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Sentenza

Sentenza del 19/04/2016 n. 535 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie - Motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie - Controllo dei cc/cc del coniuge del contribuente e di terzi

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo all'anno 2008, con cui erano stati recuperati maggiori redditi ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi, fondato anche sulle movimentazioni dei conti correnti. Ha contestato principalmente la mancata allegazione e motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, sostenendo inoltre l'illegittimità dell'esame dei conti intestati al coniuge e a terzi, nonché l'infondatezza di varie movimentazioni considerate ricavi non dichiarati. L'Agenzia ha sostenuto che l'autorizzazione è un atto interno, non deve essere allegata né motivata e che l'accesso ai conti di soggetti terzi è legittimo quando sussistono elementi di contiguità familiare o economica.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento. Ha stabilito che non esiste alcun obbligo, neppure a pena di nullità, di allegare all'avviso l'autorizzazione alle indagini bancarie, né di motivare tale autorizzazione. La sua mancata produzione non invalida l'accertamento e, nel caso concreto, l'Ufficio aveva comunque prodotto una copia dell'autorizzazione in appello. È stata inoltre ritenuta legittima la verifica dei conti intestati al coniuge, gravando sul contribuente l'onere di fornire una prova analitica e documentata della non riferibilità delle movimentazioni all'attività imponibile. Le contestazioni generiche sulle singole operazioni sono state respinte. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    L'art. 32 disciplina i poteri degli uffici nelle indagini finanziarie e le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie.

    L'autorizzazione alle indagini bancarie costituisce un presupposto e un adempimento interno dell'ufficio; la sua mancata allegazione all'avviso non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento.

  • Art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 633/1972

    Abilita gli uffici finanziari e la Guardia di Finanza a richiedere copie dei conti intrattenuti con il contribuente.

    La disposizione non limita l'analisi ai conti intestati esclusivamente al contribuente, consentendo l'esame di conti formalmente intestati a terzi quando il rapporto di contiguità familiare o economica renda plausibile la riferibilità delle somme all'attività accertata.

  • Art. 7, comma 1, legge 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

    L'obbligo di allegazione non si applica all'autorizzazione bancaria perché essa non costituisce parte della motivazione dell'avviso, ma un atto interno e un mero presupposto dell'accertamento.

  • Art. 18, commi 2 e 4, d.lgs. 546/1992

    Disciplina il contenuto del ricorso e i limiti delle contestazioni proponibili.

    Le contestazioni dei rilievi devono essere specifiche e tempestive; doglianze generiche o formulate per la prima volta in modo puntuale successivamente possono essere dichiarate inammissibili.

  • Art. 345 c.p.c.

    Limita la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello, salvo comprovata impossibilità non imputabile.

    La questione della produzione tardiva dell'autorizzazione non ha comportato l'annullamento dell'accertamento, poiché la sua allegazione non era necessaria ai fini della validità dell'atto impositivo.

  • Cass. nn. 16874/2009, 4001/2009, 4884/2013 e 10675/2010

    La totale assenza o la mancata esibizione dell'autorizzazione non inficia l'avviso di accertamento conseguente.

    L'autorizzazione non deve essere necessariamente allegata o esibita al contribuente; la validità dell'accertamento non dipende dalla sua produzione documentale, salvo specifiche illegittimità autonomamente dimostrate.

  • Cass. nn. 5849/2002 e 5849/2012

    Non è previsto un obbligo di motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie.

    L'obbligo di motivazione riguarda l'avviso di accertamento e non l'atto interno con cui viene autorizzata l'acquisizione dei dati finanziari.

  • Cass. nn. 446/2013 e 26173/2011

    L'accesso ai conti intestati formalmente a terzi può essere giustificato dal rapporto di stretta contiguità familiare o lavorativa; incombe sul contribuente la prova contraria.

    Le movimentazioni su conti del coniuge o di soggetti collegati possono essere utilizzate nell'accertamento quando vi siano elementi indiziari di riferibilità al contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare analiticamente l'estraneità delle singole operazioni.

Massime di principio

  • L'autorizzazione alle indagini bancarie è normalmente un atto interno e non deve essere allegata all'avviso di accertamento né necessariamente motivata; la sua mancata produzione non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento.
  • Per contestare efficacemente un accertamento bancario non è sufficiente lamentare genericamente l'assenza dell'autorizzazione: occorre dimostrare una concreta illegittimità dell'acquisizione dei dati o l'effettiva mancanza del presupposto quando ciò sia rilevante secondo la disciplina applicabile.
  • I conti correnti intestati al coniuge o a terzi possono essere esaminati se esiste una relazione familiare, economica o lavorativa idonea a rendere plausibile la riferibilità delle operazioni al contribuente.
  • Una volta utilizzate le presunzioni bancarie, il contribuente deve fornire una prova specifica, documentata e riferita alle singole movimentazioni, indicando origine e destinazione delle somme.
  • Le contestazioni generiche, non riferite a operazioni identificabili e non supportate da documenti, sono normalmente insufficienti a superare le presunzioni derivanti dai dati bancari.
  • È importante formulare già nel ricorso introduttivo contestazioni puntuali su ciascun rilievo, poiché le eccezioni nuove o meramente generiche possono essere dichiarate inammissibili nei gradi successivi.

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