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Circolare

Circolare numero 15 del 30-04-2002 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare ridefinisce la competenza decisionale e la procedura per la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi ENPALS, distinguendo tra piani fino a 12 mesi, da 13 a 24 mesi, da 25 a 36 mesi e da 37 a 60 mesi. Vengono precisate le cause ammissibili, le garanzie richieste, i versamenti pregiudiziali, le modalità di pagamento delle rate provvisorie e definitive, i casi di decadenza e i nuovi moduli di domanda da utilizzare. Sono inoltre richiamate le regole sulla liberatoria per le sovvenzioni dello spettacolo e la disciplina ministeriale sui criteri per le autorizzazioni fino a 36 e fino a 60 mesi.

Rateazioni contributive ENPALS fino a 60 mesi e nuove modalità operative

Rateazioni contributive ENPALS: quadro generale

La circolare disciplina in modo organico la concessione delle rateazioni dei debiti contributivi ENPALS, aggiornando la prassi alla possibilità di piani fino a 60 mesi e coordinando la disciplina interna con le indicazioni ministeriali. Vengono ridefiniti competenze, presupposti, garanzie, modalità di calcolo delle rate provvisorie e definitive, nonché gli adempimenti documentali e di pagamento.

Competenza decisionale per fascia di durata

Per le rateazioni fino a 12 mesi la decisione è attribuita in via esclusiva ai Dirigenti degli Uffici periferici, indipendentemente dall'importo del debito contributivo. La circolare richiama inoltre la precedente delibera commissariale n. 541 del 10 maggio 2000, che aveva fissato fasce di importo ai fini del numero delle rate, poi adeguate all'euro.

Per le rateazioni da 13 a 24 mesi:

  • per debiti di importo fino a euro 258.228,45, la competenza resta ai Dirigenti degli Uffici periferici;
  • per debiti superiori a tale soglia, la domanda deve essere trasmessa al Servizio Contributi e Vigilanza con motivato parere e sottoposta al Direttore Generale per l'approvazione o la reiezione.

Per le rateazioni da 25 a 36 mesi, le domande sono istruite dagli Uffici periferici e trasmesse, con motivato parere, al Servizio Contributi e Vigilanza, che richiede l'autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per le rateazioni da 37 a 60 mesi, previste dall'art. 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è necessaria l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presupposti sostanziali per le rateazioni più lunghe

La circolare richiama la disciplina ministeriale sui "casi eccezionali" che consentono l'estensione della rateazione.

Per i piani fino a 36 mesi, le cause ammesse comprendono:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • carenza temporanea di liquidità per ritardato introito di crediti verso amministrazioni dello Stato o enti pubblici, o per ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici;
  • crisi aziendale dovuta a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, ovvero processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale.

La stessa autorizzazione può essere concessa anche:

  • in caso di trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;
  • in presenza di carenza di liquidità connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
  • in presenza di richieste contestuali di pagamento di contributi dovuti a vario titolo, con scadenze concomitanti;
  • per debiti contributivi complessivi non inferiori a euro 5.164,57, in relazione alla precaria situazione reddituale del debitore risultante da documentazione fiscale.

Per le rateazioni fino a 60 mesi, le ipotesi ammesse sono più ristrette e riguardano soltanto:

  • oggettive incertezze derivanti da contrastanti o sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa;
  • fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria entro il termine di tre mesi di cui all'art. 124, comma 1, c.p., con produzione della certificazione attestante la pendenza del procedimento.

La circolare chiarisce che sono escluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi in cui esista già un orientamento consolidato o in cui venga prospettata un'interpretazione non verosimile della normativa.

Garanzie, istruttoria e rateazione provvisoria

Per le richieste di rateazione fino a 36 mesi e fino a 60 mesi le imprese devono presentare garanzie idonee a tutela del credito dell'Ente. La mancata presentazione delle garanzie, oppure la mancata ricorrenza di una delle cause ammesse, impedisce la trasmissione della domanda al Ministero.

