Cassazione Civile, Ordinanza n. 27123/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore postale)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile dell'importo di euro 75.000, spedito alla beneficiaria tramite posta ordinaria e poi riscosso da un soggetto non legittimato. La società assicurativa, quale traente/richiedente del titolo, ha agito contro la società postale per il risarcimento del danno derivante dalla illegittima negoziazione. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha respinto il gravame della società postale, ritenendo colposa l'identificazione del presentatore del titolo eseguita con documentazione insufficiente e irrilevante un preteso concorso di colpa del mittente per aver spedito l'assegno con posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione la società postale ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla legge assegni, sull'adempimento, sulla diligenza professionale e sull'identificazione, oltre a vizi motivazionali e all'uso improprio della circolare ABI; 2) violazione delle norme postali e dell'art. 1227 c.c. per non avere la Corte d'appello riconosciuto il concorso causale della scelta di spedire il titolo con posta ordinaria; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. per avere riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma di euro 75.000 senza prova del maggior danno.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché cumulativo e non confrontato con la ratio decidendi, ha accolto il secondo motivo ritenendo errata l'esclusione del concorso di colpa del mittente e ha cassato sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame del nesso causale e dell'eventuale concorso ex art. 1227 c.c.; ha infine rigettato il terzo motivo, confermando che la pretesa risarcitoria ha natura di debito di valore e che la rivalutazione spetta senza necessità di specifica prova del maggior danno. In esito, la decisione di merito è stata cassata limitatamente al profilo del concorso di colpa, mentre resta ferma sul punto della rivalutazione e sugli altri capi non incisi dal rinvio.
Norme richiamate
art. 43 R.D. n. 1736/1933
l'obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno è posto a tutela della regolare circolazione del titolo e fonda la responsabilità risarcitoria della banca/negoziatrice in caso di pagamento a soggetto non legittimato.
il debitore può andare esente da responsabilità solo provando che l'inadempimento è dipeso da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
la diligenza richiesta all'operatore professionale è quella dell'accorto banchiere; tuttavia la censura che mira a una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando apprezza diversamente le prove dedotte.
la selezione e valutazione delle prove ritenute più convincenti appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità nei limiti consentiti.
il concorso colposo del danneggiato va valutato secondo il nesso causale e può sussistere anche quando, oltre alla colpa del soggetto che ha pagato indebitamente il titolo, il mittente abbia esposto volontariamente il bene a un rischio superiore a quello consentito.
la disciplina del servizio postale e i divieti di spedizione di denaro o valori incidono sui rapporti con il gestore del servizio, ma non sono di per sé decisivi per fondare il concorso di colpa del mittente nei confronti dei terzi.
analogamente, il divieto di spedire determinati valori senza assicurazione non basta da solo a fondare la responsabilità del mittente verso il danneggiato.
art. 1 e art. 35 D.P.R. n. 445/2000
richiamati dalla ricorrente in tema di identificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non incidente sulla ratio decidendi.
richiamato dalla ricorrente in tema di documenti di identità, senza specifica illustrazione della rilevanza nel caso concreto.
richiamato dalla ricorrente in tema di identificazione, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.
art. 1, comma a), D.Lgs. n. 231/2007
richiamato dalla ricorrente in tema di identificazione del cliente/presentatore del titolo, senza incidenza decisiva sulla soluzione del motivo.
richiamato dalla controricorrente per la richiesta di responsabilità aggravata, ma non risulta accolto nel provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per il dedotto omesso esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel primo motivo.
l'eccezione di inammissibilità va valutata motivo per motivo e al momento della decisione, come filtro contro i ricorsi manifestamente infondati.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile un motivo di ricorso costruito cumulando più censure eterogenee senza distinguere chiaramente i singoli profili, perché ciò impedisce di individuare le specifiche questioni devolute.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste quando si contesta soltanto la valutazione delle prove o la preferenza accordata dal giudice di merito ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
- In caso di pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la responsabilità dell'intermediario che ha negoziato il titolo ha natura risarcitoria e si fonda sulla violazione dell'obbligo di identificazione del presentatore con la diligenza professionale richiesta.
- La scelta di spedire un assegno tramite posta ordinaria, anziché con modalità che consentano maggior controllo e sicurezza, può integrare un antecedente causale rilevante e dar luogo a concorso di colpa del mittente se ha esposto il bene a un rischio superiore a quello accettabile secondo le regole di comune prudenza.
- Il concorso di colpa del danneggiato va accertato in concreto, verificando le specifiche modalità di spedizione e le garanzie offerte dal servizio prescelto, senza limitarsi a richiamare astrattamente il divieto di spedire valori con posta ordinaria.
- La domanda di rimborso del valore di un assegno indebitamente pagato a terzo ha natura di debito di valore: il danneggiato ha diritto anche alla rivalutazione monetaria senza dover provare uno specifico maggior danno da svalutazione.
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