L.R. Abruzzo 43/2014
Modifiche alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione legislativa n. 10/4 dell'11 novembre 2014 "Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale abruzzese abroga l’articolo 2 della precedente deliberazione legislativa n. 10/4 dell’11 novembre 2014, relativa a modifiche su trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti, trattamento economico dei consiglieri regionali e bilancio 2014-2016. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.A.T., quindi dal 6 dicembre 2014.
Abrogazione di una disposizione della precedente legge di modifica e decorrenza dell'entrata in vigore
Abrogazione di una disposizione di modifica e decorrenza dell’entrata in vigore
La legge regionale dell’Abruzzo interviene in modo puntuale su una precedente legge di modifica, eliminandone una specifica disposizione. Il provvedimento ha efficacia nel territorio regionale e produce effetti immediati secondo la disciplina di pubblicazione prevista.
Contenuto dell’intervento normativo
La legge dispone l’abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale approvata con deliberazione legislativa n. 10/4 dell’11 novembre 2014, recante modifiche a:
- L.R. 31 agosto 1978, n. 57, sul trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti;
- L.R. 10 agosto 2010, n. 40, sul trattamento economico dei consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari;
- L.R. 13 gennaio 2014, n. 8, sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-2016.
In sostanza, il testo non introduce una disciplina organica autonoma, ma elimina una disposizione della legge precedente, incidendo quindi sul suo assetto normativo.
Entrata in vigore
La legge stabilisce che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.T.. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 5 dicembre 2014, l’efficacia decorre dal 6 dicembre 2014.
Rilevanza pratica
Si tratta di un intervento puntuale e ormai storicamente circoscritto, utile soprattutto per la ricostruzione del quadro normativo del 2014. Non contiene una disciplina sostanziale autonoma di applicazione generalizzata nel tempo, ma opera come abrogazione interna di una norma precedente.
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