Sentenza del 21/12/2018 n. 33217 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento IRES e IRAP relativo al 2005. L'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto, in parte, la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori, alcuni dei quali soci, e delle somme versate per polizze assicurative a loro favore. La società non aveva dipendenti né una struttura operativa significativa e svolgeva principalmente attività di locazione immobiliare. Secondo l'Ufficio, il numero degli amministratori e l'ammontare dei compensi erano irragionevoli e antieconomici, con conseguente difetto di inerenza e sproporzione dei costi. La CTR aveva ritenuto che l'Amministrazione non avesse dimostrato un disegno abusivo o un concreto vantaggio fiscale e aveva considerato le polizze come benefits assimilabili ai compensi. L'Agenzia ha contestato, inoltre, la configurabilità di una doppia imposizione per il fatto che i compensi fossero tassati in capo agli amministratori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il quarto motivo e inammissibile il ricorso incidentale condizionato della società. Ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria può verificare la congruità e l'attendibilità economica dei compensi degli amministratori, anche se deliberati dalla società, e può disconoscerne parzialmente la deducibilità quando risultino sproporzionati rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e il contribuente non fornisca una giustificazione plausibile. La CTR avrebbe inoltre dovuto motivare specificamente perché le polizze vita costituissero effettivi compensi o benefits deducibili. È stato escluso che la tassazione dei compensi in capo agli amministratori comporti, di per sé, una doppia imposizione che renda deducibili i costi societari. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per l'esame delle questioni assorbite e delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 95, comma 5 (già art. 62)
La deducibilità dei compensi degli amministratori non vincola l'Amministrazione finanziaria all'importo deliberato dalla società. L'Ufficio può verificarne l'attendibilità economica e la congruità.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, comma 5
Per dedurre un costo non basta dimostrarne l'effettività: il contribuente deve provare anche l'inerenza alla produzione di ricavi o altri proventi imponibili. Un costo sproporzionato può essere parzialmente indeducibile se non adeguatamente giustificato.
Codice civile, art. 2697
La ripartizione dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare, per i costi dedotti, la loro effettività, inerenza e congruità quando tali elementi siano contestati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Il divieto di doppia imposizione opera solo quando la medesima imposta sia applicata più volte in relazione allo stesso presupposto. Non ricorre, invece, nella distinta tassazione del reddito societario e del reddito percepito dai soci o amministratori.
Massime di principio
- La società non può considerare automaticamente deducibile qualsiasi compenso agli amministratori solo perché approvato dagli organi sociali o effettivamente pagato: deve poterne dimostrare congruità, inerenza e ragionevolezza economica.
- In presenza di compensi particolarmente elevati rispetto all'attività svolta, alla struttura aziendale e ai ricavi, l'Amministrazione può contestarne la deducibilità anche senza dimostrare una simulazione o un intento elusivo.
- La sproporzione del costo non determina necessariamente l'indeducibilità integrale: può giustificare una contestazione parziale, limitata alla parte non adeguatamente motivata o non inerente.
- Benefits e polizze assicurative a favore di amministratori o soci devono essere qualificati e documentati con precisione, dimostrando il loro effettivo collegamento con il rapporto societario e la loro funzione remunerativa o aziendale.
- La tassazione di una somma in capo al percettore non rende automaticamente deducibile la stessa somma in capo alla società e non esclude, da sola, una contestazione dell'inerenza.
- La doppia imposizione rilevante ai fini tributari richiede la reiterata applicazione della stessa imposta sul medesimo presupposto; la tassazione del reddito societario e quella del reddito del socio costituiscono normalmente prelievi distinti.
- Quando una sentenza di merito non spiega perché un determinato benefit sia deducibile o assimilabile a un compenso, la motivazione può essere censurata per insufficienza o omissione e la causa può essere rinviata per un nuovo esame.
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