Cassazione Penale, Sentenza n. 14501/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia in diversa composizione affinché si pronunci sulla confisca ex art. 640‑quater (richiamante l'art. 322‑ter).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GIP del 28/05/2024 sostenendo che il giudice, pur avendo riconosciuto la responsabilità dell'imputato per frode informatica e quantificato l'illecito profitto (versamenti complessivi pari a euro 1.667,40), abbia omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto del reato prevista dal combinato disposto degli artt. 640‑quater e 322‑ter cod. pen.; per tale omissione il PM ha chiesto l'annullamento limitato a quel punto.
Norme richiamate
art. 640‑quater cod. pen.
Prevede il delitto di frode informatica e richiama l'applicazione delle disposizioni sulla confisca previste dall'art. 322‑ter; la confisca nei reati ex art. 640‑quater può riguardare il profitto o beni per valore equivalente.
art. 322‑ter cod. pen.
Consente la confisca obbligatoria del profitto del reato o, se non più disponibili i beni, di beni di valore equivalente; è richiamato dall'art. 640‑quater per la confisca del profitto derivante da frode informatica.
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di cassazione ad annullare con rinvio la sentenza quando sussistono vizi che richiedono un nuovo giudizio su specifici punti (qui: omissione della confisca obbligatoria).
Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022 (Banadin)
Giurisprudenza che conferma che l'omissione di una confisca obbligatoria in sentenza resa con rito abbreviato legittima il pubblico ministero a proporre ricorso per cassazione (e non l'appello al Tribunale di Sorveglianza).
Massime di principio
- Nei reati previsti dall'art. 640‑quater cod. pen. la confisca del profitto è obbligatoria e può riguardare il profitto stesso o beni di valore equivalente richiamando l'art. 322‑ter.
- Se in un giudizio (anche abbreviato) il giudice omette di pronunciare la confisca obbligatoria, il pubblico ministero può impugnare con ricorso per cassazione; la Corte Suprema può annullare la sentenza limitatamente all'omissione e rinviare per nuovo giudizio sul punto.
- L'accertamento di responsabilità può essere dichiarato irrevocabile dalla Cassazione anche quando la sentenza viene annullata solo su questioni accessorie (es. confisca); questo permette di limitare il rinvio al solo profilo mancante.
- In situazioni analoghe è opportuno che il pubblico ministero in fase di merito richieda espressamente la confisca e che il giudice motivi ogni eventuale esclusione; l'omessa statuizione su una misura obbligatoria costituisce vizio correggibile in Cassazione.
- La quantificazione del profitto nel provvedimento di merito facilita la successiva applicazione della confisca o della confisca per equivalente al momento del nuovo giudizio.
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