Cassazione Civile, Ordinanza n. 15043/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'omessa dichiarazione e al mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2019, emesso per l'esposizione del marchio societario su silos contenenti prodotti per l'edilizia collocati in cantieri situati nel territorio comunale. La società contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo applicabile la disciplina speciale del D.M. 26 luglio 2012, che deroga alla disciplina generale dell'imposta, sul presupposto che i silos fossero assimilabili a macchine da cantiere e che, pertanto, il tributo spettasse al comune sede dell'impresa produttrice. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 3, comma 16-sexies, D.L. 16/2012, degli artt. 1 e 2 del D.M. 26 luglio 2012, del d.lgs. 507/1993 e della direttiva 2006/42/CE, sostenendo che la disciplina speciale si applica solo al marchio di fabbrica apposto su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere e non al logo esposto su beni non prodotti dalla titolare del marchio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla circostanza che i silos sarebbero prodotti da una diversa società; 4) omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi a superficie tassabile, tariffe, interessi, sanzioni e difetto di motivazione degli avvisi. La contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, nullità/improcedibilità del ricorso, carenza di rappresentanza, giudicato e difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della controricorrente relative a rappresentanza, giudicato e autosufficienza, ha rigettato il secondo motivo di ricorso e dichiarato inammissibile il quarto, ma ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione di merito impugnata è stata censurata perché la CTR non ha accertato un fatto dirimente: se il marchio esposto sui silos coincidesse con il marchio di fabbrica dell'impresa produttrice dei silos. Tale verifica era necessaria per stabilire se si applicasse la disciplina speciale derogatoria del D.M. 26 luglio 2012 o la disciplina generale dell'imposta sulla pubblicità ex d.lgs. 507/1993, con conseguente individuazione del comune legittimato all'imposizione.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Richiamato solo come base dell'eccezione di nullità/improcedibilità del ricorso, poi respinta.
art. 163 c.p.c.
Richiamato solo nell'eccezione preliminare della controricorrente sulla rappresentanza processuale.
art. 164 c.p.c.
Richiamato solo nell'eccezione preliminare della controricorrente sulla rappresentanza processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione/falsa applicazione di legge è ammissibile quando si contesta un errore di interpretazione o di sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente o omessa pronuncia è configurabile solo nei limiti rigorosi dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante o dell'effettiva mancata decisione su una questione non assorbita.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è riferito all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la Corte ne ammette la deduzione nel caso concreto con riferimento al fatto della produzione dei silos da parte di un terzo.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, l'inammissibilità da doppia conforme quanto al motivo ex n. 5, poiché il fatto decisivo non era stato esaminato nei gradi di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria non è nulla per il solo richiamo di atti di parte, se le ragioni della decisione sono comunque chiaramente riferibili al giudice.
art. 3, comma 16-sexies, D.L. n. 16/2012
Norma invocata dalla ricorrente come base della disciplina speciale derogatoria dell'imposta sulla pubblicità.
artt. 1 e 2 del D.M. 26 luglio 2012
La disciplina speciale si applica al marchio di fabbrica apposto su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere; non opera automaticamente per qualsiasi marchio esposto su tali beni, dovendosi verificare la coincidenza tra marchio esposto e fabbricante.
artt. 1-8 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati come disciplina generale dell'imposta comunale sulla pubblicità, applicabile ove non ricorra la deroga del D.M. 26 luglio 2012.
art. 2, lett. a), Direttiva 2006/42/CE
Richiamata dalla ricorrente per contestare che la direttiva macchine potesse estendersi alla qualificazione dei silos ai fini tributari.
art. 12, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato nel testo della disciplina speciale per il calcolo e le modalità dell'imposta dovuta al comune sede dell'impresa produttrice.
art. 1 d.lgs. n. 507/1993
Richiamato per affermare che, in difetto della deroga speciale, la pubblicità è tassata nel comune in cui viene effettuata.
Massime di principio
- Quando si invoca una disciplina tributaria speciale o derogatoria rispetto alla disciplina generale dell'imposta sulla pubblicità, il giudice deve accertare in modo puntuale tutti i presupposti di fatto richiesti dalla norma speciale, senza applicarla per analogia sulla base di mere affinità funzionali o tecniche.
- Se la disciplina speciale collega la tassazione al marchio di fabbrica dell'impresa produttrice del bene, è decisivo verificare la coincidenza tra il soggetto che espone il marchio e il fabbricante del bene; in difetto di tale coincidenza, resta applicabile la disciplina generale e la potestà impositiva spetta al comune in cui la pubblicità è effettivamente eseguita.
- Il vizio di violazione di legge ricorre anche quando il giudice di merito, pur richiamando correttamente la norma, la applichi a una fattispecie non previamente accertata nei suoi elementi costitutivi decisivi, traducendo l'errore interpretativo in un'erronea sussunzione.
- La sentenza tributaria non è nulla per motivazione solo perché riproduce in parte atti di parte o atti processuali, purché la ratio decidendi sia comunque riconducibile al giudice e risulti comprensibile in modo chiaro e univoco.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice dichiari espressamente o implicitamente assorbite le ulteriori questioni, applicando la regola della ragione più liquida.
- In sede di legittimità, l'eccezione di giudicato richiede la prova dell'irrevocabilità della decisione invocata; non basta allegare precedenti pronunce di merito prive di attestazione di definitività.
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