Ordinanza n. 297/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di messa in sicurezza di un costone e di esecuzione di operazioni di disgaggio controllato
Esito
La controversia
La proprietaria privata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza del Sindaco del Comune di Roccavaldina relativa alla messa in sicurezza del costone insistente sulle particelle indicate nell'atto e all'esecuzione di operazioni di disgaggio controllato. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di ricorso, né sono specificamente indicati i vizi di legittimità dedotti. La controversia richiede comunque l'accertamento tecnico dello stato dei luoghi, dell'esatta localizzazione del punto di distacco della parete verticale e della riferibilità delle opere ordinate alla proprietà della ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda di annullamento. Ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio, nominando quale organo verificatore l'ingegnere capo del Genio civile di Enna, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà svolgere un sopralluogo e depositare entro novanta giorni una relazione corredata da elaborati tecnici, documentazione fotografica dei luoghi, verbali degli accertamenti, accessi e documenti acquisiti. Dovrà in particolare accertare lo stato dei luoghi, se il punto di distacco ricada nella particella o in altre particelle della ricorrente, se le operazioni di disgaggio possano essere eseguite dalla ricorrente e se la parete interessata dal crollo ricada nella sua proprietà. È stata prevista la trasmissione preventiva della relazione ai consulenti delle parti, con facoltà di formulare osservazioni. Il Comune, la ricorrente e la controinteressata sono tenuti a collaborare con il verificatore. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 10 febbraio 2027; non è stata quindi disposta la sospensione dell'ordinanza impugnata. È stato posto a carico della ricorrente un acconto di euro 1.000 sul compenso e sulle spese della verificazione, salva eventuale refusione all'esito favorevole del giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata, ma le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfatte dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, assicurando il contraddittorio tra le parti, per acquisire gli accertamenti tecnici necessari alla decisione.
art. 20, comma 1, c.p.a.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all’articolo 13 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, hanno l’obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l’esistenza di un giustificato motivo
Il verificatore dipendente pubblico ha l'obbligo di prestare il proprio ufficio, salvo il riconoscimento giudiziale di un giustificato motivo.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato con riguardo al termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle spettanze del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende da accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi, sulla titolarità delle aree o sulla concreta eseguibilità degli interventi ordinati dall'amministrazione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., garantendo il contraddittorio delle parti.
- La verificazione può comprendere sopralluoghi, acquisizione di documenti, assunzione di informazioni da terzi e ogni altra indagine tecnica necessaria, purché funzionale ai quesiti formulati dal giudice.
- La relazione di verificazione deve essere previamente comunicata ai consulenti tecnici delle parti, ove nominati, che possono formulare osservazioni; il verificatore deve depositare tali osservazioni insieme alla relazione e prendere posizione su di esse.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito può soddisfare le esigenze cautelari prospettate, senza che sia necessaria la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, quando il giudice non ravvisi l'esigenza di una distinta misura cautelare immediata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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