In tale caso:

  • il Dirigente della Sede tratta la domanda come richiesta di rateazione a 24 mesi;
  • il debitore viene informato di tale riqualificazione.

Quando la documentazione è completa e corretta e le garanzie risultano prestate, il Dirigente della Sede può concedere una rateazione provvisoria fino a 24 mesi, indipendentemente dall'ammontare del debito per sola sorte capitaria.

Versamenti pregiudiziali e criteri di calcolo della rata provvisoria

La circolare supera il precedente meccanismo del versamento pregiudiziale pari a 1/10 del carico contributivo, ritenuto non più funzionale alla luce delle nuove rateazioni più lunghe.

Dal momento di emanazione della circolare, la rata provvisoria deve essere determinata secondo la seguente logica:

  • importo complessivo dovuto per carico contributivo ed oneri accessori;
  • al netto delle quote a carico dei lavoratori, che devono essere versate integralmente in unica soluzione al momento della domanda;
  • al netto delle eventuali trattenute di pensione;
  • divisione per il numero di rate richiesto.

Nel computo della rata provvisoria devono essere considerate le somme aggiuntive calcolate fino alla data della domanda. Gli interessi di differimento e dilazione, invece, sono calcolati solo nel piano di rateazione definitivo.

Piano di ammortamento e gestione della domanda

Gli Uffici periferici provvedono al calcolo del piano di ammortamento e alla comunicazione alle imprese dell'avvenuto accoglimento della domanda di rateazione. La circolare prevede anche l'utilizzo di nuovi modelli di domanda, allegati alla stessa, distinti tra:

  • richiesta di rateazione fino a 24 mesi;
  • richiesta di rateazione superiore a 24 mesi e fino a 60 mesi.

Decadenza dalla rateazione

La mancata corresponsione anche di una sola rata comporta la revoca della rateazione. Prima di disporre la revoca, l'Ufficio periferico deve contattare il debitore per verificare se il mancato pagamento sia effettivo. La revoca deve essere adottata con provvedimento scritto e motivato.

Per le rateazioni fino a 24, 36 e 60 mesi, la revoca va comunicata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare sollecitudine quando sia ancora pendente la procedura di autorizzazione ministeriale.

Liberatoria per le sovvenzioni dello spettacolo

La circolare richiama l'art. 9, comma 4, del D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, chiarendo che, in caso di rateizzazione concordata con gli enti interessati, il pagamento della seconda rata delle somme complessivamente dovute sostituisce la liberatoria ai fini della liquidazione delle sovvenzioni per le attività dello spettacolo.

Ne consegue che gli Uffici periferici ENPALS non devono rilasciare l'attestazione liberatoria prevista dall'art. 10, comma 4, del D.L.C.P.S. 708/1947.

Modalità di pagamento delle rate

Fino a nuove disposizioni sulla riscossione tramite ruoli esattoriali, il versamento delle rate provvisorie e definitive deve essere effettuato con modello F24, compilato con:

  • codice ente 0001, identificativo ENPALS;
  • codice sede dell'Ufficio presso cui è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributi RCLS oppure RCSP;
  • codice posizione assicurativa, riportando integralmente la matricola dell'impresa;
  • periodo di riferimento da e a in formato mm/aaaa;
  • importo della rata in euro e centesimi.

Deve inoltre essere compilato il modello 031/RC1 con:

  • codice causale 024;
  • importo della rata;
  • dati identificativi dell'impresa e dell'attività;
  • intero periodo di competenza coperto da rateazione.

Coordinamento con la disciplina ministeriale

La circolare allega e richiama la circolare ministeriale n. 41/2001 del 9 aprile 2001, che ha ridefinito i criteri per l'autorizzazione ministeriale al pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge. Essa ribadisce la logica della graduazione dei "casi eccezionali" sia per le autorizzazioni fino a 36 mesi sia per quelle fino a 60 mesi, ponendo particolare attenzione alla natura della causa impeditiva del pagamento e alla necessità di supporto probatorio e garanzie adeguate.

