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Legge

L.R. Abruzzo 44/2014

Disposizioni per assicurare il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato nella concessione di aiuti regionali ad hoc destinati a sostenere lo spettacolo dal vivo e l'istruzione pubblica in campo culturale, disposizioni relative alla L.R. 15/2000 (Disciplina per la promozione delle attivita' musicali nella Regione Abruzzo), rifinanziamento della L.R. 94/1995 (Premio Internazionale Ignazio Silone) e modifiche alla L.R. 5/1999 (Norme organiche sul teatro di prosa) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 44/2014Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Abruzzo disciplina, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, finanziamenti regionali ad hoc per il sostegno allo spettacolo dal vivo e chiarisce quando i contributi per l’istruzione pubblica in campo culturale non costituiscono aiuti di Stato. Prevede inoltre, per il solo 2014, rifinanziamenti e modifiche puntuali a leggi regionali su teatro, musica, Premio Silone e infrastrutture del cratere aquilano. Molte disposizioni finanziarie e modificative sono oggi abrogate.

Finanziamenti regionali ad hoc per spettacolo dal vivo, istruzione culturale e altri interventi culturali, con modifiche e rifinanziamenti di leggi regionali Abruzzo

Finanziamenti regionali per cultura e adeguamento alla normativa europea

La legge regionale Abruzzo n. 44 del 2014 interviene in materia culturale per disciplinare contributi regionali ad hoc, assicurandone la compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il provvedimento opera nel territorio della Regione Abruzzo e, per molte sue previsioni, riguarda in modo specifico l’annualità 2014 o interventi connessi a scadenze già concluse.

Finalità e ambito della disciplina

La legge nasce nelle more dell’adeguamento della normativa regionale sullo spettacolo dal vivo, da realizzarsi attraverso la legge europea regionale 2014. In tale contesto:

  • disciplina la concessione di finanziamenti ad hoc in materia culturale nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014;
  • definisce, per il sostegno finanziario delle attività di istruzione pubblica in campo culturale, quali finanziamenti non costituiscono aiuti di Stato.

Contributi regionali per lo spettacolo dal vivo

La disciplina originaria prevedeva un contributo fino a 300.000 euro in favore dell’Ente Teatrale Regionale Teatro Stabile Abruzzese per sostenere il normale svolgimento delle attività del 2014, comprese le iniziative per salvaguardare l’equilibrio di bilancio. Il contributo doveva essere quantificato nel rispetto delle regole del regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare dell’articolo 53.

La legge prevedeva anche che il contributo fosse cumulabile con altri contributi regionali destinati alle medesime finalità e attività. In caso di cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili, il servizio competente in materia di cultura doveva verificare il non superamento dell’intensità di aiuto più elevata concedibile, pari a quanto necessario per coprire la perdita di esercizio. Era inoltre prevista la comunicazione alla Commissione europea entro venti giorni lavorativi dall’adozione del provvedimento di concessione.

Questa disposizione è stata poi abrogata nel 2023.

Copertura finanziaria e variazioni di bilancio collegate al sostegno al TSA

La legge conteneva la copertura finanziaria dell’intervento sul Teatro Stabile Abruzzese mediante l’istituzione di un capitolo di spesa dedicato e la riduzione di un capitolo preesistente, con corrispondenti variazioni di bilancio per competenza e cassa. Anche queste disposizioni sono state successivamente abrogate.

Istruzione pubblica in campo culturale e aiuti di Stato

Per il sostegno finanziario regionale delle attività didattiche degli istituti e degli enti inseriti nel sistema scolastico nazionale, finanziati e controllati dallo Stato o da amministrazioni pubbliche, la legge stabilisce che non si applicano le regole e gli adempimenti sugli aiuti di Stato, quando tali soggetti svolgono compiti in campo culturale ed educativo nel contesto dell’istruzione pubblica.

Disposizioni sulla promozione delle attività musicali regionali

La legge interveniva anche sulla L.R. n. 15/2000 sulla promozione delle attività musicali in Abruzzo, limitatamente all’annualità 2014. Erano sospesi gli effetti di numerosi articoli della disciplina musicale regionale, mentre i contributi ai soggetti già individuati dalla normativa originaria dovevano essere assegnati entro i limiti dello stanziamento di bilancio 2014 e ridotti proporzionalmente in caso di insufficiente capienza.

La disciplina estendeva tale criterio anche ai soggetti che avevano beneficiato dei contributi fino al 2013. I contributi dovevano comunque rispettare la normativa europea sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale era incaricata dell’attuazione e poteva revocare i provvedimenti già adottati in contrasto, fatti salvi quelli per i quali la spesa fosse già stata pagata.

Anche queste previsioni sono state successivamente abrogate.

Rifinanziamento del Premio internazionale Ignazio Silone

Per l’anno 2014 la legge rifinanziava la L.R. n. 94/1995, relativa al Premio internazionale Ignazio Silone, per assicurare continuità alle iniziative previste. Veniva incrementato di 60.000 euro il relativo capitolo di spesa, con corrispondente variazione di bilancio finanziata da entrate da lotta all’evasione.

Per gli anni successivi al 2014, gli oneri della legge n. 94/1995 venivano posti a carico dello stanziamento annualmente determinato nel bilancio regionale, secondo le regole contabili regionali.

Modifica alla disciplina sul teatro di prosa

La legge modificava la L.R. n. 5/1999 sul teatro di prosa, sostituendo lo stanziamento continuativo annuale di 35.000 euro con uno stanziamento di 20.000 euro limitato all’annualità 2014. La copertura era assicurata mediante il capitolo dedicato agli interventi a favore del teatro di prosa, con variazioni di bilancio collegate. Anche questa disposizione è oggi abrogata.

Interventi per infrastrutture sportive e ricreative nel cratere aquilano

La legge modificava inoltre la L.R. n. 41/2011 sulle infrastrutture sportive, ricreative e sull’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere. Per gli interventi affidati all’Azienda, il termine di conclusione non era più collegato a trentasei mesi dalla comunicazione della concessione del sostegno finanziario regionale, ma era fissato al 31 dicembre 2017.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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