Cassazione Penale, Ordinanza n. 27827/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva affermato la sua responsabilità penale. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha censurato, in termini di vizio di motivazione, l'affermazione della sua responsabilità penale. La Corte rileva però che la questione relativa all'art. 131-bis non era stata tempestivamente devoluta con l'atto di appello e che il motivo sulla responsabilità era formulato in modo generico e privo di un effettivo confronto critico con la motivazione delle sentenze di merito.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata tempestivamente devoluta con l'appello e non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non sono proponibili in cassazione questioni nuove che non siano state dedotte con l'atto di appello e che, quindi, non rientrino nell'effetto devolutivo del gravame.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; se non è stata devoluta al giudice di appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a formulare censure generiche, senza un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile per aspecificità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, possono essere applicate le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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