commercianti: 16,70% sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 12.004,47 ed euro 35.143,85; 17,70% per i redditi da euro 35.143,86 fino al massimale di euro 58.573,10, o fino a euro 76.442,85 per i privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
La circolare fornisce inoltre istruzioni dettagliate per la compilazione dei righi RR1-RR14, indicando codice azienda, periodi di attività, collaboratori, agevolazioni, minimali, contributi IVS, maternità, quote associative, eccedenze e importi a debito o credito.
Compilazione dei righi RR1-RR14 per artigiani e commercianti
Nel rigo RR1 deve essere indicato il codice azienda attribuito dall’INPS, composto da 8 caratteri numerici e 2 alfabetici. Se l’attività è quella di affittacamere, va barrata la relativa casella.
I righi da RR2 a RR4 sono destinati ai dati contributivi del titolare e dei collaboratori. Il titolare deve inserire prima la propria posizione e poi quella dei collaboratori. Ogni rigo è suddiviso in tre blocchi di dati:
- colonne 1-9: dati della posizione contributiva
- colonne 10-13: contributi sul reddito minimale
- colonne 14-20: contributi sul reddito eccedente il minimale
Per gli affittacamere non vanno compilate le colonne 10-13, poiché il reddito effettivamente percepito non è adeguato al minimale.
Le principali indicazioni di compilazione prevedono:
- colonna 1: codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale
- colonna 2: casella per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e iscritti dal 1° gennaio 1996
- colonne 3 e 4: inizio e fine del periodo di contribuzione per il 2001
- colonna 5: codice delle agevolazioni contributive riconosciute dall’INPS
- colonne 6 e 7: inizio e fine del periodo di riduzione
- colonna 8: totale dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 2001, al lordo della quota agevolata DIT e al netto delle perdite pregresse
- colonna 9: casella da barrare nei righi successivi al primo quando occorre indicare più periodi con diverso diritto alle agevolazioni
- colonna 10: reddito minimale, o il minimale rapportato ai mesi se l’attività è svolta per parte dell’anno
- colonna 11: contributi IVS sul reddito minimale, calcolati con le aliquote di gestione e al netto delle riduzioni
- colonna 12: contributo maternità, fissato in euro 0,62 mensili, pari a lire 1.208,33
- colonna 13: quote associative o oneri accessori
- colonna 14: reddito eccedente il minimale fino al massimale; per gli affittacamere va indicato il reddito effettivamente percepito entro il massimale
- colonna 15: contributi IVS sul reddito eccedente il minimale
- colonna 16: contributo maternità per gli affittacamere
- colonna 17: totale dei contributi versati sul reddito eccedente il minimale
- colonna 18: contributi sul reddito eccedente il minimale non ancora scaduti alla data di presentazione di UNICO 2002
- colonna 19: importo a debito se il saldo della formula è positivo o pari a zero
- colonna 20: importo a credito se il saldo della formula è negativo, indicato in valore assoluto
Per determinare il risultato finale del singolo soggetto si applica la formula: colonna 15 + colonna 16 - colonna 17 - colonna 18. In caso di più righi per lo stesso soggetto, il calcolo tiene conto delle diverse riduzioni indicate nei righi successivi. Se i righi RR2-RR4 non bastano per tutti i collaboratori, si utilizza un ulteriore modulo.
I righi da RR5 a RR14 raccolgono i dati complessivi della gestione:
- RR5: totale degli importi delle colonne 11, 12 e 13 di tutti i soggetti
- RR6: totale dei contributi versati sul reddito minimale, compresi maternità, quote associative, oneri accessori e contributi sospesi per BSE
- RR7/RR8: debito o credito derivante dal confronto tra RR5 e RR6
- RR9: totale delle colonne 19 di tutti i soggetti
- RR10: totale delle colonne 20 di tutti i soggetti
- RR11: eccedenza da precedente dichiarazione, da riportare dal rigo RX6 del quadro RX di UNICO 2001
- RR12: parte dell’eccedenza precedente compensata con F24
- RR13/RR14: debito o credito finale derivante dalla formula RR9 - RR8 - RR10 - RR11 + RR12
L’eventuale debito di RR7 può essere compensato esclusivamente con F24, mentre il credito di RR8 può essere utilizzato in compensazione dei contributi a debito sul reddito eccedente il minimale. Il credito finale di RR14 va riportato nel corrispondente rigo del quadro RX.
Se sono compilati più moduli del quadro RR, i righi RR5-RR14 vanno compilati solo nel primo modulo. In presenza di due gestioni diverse nello stesso anno, i righi da RR5 a RR14 vanno compilati solo nel primo modulo riferito a ciascuna gestione. Se una gestione evidenzia un debito e l’altra un credito, occorre compensare i due risultati: se emerge un debito, questo va versato; se emerge un credito, l’importo va riportato al rigo RX6 del quadro RX.
Quadro RR: Gestione separata dei liberi professionisti
La sezione II del quadro RR riguarda i lavoratori autonomi di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
Non devono iscriversi alla Gestione separata, e quindi non devono compilare questa sezione, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali per i redditi soggetti a contribuzione presso tali casse, nonché i soggetti che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad altre forme assicurative.
La base imponibile è il reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del modello UNICO 2002, determinato sommando il rigo RE21 con il rigo RE22 oppure, in caso di determinazione forfetaria, prendendo l’importo del rigo RE23.
Per il 2001 il contributo va calcolato entro il massimale di euro 76.442,85 e con le seguenti aliquote:
- 13% per i professionisti iscritti esclusivamente alla Gestione separata
- 10% per i professionisti pensionati o per coloro che hanno un diverso rapporto assicurativo-contributivo, ad esempio un rapporto di lavoro subordinato
La sezione si articola nei righi RR15-RR21.
