L.R. Abruzzo 39/2014
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Abruzzo, la partecipazione alla formazione degli atti dell’UE, la verifica di sussidiarietà, il dialogo politico e l’attuazione degli obblighi europei tramite legge europea regionale, atti urgenti, regolamenti e misure su aiuti di Stato e procedure d’infrazione. È vigente dal 27 novembre 2014, con successive modifiche; alcuni commi dell’art. 2 sono stati abrogati nel 2016.
Partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi UE e adempimento degli obblighi europei
Partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi UE e attuazione degli obblighi europei
La legge disciplina la partecipazione della Regione Abruzzo alla formazione del diritto dell’Unione europea e le modalità con cui l’ordinamento regionale si adegua agli obblighi europei. Il provvedimento opera esclusivamente per il territorio regionale e coordina i rapporti tra Consiglio e Giunta, le procedure di adeguamento, gli aiuti di Stato e il contrasto alle infrazioni.
Finalità e principi generali
La Regione partecipa alla formazione degli atti europei e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica. Inoltre promuove programmi e progetti dell’UE e la diffusione della conoscenza delle attività europee presso enti locali e soggetti della società civile regionale.
Rapporti tra Consiglio e Giunta regionale
Il Consiglio regionale indirizza in ogni tempo l’attività della Giunta in materia europea, con atti specifici o generali, anche su proposta della Giunta stessa. Il Presidente della Giunta informa periodicamente il Consiglio, comunque ogni sei mesi, sui rapporti tra Regione e UE e sulle negoziazioni con Stati esteri ed enti omologhi. Informa anche sugli esiti delle sessioni europee della Conferenza Stato-Regioni e sui programmi finanziati dai fondi strutturali, entro due mesi dall’approvazione della Commissione europea. Ogni anno, entro novembre, presenta una relazione sullo stato di attuazione di tali programmi. I commi 6 e 7 dell’articolo 2, relativi alla trasparenza sul sito regionale, sono stati abrogati.
Partecipazione alla formazione degli atti europei
La Regione partecipa alla formazione degli atti normativi e di indirizzo europei secondo la disciplina statale di cui alla legge n. 234/2012. Nelle materie regionali, il Consiglio esamina i progetti e gli atti europei ricevuti e trasmette nei termini previsti le osservazioni regionali utili alla posizione italiana. Le osservazioni sono proposte dalla Giunta e da ciascun consigliere e approvate con risoluzione della Commissione consiliare competente in materia di politiche europee. Il Presidente del Consiglio trasmette gli atti anche al Presidente della Giunta, che individua i referenti tecnici tra direttori e dirigenti. Le stesse modalità valgono anche per le consultazioni avviate dalla Commissione europea.
Verifica del principio di sussidiarietà
Il Consiglio regionale, anche con il raccordo della Giunta, verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’UE, anche tramite forme di cooperazione interistituzionale nazionale ed ევროპea. Gli esiti sono approvati dalla Commissione consiliare competente e trasmessi alla Giunta, alle Camere, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali. Il Presidente della Commissione stabilisce il termine per la presentazione delle proposte, per rispettare i tempi europei.
Dialogo politico con le Camere e le istituzioni europee
La Regione partecipa alle iniziative delle Camere nel dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea. Si applicano le medesime modalità previste per la partecipazione alla formazione degli atti europei, comprese la proposta delle osservazioni, la discussione in Commissione e i termini interni fissati dal Presidente della Commissione competente.
Indirizzi annuali in materia europea
Entro marzo di ogni anno il Consiglio regionale si riunisce per esaminare il programma di lavoro annuale della Commissione europea e formulare eventuali osservazioni. L’esame è contestuale alla relazione della Giunta sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale a quello europeo dell’anno precedente. Il Consiglio, al termine, approva un atto di indirizzo per la partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto europeo. La relazione della Giunta deve includere anche gli atti normativi e di indirizzo UE trasmessi alla Regione e va inviata entro il 15 gennaio di ogni anno al Dipartimento per le Politiche Europee.
