Circolare numero 85 del 26-4-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce i criteri per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario fruiti dai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001. Precisa soggetti aventi diritto, durata massima del congedo, trattamento economico, limite di importo annuo rivalutabile, modalità di calcolo della contribuzione figurativa e uso ai fini pensionistici. Indica inoltre che l’accredito avviene su richiesta dell’interessato e che, nelle more dell’istituzione di uno specifico codice contributivo, le sedi devono sospendere le operazioni di accredito. Per i datori di lavoro viene infine prevista una specifica annotazione nei modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato.
Accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario per familiari di soggetti con handicap grave
Accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario per familiari di soggetti con handicap grave
La circolare definisce le regole applicative per l’accredito figurativo dei periodi di congedo straordinario fruiti dai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità, in attuazione dell’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il documento coordina la disciplina con la legge 104/1992 e con la legge 53/2000, fornendo indicazioni operative su soggetti beneficiari, durata, trattamento economico, accredito contributivo e utilizzo pensionistico.
Quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 151/2001, entrato in vigore il 27 aprile 2001, ha armonizzato la materia della tutela della maternità e paternità e ha confermato, all’art. 42, comma 5, le provvidenze in favore dei familiari di soggetti con handicap grave. La circolare ricostruisce anche il passaggio normativo dalla legge n. 53/2000 e dall’art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000, evidenziando che il precedente comma 4-bis dell’art. 4 della legge 53/2000 è stato abrogato dall’art. 86 del D.Lgs. 151/2001.
Soggetti aventi diritto e condizioni per il congedo
Il congedo straordinario spetta alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre; dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap in situazione di gravità. Il diritto presuppone che la situazione di gravità sia stata accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/1992 da almeno cinque anni e che il richiedente abbia titolo a fruire dei benefici dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio.
La circolare richiama inoltre l’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, precisando che il diritto al congedo sussiste anche in caso di adozione e affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
Durata del congedo e trattamento economico
Il congedo può essere fruito entro il limite massimo complessivo di due anni nell’intera vita assicurativa, anche in modo frazionato. Durante il periodo di assenza il richiedente ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e alla copertura mediante contribuzione figurativa.
La circolare specifica che il limite di due anni opera in modo complessivo per ogni persona con handicap, tra tutti gli aventi diritto, e che i periodi in questione rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 53/2000.
Limite massimo di indennità e aggiornamento annuale
L’indennità e la contribuzione figurativa spettano entro un importo massimo annuo, fissato per il 2001 in lire 70 milioni, pari a euro 36.151,98, per congedo di durata annuale. Dal 2002 tale importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Per l’anno 2002 il limite viene indicato in euro 37.128,09, corrispondenti a lire 71.890.000. Le domande per le quali l’importo complessivo dell’indennità e della retribuzione figurativa superi il tetto devono essere tenute in apposita evidenza in attesa di indicazioni ministeriali.
Criteri di determinazione della contribuzione figurativa
Poiché l’art. 42 non prevede modalità specifiche di accredito, la copertura figurativa deve essere effettuata secondo i criteri generali dell’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Il valore retributivo settimanale da accreditare va determinato con riferimento alla retribuzione percepita in misura intera nell’anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere; quando l’accredito riguarda l’anno del pensionamento, il riferimento è alla retribuzione percepita nel periodo compreso fra l’inizio dell’anno e la data di decorrenza della prestazione. In alternativa, si deve prendere a base il primo anno utile precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta.
Ai fini del calcolo devono essere considerati anche:
- periodi riscattati ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 184/1997;
- periodi per i quali sia stata costituita una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della legge 1338/1962;
- periodi senza contribuzione obbligatoria, purché la contribuzione risulti dovuta e non prescritta;
- periodi accreditati per integrazione salariale, assistenza antitubercolare e aspettativa ex art. 31 della legge 300/1970.
Devono invece essere esclusi:
- periodi coperti da contribuzione volontaria;
- riscatti non legati ad attività lavorativa;
- periodi coperti da contribuzione figurativa diversa da quella richiamata dalla circolare, come malattia, maternità, servizio militare, disoccupazione, inabilità e simili.
Inoltre, in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 200 del 5 dicembre 1986, devono essere escluse le retribuzioni ultramensili, quali 13ª mensilità, eventuali mensilità aggiuntive, gratifiche e importi per ferie o festività non godute, nonché le somme relative ad anni precedenti, come arretrati e conguagli.
Se il valore figurativo calcolato ai sensi dell’art. 8 della legge 155/1981 supera il limite settimanale di lire 1.346.000 per il 2001, o il corrispondente importo massimo rivalutato per gli anni successivi, a ciascuna settimana del periodo riconosciuto deve essere accreditata una contribuzione figurativa entro il limite stabilito per ciascun anno.
Modalità di accredito e istruzioni alle sedi
L’accredito figurativo dei periodi di congedo avviene solo su richiesta degli interessati. Le informazioni provenienti dalla denuncia individuale o dalla certificazione unica devono consentire l’individuazione dei dati necessari per la corretta copertura contributiva.
La circolare segnala che verrà istituito uno specifico codice tipo contribuzione per identificare i periodi accreditati ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001 e invita le sedi a sospendere le operazioni di accredito fino alla comunicazione di tale codice.
Utilizzo della contribuzione figurativa ai fini pensionistici
I contributi figurativi riconosciuti per i periodi di congedo straordinario sono utili sia per il diritto sia per la misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità.
Per i lavoratori il cui rapporto assicurativo sia iniziato solo dal 1° gennaio 1993, i periodi in questione, insieme agli altri periodi accreditabili figurativamente, sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità entro il limite massimo di 5 anni. La circolare precisa che tale limite riguarda tutte le contribuzioni figurative ed è applicabile anche alle pensioni di anzianità a carico dei fondi sostitutivi dell’AGO, ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. 503/1992.