Punti principali

Competenza e fasce di rateazione

Le rateazioni fino a 12 mesi sono di esclusiva competenza dei Dirigenti degli Uffici periferici, indipendentemente dall'importo del debito. Per le rateazioni da 13 a 24 mesi, la competenza resta ai Dirigenti per i debiti fino a euro 258.228,45, mentre per importi superiori la domanda va trasmessa al Servizio Contributi e Vigilanza e decisa dal Direttore Generale. Le rateazioni da 25 a 36 mesi richiedono istruttoria degli Uffici periferici, trasmissione al Servizio Contributi e Vigilanza e autorizzazione ministeriale. Per le rateazioni da 37 a 60 mesi è necessaria l'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Cause ammesse per le rateazioni lunghe

Per le rateazioni fino a 36 mesi sono ammesse, tra le altre, calamità naturali, procedure concorsuali, carenza temporanea di liquidità per ritardati introiti da amministrazioni pubbliche o per ritardata erogazione di contributi/finanziamenti pubblici, stato di crisi aziendale per contrazione o sospensione dell'attività, trasmissione dei debiti agli eredi, difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali, scadenze concomitanti di più obblighi contributivi e precaria situazione reddituale del debitore per debiti almeno pari a euro 5.164,57. Per le rateazioni fino a 60 mesi, le cause sono circoscritte a oggettive incertezze interpretative o giurisprudenziali sull'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto, oppure al fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria nei termini di legge e documentato con certificazione di pendenza del procedimento.

Garanzie e trattazione delle domande

Per le richieste di rateazione fino a 36 e fino a 60 mesi le imprese devono prestare idonee garanzie a tutela del credito dell'Ente. Se mancano le garanzie o non ricorre una delle cause ammesse, la domanda non viene trasmessa al Ministero e viene trattata come istanza di rateazione a 24 mesi, con comunicazione al debitore. Se la documentazione è completa e corretta e le garanzie sono state prestate, il Dirigente della Sede concede una rateazione provvisoria fino a 24 mesi in attesa della decisione ministeriale o dell'approvazione definitiva.

Versamenti pregiudiziali e rata provvisoria

La precedente regola del versamento pregiudiziale di 1/10 del carico contributivo è sostituita, a decorrere dalla circolare, da una rata provvisoria calcolata dividendo il totale dovuto per carico contributivo e oneri accessori, al netto delle quote a carico dei lavoratori e delle eventuali trattenute di pensione, per il numero di rate richieste. Nel calcolo vanno considerate le somme aggiuntive maturate fino alla data della domanda, mentre gli interessi di differimento e dilazione sono computati solo nel piano definitivo. Le quote a carico dei lavoratori e le trattenute di pensione devono comunque essere versate in unica soluzione al momento della domanda.

Piano di ammortamento, modelli e modalità di pagamento

Gli Uffici periferici calcolano il piano di ammortamento e comunicano l'accoglimento della domanda. Sono introdotti nuovi modelli di domanda per le rateazioni fino a 24 mesi e oltre 24 fino a 60 mesi. Il pagamento delle rate provvisorie e definitive, fino a nuove disposizioni sui ruoli esattoriali, deve avvenire con modello F24 indicando codice ente 0001, codice sede, causale RCLS o RCSP, matricola impresa completa, periodo di riferimento e importo della rata. Va inoltre compilato il modello 031/RC1 con codice causale 024 e importo della rata.

Decadenza e liberatoria per sovvenzioni

Se il debitore omette anche una sola rata, l'Ufficio periferico, dopo verifica con il debitore, revoca con provvedimento scritto e motivato la rateazione. La revoca va comunicata al Ministero, con particolare urgenza se la procedura di autorizzazione è ancora pendente. In materia di sovvenzioni per attività dello spettacolo, il pagamento della seconda rata delle somme dovute sostituisce la liberatoria, sicché gli Uffici ENPALS non devono rilasciare l'attestazione liberatoria prevista dall'art. 10, comma 4, del D.L.C.P.S. 708/1947.

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