Regolamento (UE) 2023/2709
Regolamento delegato (UE) 2023/2709 della Commissione, del 15 settembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione per il programma corpo europeo di solidarietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato completa il quadro del programma "corpo europeo di solidarietà" introducendo indicatori supplementari per misurarne in modo più ampio risultati e impatto. Questi indicatori si aggiungono a quelli già previsti dal regolamento (UE) 2021/888 e sono destinati sia alla sorveglianza annuale sia alle valutazioni intermedia e finale. Il testo disciplina anche la frequenza di misurazione dei diversi indicatori e specifica un set minimo di misure quantitative e qualitative da utilizzare.
Integra il regolamento (UE) 2021/888 sul programma "corpo europeo di solidarietà" istituendo indicatori supplementari per il quadro di sorveglianza e valutazione.
Ambito di applicazione
Si applica al programma dell’Unione "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027, ai fini della sorveglianza, della rendicontazione annuale e della valutazione intermedia e finale. Riguarda gli indicatori di output, risultato e impatto utilizzati per misurare le realizzazioni, i risultati e l’impatto del programma. Gli indicatori quantitativi sono disaggregati, se del caso, per paese, percorso professionale, livello di istruzione, genere, tipologia di azione e attività. Non introduce esclusioni soggettive o territoriali ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento (UE) 2021/888.
Regolamento delegato (UE) 2023/2709: indicatori supplementari per il corpo europeo di solidarietà
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2021/888, che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà", definendo un quadro di sorveglianza e valutazione più completo. La finalità, richiamata nei considerando, è colmare il limite degli indicatori già presenti nell’allegato del regolamento di base, ritenuti sufficienti per la sola sorveglianza annuale ma non per una valutazione esaustiva di attività, risultati e impatto.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sull’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/888. Nei considerando si chiarisce che gli indicatori supplementari devono consentire di misurare in modo più adeguato le realizzazioni, i risultati e l’impatto del programma, tenendo conto degli obblighi di rendicontazione e valutazione previsti dagli articoli 20 e 21 del regolamento di base. È inoltre richiamata la consultazione degli esperti designati dagli Stati membri e dai paesi terzi associati, svolta ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4.
Ambito di applicazione
Le disposizioni riguardano il programma dell’Unione "corpo europeo di solidarietà" per il periodo 2021-2027. Il regolamento opera esclusivamente sul piano del monitoraggio e della valutazione del programma, senza modificare i suoi obiettivi sostanziali. Gli indicatori supplementari si aggiungono a quelli già previsti nell’allegato del regolamento (UE) 2021/888 e sono destinati all’uso nelle attività di sorveglianza annuale e nelle valutazioni intermedia e finale.
Struttura del quadro di sorveglianza e valutazione
L’articolo 1 stabilisce che gli indicatori del nuovo allegato integrano quelli del regolamento di base per quanto riguarda:
- le realizzazioni;
- i risultati;
- l’impatto del programma.
La norma distingue anche la periodicità di rilevazione:
- gli indicatori del regolamento (UE) 2021/888 e quelli di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato sono misurati annualmente;
- l’indicatore di impatto di cui al punto 3 dell’allegato è misurato solo nelle valutazioni intermedia e finale, secondo l’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/888.
Indicatori supplementari introdotti dall’allegato
L’allegato contiene tre gruppi di indicatori.
Indicatore di output
- Numero di attori locali che applicano conoscenze, principi e approcci appresi attraverso le attività umanitarie a cui hanno partecipato volontari ed esperti.
Indicatori di risultato
- Percentuale di partecipanti che ritengono di aver aumentato la propria partecipazione alla vita democratica e alla società in generale.
- Quota di attività volte ad affrontare la transizione digitale come sfida per la società.
- Percentuale di partecipanti che ritengono di aver apportato un cambiamento positivo nella comunità.
Indicatore di impatto
- Contributo del corpo europeo di solidarietà nell’affrontare le sfide sociali e umanitarie nelle comunità locali.
Disaggregazione dei dati
L’allegato prevede che le misurazioni degli indicatori quantitativi siano disaggregate, se del caso, per:
- paese;
- percorso professionale;
- livello di istruzione;
- genere;
- tipologia di azione;
- attività.
Questa impostazione è funzionale a una lettura più dettagliata dei dati di programma e alla comparabilità dei risultati tra gruppi di destinatari e tipi di intervento.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua piena obbligatorietà e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, come tipico dei regolamenti UE.
Rilievo pratico per gli operatori
Per i soggetti coinvolti nell’attuazione del programma, il regolamento rileva soprattutto sul piano della raccolta dati, della reportistica e della valutazione degli esiti progettuali. In particolare, gli enti e gli organismi che partecipano al programma devono essere in grado di documentare i nuovi parametri di output, risultato e impatto, oltre a fornire dati disaggregati quando richiesto, in coerenza con il sistema di monitoraggio definito a livello unionale.
Disposizioni principali
Integrazione degli indicatori del programma
L’articolo 1 stabilisce che gli indicatori contenuti nell’allegato del regolamento delegato integrano quelli già previsti nell’allegato del regolamento (UE) 2021/888, con riferimento a realizzazioni, risultati e impatto del programma. Il regolamento non sostituisce gli indicatori esistenti, ma li affianca per rafforzare il quadro di sorveglianza e valutazione.
Frequenza di misurazione e rendicontazione
Gli indicatori del regolamento (UE) 2021/888 e quelli di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato del regolamento delegato sono misurati annualmente. L’indicatore di impatto di cui al punto 3 dell’allegato è invece misurato nell’ambito delle valutazioni intermedia e finale, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/888.
Indicatori supplementari previsti nell’allegato
L’allegato introduce un indicatore di output relativo al numero di attori locali che applicano conoscenze, principi e approcci appresi tramite attività umanitarie cui hanno partecipato volontari ed esperti. Prevede inoltre tre indicatori di risultato: percentuale di partecipanti che ritengono di aver accresciuto la partecipazione alla vita democratica e alla società, quota di attività volte ad affrontare la transizione digitale come sfida sociale, percentuale di partecipanti che ritengono di aver apportato un cambiamento positivo nella comunità. Infine, individua un indicatore di impatto relativo al contributo del corpo europeo di solidarietà nell’affrontare le sfide sociali e umanitarie nelle comunità locali.
Disaggregazione dei dati quantitativi
L’allegato dispone che le misurazioni degli indicatori quantitativi siano disaggregate, se del caso, per paese, percorso professionale, livello di istruzione, genere, tipologia di azione e attività. La previsione mira a consentire analisi più granulari dell’efficacia del programma.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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