L.R. Abruzzo 42/2014
Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 28 novembre 2014, n. 42 modifica la disciplina del trattamento assistenziale/previdenziale dei dipendenti, alcune norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali e apporta variazioni al bilancio di previsione 2014-2016. La legge è entrata in vigore il 6 dicembre 2014; una modifica all’art. 19 della L.R. 40/2010 è poi risultata abrogata dalla L.R. 43/2014 lo stesso giorno.
Modifiche a norme su trattamento previdenziale dei dipendenti, consiglieri regionali e bilancio 2014 Abruzzo
Modifiche a norme su trattamento previdenziale, consiglieri regionali e bilancio 2014
La legge regionale Abruzzo n. 42 del 2014 interviene su tre distinti ambiti: il trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti regionali, alcune disposizioni del testo unico sul trattamento economico dei consiglieri regionali e una serie di variazioni al bilancio di previsione 2014-2016 della Regione Abruzzo. La legge è entrata in vigore il 6 dicembre 2014.
Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti
Viene modificata la L.R. 57/1978, precisando che, al comma 4 dell’articolo 5, la previsione relativa alla liquidazione non riguarda solo una singola voce, ma si estende anche agli altri istituti similari che la Regione è chiamata a erogare. La modifica ha portata interpretativa/estensiva e opera nel quadro della disciplina regionale del trattamento assistenziale e previdenziale del personale.
Disciplina dei consiglieri regionali e dei gruppi consiliari
La legge interviene sulla L.R. 40/2010 con due modifiche principali. In primo luogo, sopprime nel procedimento di trasmissione del rendiconto annuale dei gruppi consiliari il passaggio che prevedeva l’invio, entro cinque giorni, al Presidente della Regione. In secondo luogo, sostituisce integralmente l’articolo 42, ridefinendo l’obbligo di restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate.
L’obbligo di restituzione scatta in presenza di irregolarità del rendiconto annuale, e in particolare nei casi di:
- mancata regolarizzazione del rendiconto entro il termine indicato nella comunicazione di non conformità della sezione regionale della Corte dei conti;
- mancata trasmissione del rendiconto nei termini previsti dall’articolo 41, comma 3;
- non conformità del rendiconto o della documentazione allegata al modello e alle linee guida previste dall’articolo 41, comma 1.
È inoltre presente una modifica all’articolo 19 della L.R. 40/2010, che introduceva la possibilità di presentare in qualsiasi tempo una richiesta da parte di tutti gli aventi diritto; tuttavia tale previsione risulta successivamente abrogata dalla L.R. 43/2014, con effetto dal 6 dicembre 2014, quindi non è più vigente.
Variazioni al bilancio di previsione 2014-2016
La legge dispone variazioni di competenza e di cassa al bilancio regionale 2014-2016, con incrementi e riduzioni di specifici capitoli di entrata e spesa. Tra le principali variazioni figurano aumenti per contributi del personale destinati al trattamento previdenziale e assistenziale, per il contributo relativo alla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione, per il funzionamento dell’Azienda di Promozione Turistica Regionale, per il credito agrario agevolato e per provvidenze in favore della famiglia. Sono inoltre previste riduzioni su capitoli di spesa relativi, tra l’altro, a IRAP su collaborazioni, traslochi e facchinaggi, spese casuali, rimborsi di somme versate alla Regione, manutenzione di mobili e arredi, fitto immobili, rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti e acquisto di mobili e attrezzature d’ufficio.
Regime temporale e rilevanza attuale
La legge produce effetti dal 6 dicembre 2014. La parte relativa alle variazioni di bilancio riguarda esclusivamente l’esercizio finanziario 2014-2016 e, per sua natura, ha esaurito i propri effetti. Anche la modifica all’articolo 19 della L.R. 40/2010 non è attualmente utilizzabile, perché successivamente abrogata. Il provvedimento conserva dunque oggi soprattutto rilievo storico-sistematico.
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