Compilazione della sezione Gestione separata
Nel rigo RR15 devono essere indicati:
- colonna 1: reddito imponibile, eventualmente ridotto entro il massimale; per gli amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 va indicato il reddito al netto dell’importo di euro 12.004,47 per il quale l’amministrazione di appartenenza versa la quota forfetaria
- colonne 2 e 3: periodo di produzione del reddito, dal mese/al mese
- colonna 4: aliquota applicata
- colonna 5: solo per gli amministratori locali, numero dei mesi di durata del mandato
- colonna 6: contributo dovuto, ottenuto moltiplicando imponibile per aliquota
- colonna 7: acconto versato
Se in corso d’anno varia l’aliquota da 13% a 10% o viceversa, ad esempio per l’inizio di un rapporto di lavoro subordinato, devono essere compilati due righi distinti, RR15 e RR16, per i diversi periodi.
Se il reddito supera il massimale di euro 76.442,85, il massimale deve essere rapportato a mese e ripartito sui diversi periodi. La circolare fornisce un esempio numerico e segnala che alcune indicazioni del quadro RR erano state riportate erroneamente nelle istruzioni del modello.
Nel rigo RR17 va indicato il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati, come risultanti dalle colonne 6 e 7. Nel rigo RR18 va riportato il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione, mentre nel rigo RR19 va indicata la somma degli importi già compensati con F24 rispetto all’eccedenza precedente.
Il risultato finale si ottiene con la formula RR17 col. 6 - RR17 col. 7 - RR18 + RR19: se il saldo è positivo o nullo, l’importo va nel rigo RR20; se è negativo, il valore assoluto va nel rigo RR21. Se i righi non bastano per tutti i periodi con aliquote diverse, si utilizza un secondo modulo, compilando RR17-RR21 solo nel primo quadro.
Rapporti tra le due sezioni e compensazione finale
Se risultano compilate entrambe le sezioni del quadro RR e una evidenzia un debito mentre l’altra un credito, deve essere effettuata la compensazione tra gli importi. Se dopo la compensazione emerge un debito, il contribuente deve versare il contributo dovuto; se emerge un credito, l’importo deve essere riportato nel rigo RX6 del quadro RX.
La circolare chiude fornendo quindi un quadro unitario per la gestione dei versamenti e delle dichiarazioni contributive 2001-2002 dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani, commercianti e Gestione separata, con particolare attenzione alle modalità operative di F24, ai periodi di versamento, alle agevolazioni e ai meccanismi di compensazione.
Punti principali
Spedizione dei modelli F24 e scadenze
L’INPS comunica l’avvenuta spedizione dei modelli F24 per il versamento dei contributi 2002 degli artigiani e commercianti, corredati da prospetto di liquidazione e lettera esplicativa. Per i contributi sul minimale sono confermate le scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2002 e 16 febbraio 2003. Per i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale i versamenti seguono le scadenze delle imposte sui redditi: 20 giugno 2002 per saldo 2001 e primo acconto 2002, e 30 novembre 2002 per il secondo acconto 2002, con possibilità di pagamento entro il 22 luglio 2002 con maggiorazione dello 0,40%.
Rateizzazione dei contributi eccedenti il minimale
La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, non per i contributi sul minimale. La prima rata va versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto eventualmente differito; le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA e entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Il piano rateale deve comunque concludersi entro novembre. Gli interessi di rateazione sono calcolati allo 0,5% mensile e devono essere esposti separatamente dai contributi. La maggiorazione dello 0,40% per il differimento, se dovuta, confluisce nella causale contributo riferita alla posizione interessata.
Compensazione di crediti e modalità F24
L’eventuale credito risultante dal quadro RR del modello UNICO 2002 può essere compensato in F24, previa compilazione del rigo RX6 del quadro RX. Per la compensazione occorre indicare causale contributo, codice sede, codice INPS di 17 caratteri del versamento che ha generato l’eccedenza, periodo di riferimento e importo da compensare. Se si compensa solo una parte di un versamento originario relativo al minimale, il codice INPS va rideterminato in funzione del nuovo importo. La compensazione è ammessa fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva a quella da cui deriva il credito.
Quadro RR UNICO 2002: sezione artigiani e commercianti
Il quadro RR va compilato per determinare i contributi dovuti sul reddito 2001 dai soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. La base imponibile è data dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per il 2001, con minimali e massimali specifici: minimale annuo euro 12.004,47 e massimale euro 58.573,10; per i privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il massimale è euro 76.442,85. Sono previste aliquote differenziate: 16,40% o 17,40% per gli artigiani, 16,70% o 17,70% per i commercianti, in base allo scaglione di reddito. La circolare dettaglia la compilazione dei righi RR1-RR14, le riduzioni contributive applicabili, i criteri per affittacamere, trasferimenti di gestione, contribuzione minimale e contributi sul reddito eccedente, nonché la determinazione finale di debiti e crediti e la loro eventuale compensazione tra gestioni.
Quadro RR UNICO 2002: sezione Gestione separata
La sezione II del quadro RR riguarda i lavoratori autonomi soggetti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. Sono esclusi i professionisti già assicurati ad altre casse per i redditi soggetti a quelle forme contributive e i soggetti già assoggettati ad altre assicurazioni obbligatorie per l’attività svolta. La base imponibile coincide con il reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del modello UNICO 2002. Per il 2001 il contributo è calcolato entro il massimale di euro 76.442,85 con aliquota del 13% per gli iscritti esclusivi e del 10% per pensionati o soggetti coperti da altro rapporto assicurativo-contributivo. La circolare disciplina inoltre i righi RR15-RR21, la gestione di periodi con aliquota diversa, gli acconti e il riporto di eventuali crediti da dichiarazioni precedenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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