Cassazione Penale, Sentenza n. 41007/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il rilievo della prescrizione, constatando che il reato si era estinto il 1 gennaio 2022 in assenza di sospensioni, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Decisione resa in Roma il 28 settembre 2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maggio ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e aveva rideterminato le pene accessorie fallimentari. Il ricorso censurava, tra l'altro, il diniego delle attenuanti generiche e riportava che il reato si sarebbe prescritto il 1 gennaio 2022 (in assenza di sospensioni). La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla prescrizione e ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche era intrinsecamente contraddittoria: da un lato richiamava i precedenti penali dell'imputato e dall'altro ne affermava la "lievità", con un accostamento di enunciati contrastanti che impediva una verifica concreta della meritevolezza.
Norme richiamate
Prescrizione del reato (normativa penale e procedura penale)
La Corte ha ritenuto che la prescrizione, maturata il 1 gennaio 2022 in assenza di sospensioni, determina l'estinzione del reato e impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Valutazione delle attenuanti generiche (principio di motivazione)
La Corte ha interpretato che il giudice di merito deve motivare coerentemente la decisione sulle attenuanti generiche; affermazioni contraddittorie (es.: richiamare precedenti e al contempo definirli "lievi") rendono la motivazione carente e giustificano il riesame in Cassazione.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata e non si rilevano sospensioni o interruzioni, la Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche è fondata se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o non compie la verifica concreta della meritevolezza del reo.
- Un giudice non può contemporaneamente menzionare precedenti penali e definirli "lievi" senza spiegare in che misura ciò incida sulla valutazione delle attenuanti; questa contraddittorietà può costituire motivo valido per la Corte di legittimità.
- In situazioni analoghe la difesa deve verificare e documentare eventuali sospensioni o interruzioni del tempo di prescrizione e sollevare specificamente vizi di motivazione relativi alle attenuanti generiche.
- Quando si impugna una decisione di merito è utile contestare sia il calcolo dei termini di prescrizione sia l'adeguatezza della motivazione, perché la congiunzione di entrambe le censure aumenta la probabilità di accoglimento del ricorso.
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