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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14931/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (occultamento della contabilità e distrazione di beni/risorse) commessi quale amministratore unico della GAP DESIGN S.r.l. Il ricorrente deduceva: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione perché il giudice si sarebbe limitato ai dati contabili del bilancio 2009 senza tener conto di un presunto allagamento del magazzino nel 2009 con conseguente svalutazione delle rimanenze; 2) mancata prova dell'occultamento della contabilità e assenza della consapevolezza dolosa, essendosi la contabilità regolarmente tenuta e l'eventuale omissione dovuta a comportamento colposo; 3) mancata concessione dell'attenuante della specialità di tenuità del danno (art. 219 comma 3 L.F.) poiché l'entità dei crediti insinuati al passivo sarebbe stata contenuta (circa 60.000 euro) e il fallimento sarebbe stato promosso da un fornitore con credito di circa 15.000 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso, in parte inammissibile, nel complesso infondato e ha respinto le doglianze. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito: la società aveva cessato l'attività nel 2010, l'imputato non ha collaborato con la curatela, non ha esibito la documentazione contabile e non ha giustificato la mancata disponibilità di beni e risorse risultanti dall'ultimo bilancio (2009). Le produzioni testimoniali e consulenziali difensive sono state ritenute generiche, tardive o inconcludenti; non è stato provato che il valore delle rimanenze fosse stato svalutato nel bilancio; la descrizione di distrazione complessiva ammonta a circa 300.000 euro, escludendo la tenuità del danno. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione del merito o una nuova lettura delle prove salvo manifesta illogicità della motivazione, e ha precisato i limiti della deduzione del travisamento della prova. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 216 (bancarotta)

    Norma incriminatrice richiamata per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico in relazione all'occultamento della contabilità e alle operazioni distrattive.

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 219 comma 3

    Prevede l'attenuante della speciale tenuità del danno; la Corte ha precisato che la valutazione va fatta in relazione all'importo della distrazione, non all'entità del passivo complessivo insinuato.

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 15 comma 4

    Obbligo dell'imprenditore in fase prefallimentare di depositare relazione aggiornata e bilanci; la mancata osservanza è valutata negativamente come indice di non collaborazione.

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 16 comma 1 n. 3

    Obbligo di deposito delle scritture contabili e fiscali dopo l'apertura della procedura; la tardiva/parziale esibizione è sintomo di comportamento elusivo.

  • Legge Fallimentare (L.F.) art. 49

    Dovere di cooperazione con il curatore; l'omissione ingiustificata di tale cooperazione è rilevata dalla giurisprudenza come indice di fraudolenza.

  • Codice di procedura penale art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Motivi di cassazione richiamati: vizio di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha escluso la manifesta illogicità o il travisamento che giustifichino la revisione del merito.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma che dispone le conseguenze in caso di rigetto del ricorso (condanna alle spese), applicata dalla Corte.

  • Disp. att. cod. proc. pen. art. 173

    Richiami procedurali relativi alla enunciazione dei motivi di impugnazione; la Corte ha ritenuto i motivi esposti nei limiti richiesti.

Massime di principio

  • In materia di bancarotta fraudolenta, la mancata collaborazione dell'amministratore e la mancata esibizione delle scritture contabili costituiscono indici molto forti di condotta fraudolenta, specie se combinati con operazioni distraenti e con la costituzione di nuove imprese nello stesso settore.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti né rivotra le prove: per ottenere accoglimento per travisamento della prova è necessario dimostrare una palese, incontrovertibile distorsione nella trasposizione del dato probatorio da parte del giudice di merito.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219 L.F.) va valutata rispetto all'importo della distrazione patrimoniale causata dall'illecito e non in rapporto al totale dei crediti insinuati al passivo del fallimento.
  • La produzione tardiva o parziale di documentazione contabile nel processo penale non rimuove l'obbligo dell'imprenditore di adempiere ai doveri formali prefallimentari (deposito bilanci, relazione) e, anzi, può aggravare la valutazione della sua responsabilità.
  • Se si sostiene un evento esterno (es. allagamento) che giustifichi la discrepanza tra valore contabile e valore reale delle rimanenze, è necessario fornire prove precise, documentali e tempestive (perizie, prove fotografiche datate e attestazioni assicurative) ben legate alla posta contabile contestata.
  • La prosecuzione apparente dell'attività anche per operazioni liquidatorie richiede spiegazioni documentali sulla destinazione dei proventi: incassi non giustificati possono essere interpretati come distrazione.
  • In sede di impugnazione in cassazione occorre indicare in modo puntuale e documentato gli atti o le dichiarazioni che si ritengono travisati; allegazioni generiche o non prodotte in ricorso sono inammissibili.

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