Riserva di esame
La Giunta, anche su impulso del Consiglio, sollecita la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte del Governo nelle sedi previste dalla legge statale. La richiesta della Giunta è trasmessa agli organi competenti e comunicata alla Commissione consiliare politiche europee. Se la richiesta proviene dal Consiglio, avviene con risoluzione della Commissione competente.
Legge europea regionale e adeguamento periodico
Per l’adeguamento periodico dell’ordinamento regionale agli obblighi europei, alle sentenze della Corte di giustizia o per prevenire/cessare procedure d’infrazione, la Regione approva ogni anno la legge europea regionale entro il 31 luglio. La Giunta presenta il progetto di legge entro il 31 maggio e il Consiglio lo approva in sessione europea. La legge europea regionale deve recare nel titolo l’indicazione dell’anno e dei numeri identificativi delle direttive recepite.
La legge europea regionale può:
- recepire atti normativi UE nelle materie di competenza regionale;
- dare attuazione alle direttive e completare l’attuazione dei regolamenti UE;
- eseguire sentenze della Corte di giustizia e provvedimenti della Commissione;
- modificare o abrogare leggi regionali incompatibili;
- introdurre sanzioni amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale;
- autorizzare l’attuazione amministrativa degli atti UE;
- prevedere misure per programmi regionali cofinanziati dall’UE. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge europea regionale, il Presidente della Giunta o l’Assessore competente presenta alla Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge e degli indirizzi consiliari.
Attuazione mediante regolamenti
La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive tramite regolamenti di esecuzione e attuazione o, nelle materie non riservate alla legge, tramite regolamenti di delegificazione. I regolamenti devono individuare responsabilità, controlli e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione e sussidiarietà. Nei casi di delegificazione, la legge deve fissare criteri e norme generali e abrogare espressamente le disposizioni legislative sostituite; i regolamenti sono proposti dalla Giunta e adottati dalla Commissione consiliare competente, previo parere vincolante della Commissione politiche europee entro trenta giorni.
Misure urgenti e atti di esecuzione UE
Se prima della legge europea annuale si rende necessario adeguare l’ordinamento regionale, la Giunta presenta al Consiglio un progetto di legge con indicazione dell’atto UE e della data entro cui approvarlo. Se l’adeguamento deve avvenire in via amministrativa, la Giunta provvede immediatamente, salvo successiva autorizzazione. Gli atti di esecuzione non autonomamente applicabili adottati da Consiglio o Commissione UE possono essere attuati amministrativamente secondo i criteri della legge europea regionale.
Attuazione di singoli atti normativi europei
Nei casi di particolare importanza politica, economica e sociale, la Giunta può presentare un progetto di legge per attuare o applicare un singolo atto normativo europeo nelle materie di competenza legislativa regionale. Il progetto deve restare strettamente collegato all’atto da recepire, salvo che la complessità della disciplina renda indispensabili ulteriori disposizioni.
Notifica delle discipline per le attività di servizi
La Regione notifica alla Commissione europea i progetti di legge e di regolamento che introducono nuovi requisiti per l’accesso o l’esercizio di attività di servizi, nei casi previsti dalla direttiva 2006/123/CE e dalla normativa statale di attuazione. Le notifiche seguono canali e competenze diverse a seconda dell’iniziativa giuntale o consiliare/popolare, e avvengono tramite il sistema IMI e il Dipartimento per le politiche europee. La Regione può anche inviare osservazioni a progetti notificati da altri Stati membri; tali osservazioni sono formulate e approvate con le stesse modalità previste per le osservazioni sugli atti europei.
Coordinamento regionale per le procedure di infrazione
In caso di Eu-Pilot o di procedure di infrazione che riguardano il territorio regionale, la Direzione generale della Giunta, tramite il servizio competente, coordina le strutture regionali per prevenire contenziosi europei ed è referente per la struttura di missione del Dipartimento delle Politiche europee. Le strutture competenti devono segnalare al servizio l’esigenza di inserire disposizioni nella legge europea regionale. La documentazione sulle procedure è trasmessa anche al servizio competente del Consiglio regionale.