Per tali lavoratori non sono invece previste limitazioni per l’utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della misura della pensione di anzianità e ai fini del diritto e della misura di qualsiasi altra pensione.
Quando il valore di copertura è determinato con riferimento a retribuzioni di anni diversi da quello in cui si è verificato l’evento, il valore figurativo accreditato deve essere rivalutato con il coefficiente relativo all’anno di effettiva percezione della retribuzione presa a base per l’accredito.
Indicazioni per la certificazione unica e i modelli fiscali/contributivi
Per identificare in modo univoco i periodi di congedo ex art. 42 del D.Lgs. 151/2001, nei modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato è stata inserita la casella "Congedi art. 42 D.Lgs. 151/01" nella sezione 3 della Parte C "Dati previdenziali ed assistenziali Inps".
I datori di lavoro devono compilare tale casella indicando il numero delle settimane dell’anno non lavorate, interamente o parzialmente, per congedo fruito ai sensi della norma. Devono inoltre tenere conto degli eventuali periodi già richiesti ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 per determinare il periodo massimo fruibile, indipendentemente dal fatto che per tali periodi sia stato o meno richiesto il riscatto o la prosecuzione volontaria.
Richiamo agli allegati normativi
La circolare riporta in allegato il testo dell’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, dell’art. 3 e dell’art. 33 della legge 104/1992 e dell’art. 4 della legge 53/2000, per chiarire il perimetro soggettivo e oggettivo delle misure di tutela e delle corrispondenti agevolazioni contributive e previdenziali.
Punti principali
Ambito e base normativa
La circolare interviene sull’art. 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha coordinato la disciplina dei congedi per gravi motivi familiari e ha confermato le tutele già previste per i familiari di soggetti con handicap grave. Vengono richiamate anche la legge n. 104/1992 e la legge n. 53/2000, oltre alle precedenti circolari INPS n. 64/2001 e n. 138/2001.
Soggetti che possono fruire del congedo
Possono fruirne la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre; dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi del soggetto con handicap grave. Il diritto è riconosciuto per soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 104/1992 da almeno cinque anni, con titolo ai benefici dell’art. 33, commi 1, 2 e 3, della stessa legge. La circolare richiama anche il riconoscimento in caso di adozione e affidamento entro il primo anno di vita del bambino.
Durata del congedo e trattamento economico
Il congedo può essere fruito fino a un massimo complessivo di due anni nell’intera vita assicurativa, anche frazionati. Durante il congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione e la copertura mediante contribuzione figurativa. Il limite di due anni è complessivo per ogni persona con handicap fra tutti gli aventi diritto e si cumula con i limiti massimi previsti per ciascun lavoratore dall’art. 4, comma 2, della legge 53/2000.
Limite economico annuo e rivalutazione
Indennità e contribuzione figurativa spettano entro un importo massimo annuo fissato per il 2001 in lire 70 milioni, pari a euro 36.151,98, per congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente dal 2002 in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Per il 2002 il limite è indicato in euro 37.128,09. Le domande che superino il tetto devono essere tenute in evidenza in attesa di indicazioni ministeriali.
Criteri di accredito figurativo
In assenza di una disciplina speciale, la copertura figurativa segue i criteri generali dell’art. 8 della legge 155/1981. Il valore retributivo settimanale va determinato con riferimento alla retribuzione percepita in misura intera nell’anno solare in cui si collocano i periodi da riconoscere, oppure nel primo anno utile precedente o successivo, escludendo le retribuzioni settimanali ridotte. Devono essere considerati anche periodi riscattati, coperti da rendita vitalizia o senza contribuzione obbligatoria dovuta e non prescritta, nonché integrazione salariale, assistenza antitubercolare e aspettativa ex art. 31 legge 300/1970; vanno invece esclusi contribuzione volontaria, riscatti non legati ad attività lavorativa, altra contribuzione figurativa e somme ultramensili o arretrati.
Modalità operative e sospensione delle sedi
L’accredito figurativo avviene solo su richiesta degli interessati. Le informazioni contenute nella denuncia individuale o nella certificazione unica devono consentire la corretta imputazione della copertura contributiva. La circolare annuncia l’istituzione di un apposito codice tipo contribuzione per identificare i periodi di congedo ex art. 42 D.Lgs. 151/2001 e invita le sedi a non procedere all’accredito fino alla comunicazione di tale codice.
Utilizzo ai fini pensionistici
I contributi figurativi sono utili sia per il diritto sia per la misura delle pensioni, compresa la pensione di anzianità. Per i lavoratori assicurati solo dal 1° gennaio 1993, tali periodi sono utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità entro il limite massimo di 5 anni, limite che riguarda tutta la contribuzione figurativa; non vi sono invece limitazioni per la misura della pensione di anzianità né per il diritto e la misura delle altre pensioni. Ai fini della retribuzione pensionabile, quando il valore di copertura è calcolato su retribuzioni di anni diversi da quello dell’evento, il valore figurativo va rivalutato con il coefficiente relativo all’anno di effettiva percezione della retribuzione presa a base.
Compilazione di CUD 2002 e 770/2002 semplificato
Per identificare i periodi di congedo straordinario ai fini dei limiti temporali di legge, nei modelli CUD 2002 e 770/2002 semplificato è stata inserita la casella "Congedi art. 42 D.Lgs. 151/01" nella sezione 3 della Parte C "Dati previdenziali ed assistenziali Inps". I datori di lavoro devono indicare il numero delle settimane non lavorate, interamente o parzialmente, per congedo fruito ai sensi della norma richiamata. Devono inoltre considerare gli eventuali periodi già richiesti ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 151/2001 nel calcolo del periodo massimo fruibile.
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