Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 86 del 26-4-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i lavoratori in mobilità provenienti da aziende municipalizzate trasformate in SpA soggette a CIG e CIGS hanno diritto all’accredito della contribuzione figurativa anche se iscritti all’INPDAP e non al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per questi soggetti, l’INPS deve procedere all’accredito con le ordinarie modalità, senza verificare il requisito contributivo AGO, e alla successiva ricongiunzione d’ufficio dei periodi figurativi presso l’INPDAP. Viene inoltre richiamata la disciplina dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione INPDAP per chi era già iscritto prima della trasformazione societaria.

Aziende municipalizzate trasformate in SpA: accredito contribuzione figurativa per mobilità e ricongiunzione INPDAP

Aziende municipalizzate trasformate in SpA: contribuzione figurativa per mobilità e ricongiunzione INPDAP

La circolare interviene sulla posizione dei lavoratori posti in mobilità da aziende municipalizzate trasformate in società per azioni, con particolare attenzione ai soggetti già iscritti all’INPDAP. L’obiettivo è chiarire se, e a quali condizioni, tali lavoratori possano ottenere l’accredito della contribuzione figurativa per mobilità e la successiva ricongiunzione presso l’INPDAP.

Quadro normativo e ambito di applicazione

La circolare richiama la precedente circolare n. 42 del 21 febbraio 2000, precisando che le aziende municipalizzate trasformate in SpA con partecipazione azionaria interamente pubblica sono esonerate dal versamento delle contribuzioni CIG e CIGS, in applicazione dell’articolo 3 del D. Lg. C.P.S. n. 869 del 12 agosto 1947.

Non rientrano in tale esenzione, e quindi restano soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS, le aziende con partecipazione azionaria, anche parziale, di soggetti privati.

Diritto all’indennità di mobilità e all’accredito figurativo

Per il personale dipendente da aziende tenute al versamento della contribuzione CIG e CIGS, la circolare conferma il diritto all’indennità di mobilità e all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di godimento della prestazione, a condizione che l’indennità non sia erogata in unica soluzione.

La questione affrontata riguarda però i lavoratori che, pur trovandosi in questa situazione, sono iscritti all’INPDAP per effetto di un rapporto di lavoro instaurato prima della trasformazione in SpA.

Opzione per il mantenimento dell’iscrizione INPDAP

Per i dipendenti già iscritti all’INPDAP prima della trasformazione societaria, la circolare richiama la facoltà di opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1991, n. 274, in coerenza con il principio generale dell’articolo 2112 del codice civile.

Tale opzione consente al lavoratore di mantenere l’iscrizione in atto presso l’INPDAP, conservando il rapporto previdenziale già esistente e i diritti connessi. Resta fermo l’obbligo della società di versare all’INPS la contribuzione per le assicurazioni minori.

Accredito della contribuzione figurativa anche senza iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti

La circolare evidenzia che, in via ordinaria, l’accredito della contribuzione figurativa richiede lo status di iscritto all’assicurazione generale obbligatoria, normalmente realizzato con almeno un contributo obbligatorio IVS versato nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Poiché, nella fattispecie, l’indennità di mobilità riguarda soggetti iscritti all’ordinamento pensionistico INPDAP e quindi esclusi dal regime generale, l’INPS ha interpellato il Ministero del Lavoro. Il Ministero ha espresso parere favorevole, stabilendo che l’accredito della contribuzione figurativa deve avvenire anche in assenza del requisito di titolarità di una posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ricongiunzione d’ufficio dei periodi figurativi

La seconda questione riguardava la possibilità di ricongiunzione dei periodi figurativi una volta accreditati. La circolare richiama il coordinamento tra la legge 2 aprile 1958, n. 322, e il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, che ha esteso l’istituto della prosecuzione volontaria alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

In questo quadro, il Ministero del Lavoro ha ritenuto necessario assicurare la tutela del rischio di mobilità anche nell’ambito dell’ordinamento INPDAP. Pertanto, i periodi di contribuzione figurativa per mobilità, connessi all’attività di natura privata dell’azienda e riferiti a lavoratori iscritti all’INPDAP, devono essere oggetto di ricongiunzione d’ufficio.

La ricongiunzione deve avvenire con le modalità previste dall’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi INPS devono quindi:

  • accreditare la contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità;
  • applicare le consuete modalità indicate nella circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto A-7;
  • prescindere dalla verifica del requisito contributivo ordinariamente richiesto;
  • procedere d’ufficio alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione figurativa presso l’INPDAP, secondo l’articolo 6 della legge n. 29/1979.

La circolare, in sostanza, assicura la continuità della tutela previdenziale dei lavoratori in mobilità provenienti da aziende municipalizzate trasformate in SpA e iscritti all’INPDAP, evitando che la loro collocazione nell’ordinamento pubblico impedisca l’accredito e la valorizzazione dei periodi figurativi.

Punti principali

Ambito soggettivo e quadro normativo

La circolare riguarda il personale di aziende municipalizzate trasformate in SpA. Se la società ha partecipazione azionaria interamente pubblica, resta l’esonero dal versamento delle contribuzioni CIG e CIGS ai sensi dell’articolo 3 del D. Lg. C.P.S. n. 869 del 12 agosto 1947; se vi è partecipazione anche parziale di soggetti privati, l’azienda è invece soggetta all’obbligo contributivo CIG e CIGS.

Diritto all’indennità di mobilità e alla contribuzione figurativa

Per il personale dipendente da aziende soggette all’obbligo contributivo CIG e CIGS spetta l’indennità di mobilità e l’accredito della relativa contribuzione figurativa per i periodi di godimento, purché la prestazione non sia corrisposta in unica soluzione. La circolare chiarisce che tale principio si applica anche ai lavoratori iscritti all’INPDAP.

Lavoratori iscritti all’INPDAP e opzione ex legge n. 274/1991

Per i dipendenti già iscritti all’INPDAP prima della trasformazione in SpA, la circolare richiama la facoltà di opzione ex articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1991, n. 274, nel rispetto dell’articolo 2112 del codice civile. Con l’opzione, il lavoratore mantiene l’iscrizione all’INPDAP, conserva il rapporto previdenziale già in essere e i relativi diritti, fermo restando l’obbligo della società di versare all’INPS la contribuzione per le assicurazioni minori.

Accredito della contribuzione figurativa anche senza posizione AGO

È stato sottoposto al Ministero del Lavoro il problema dell’accredito della contribuzione figurativa per mobilità in favore di lavoratori iscritti all’INPDAP ma privi di posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il Ministero ha espresso avviso favorevole, ritenendo che l’accredito debba avvenire anche in assenza del requisito di titolarità di una posizione assicurativa nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ricongiunzione dei periodi figurativi presso INPDAP

La circolare richiama l’esigenza di coordinare la legge 2 aprile 1958, n. 322, con il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, per salvaguardare il rapporto assicurativo nelle forme pensionistiche pubbliche. Il Ministero del Lavoro ha stabilito che i periodi di contribuzione figurativa per mobilità, riferiti all’attività privata dell’azienda e riguardanti lavoratori iscritti all’INPDAP, devono essere oggetto di ricongiunzione d’ufficio presso l’INPDAP, con le modalità dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Istruzioni operative per le Sedi

Le Sedi devono accreditare la contribuzione figurativa per i periodi di godimento dell’indennità di mobilità con le consuete modalità indicate nella circolare n. 3 del 2 gennaio 1992, punto A-7, prescindendo dalla verifica del requisito contributivo. Devono inoltre procedere d’ufficio alla ricongiunzione di tali periodi secondo l’articolo 6 della legge n. 29/1979.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.