Potere sostitutivo regionale in caso di violazione della normativa europea
Se una violazione della normativa europea è accertata con sentenza della Corte di giustizia e occorrono più atti regionali per conformarsi, il Presidente della Giunta o l’Assessore delegato assegna agli enti locali inadempienti termini congrui per provvedere. Se anche uno solo dei termini scade inutilmente, la Giunta nomina un commissario ad acta, che può avvalersi degli uffici degli enti interessati, oppure provvede direttamente. La disciplina si applica anche nelle fasi iniziali delle procedure di infrazione ex articoli 258 e 260 TFUE, limitatamente alle materie regionali.
Principi di attuazione
Nell’attuazione della normativa europea la Regione si conforma ai criteri e ai principi della legge statale n. 234/2012, richiamati dalla legge regionale.
Aiuti di Stato
La Regione assicura il rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato. Devono essere notificati alla Commissione europea le leggi, le deliberazioni della Giunta e i provvedimenti amministrativi che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette a notifica. Le misure soggette a notifica non possono essere eseguite prima dell’autorizzazione della Commissione e gli atti devono contenere una clausola sospensiva.
Le misure in regime di esenzione sono comunicate alla Commissione e pubblicate sul BURAT; quelle in regime “de minimis” sono pubblicate sul BURAT senza preventiva notifica o comunicazione. Le notifiche e le comunicazioni sono curate dalla Direzione Generale della Regione tramite il servizio competente, in raccordo con le strutture di settore. Il servizio cura anche il censimento annuale degli aiuti di Stato, salvo gli aiuti in agricoltura, per i quali provvede il dipartimento competente. Gli atti di concessione devono richiamare espressamente la base europea e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Registrazione delle misure di aiuto e controlli
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta definisce le modalità di registrazione dei dati nella banca dati nazionale degli aiuti di Stato, anche per verificare il divieto di cumulo. La Direzione Generale coordina le strutture regionali concedenti. I dipartimenti della Giunta, le direzioni del Consiglio e gli enti che gestiscono aiuti per conto della Regione devono inserire nella banca dati le informazioni richieste.
Le strutture che concedono aiuti devono verificare che i beneficiari non abbiano ricevuto aiuti da recuperare e non rimborsati o depositati su conto bloccato. Se la verifica avviene tramite autodichiarazioni, devono essere svolti controlli a campione sulla veridicità.
Recupero degli aiuti e dei contributi SIE
A seguito di una decisione di recupero, il Presidente della Giunta può emanare entro due mesi un decreto che individua i soggetti obbligati, accerta le somme dovute e determina modalità e termini di pagamento; il decreto costituisce titolo esecutivo. La Regione effettua la riscossione e fornisce alla Commissione europea le informazioni sull’esecuzione delle decisioni di recupero secondo la legge statale.
Per i contributi erogati sui fondi SIE, la Giunta stabilisce criteri omogenei per il recupero dei contributi non utilizzati o utilizzati in modo difforme dai regolamenti europei.
Ricorso contro atti normativi europei
Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta, previa informativa al Consiglio, può chiedere al Governo e alla Conferenza Stato-Regioni l’impugnazione di un atto normativo europeo ritenuto illegittimo. Il Consiglio può invitare la Giunta a chiedere l’impugnazione tramite apposito atto di indirizzo, specialmente se si è già espresso in fase di formazione del diritto UE. Resta salva la partecipazione del Consiglio alla richiesta di controllo giurisdizionale sul rispetto del principio di sussidiarietà.
Organizzazione interna e coordinamento
Con deliberazioni coordinate di Giunta e Ufficio di Presidenza del Consiglio sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni necessari al raccordo tra le strutture regionali e tra queste e quelle nazionali ed europee. I dirigenti dei servizi competenti per il coordinamento dei processi di partecipazione e attuazione del diritto europeo sono i referenti tecnici della Giunta e del Consiglio per le fasi ascendente e discendente.
Disposizioni finali, finanziarie e abrogazioni
Il Consiglio regionale adegua il proprio regolamento interno alle disposizioni della legge. L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti delle risorse già disponibili. Sono abrogati gli articoli 35, 36 e 37 della L.R. 55/2013 e l’intera L.R. 22/2009, già recante la disciplina previgente sulla partecipazione regionale ai processi normativi europei.
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