Cassazione Civile, Ordinanza n. 21545/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento, in solido, di somme dovute dalla società debitrice principale e dai garanti personali. I fideiussori e la società avevano proposto opposizione deducendo, per quanto qui rileva, la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, perché contenenti clausole asseritamente riproduttive dello schema ABI oggetto di provvedimento della Banca d’Italia; avevano inoltre eccepito la decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. e profili di usura, originaria e sopravvenuta. In appello la banca (poi cessionaria del credito) ha contestato la decisione di primo grado favorevole ai garanti. La Corte territoriale ha riformato la sentenza nella parte relativa ai fideiussori, ritenendo, tra l’altro, che: i garanti non fossero consumatori; la nullità antitrust fosse solo parziale e non automatica; la fideiussione successiva al 2005 non potesse essere colpita dalla sola riproduzione dello schema ABI senza prova di una persistente intesa; il termine dell’art. 1957 c.c. fosse rispettato da richieste stragiudiziali di pagamento. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione della l. n. 287/1990 per avere la Corte escluso la tutela antitrust in ragione della qualità non consumeristica dei garanti; 2) violazione della medesima legge per avere negato che anche la fideiussione specifica del 2012 potesse essere colpita dalla nullità antitrust; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per asserita rivalutazione officiosa della qualità di consumatore; 4) violazione dell’art. 1957 c.c. per avere ritenuto sufficiente una richiesta stragiudiziale a impedire la decadenza; 5) contrasto con i principi delle Sezioni Unite sulla nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI e sui rapporti tra intesa a monte e contratto a valle.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non potesse escludere in limine l’esame della fideiussione specifica solo per la sua qualificazione formale, dovendo invece verificare concretamente il contenuto del contratto e le specifiche allegazioni circa la riproduzione delle clausole dello schema ABI. La natura specifica della garanzia non esaurisce infatti l’indagine sulla dedotta nullità antitrust, potendo al più incidere sul regime probatorio. Restano assorbite, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, le questioni sulla decadenza ex art. 1957 c.c. e sulla conformità ai principi delle Sezioni Unite. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo esame nel merito della Corte d’appello.
Norme richiamate
L. n. 287/1990
La violazione della disciplina antitrust tutela l’ordine pubblico economico e può essere fatta valere anche da fideiussori non consumatori; la verifica della nullità dedotta richiede però un esame concreto del contratto e delle allegazioni.
art. 1957 c.c.
La questione della decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. è stata ritenuta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo; la Corte d’appello aveva ritenuto sufficiente una richiesta stragiudiziale in presenza di garanzia a semplice richiesta.
art. 112 c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi effettiva della sentenza d’appello.
art. 115 c.p.c.
La censura è stata reputata inammissibile: non risultava una violazione del criterio di valutazione delle prove nei termini richiesti per il sindacato di legittimità.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o applica a una prova soggetta a regola diversa il prudente apprezzamento.
art. 346 c.p.c.
Le questioni sugli interessi e sull’usura erano state riproposte dai garanti ai sensi di tale norma, ma la Corte d’appello le ha ritenute infondate per difetto di allegazione e prova.
art. 360 c.p.c.
Le censure in cassazione sono state vagliate alla luce dei limiti del sindacato di legittimità, con declaratoria di inammissibilità per i motivi non diretti contro la ratio decisiva.
Provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005
Costituisce l’accertamento richiamato in tema di schema ABI; per le fideiussioni successive al 2005 non basta la mera riproduzione delle clausole, occorrendo verificare se l’intesa si sia trasfusa nel contratto specifico.
art. 2 l. n. 287/1990
La nullità antitrust può colpire le clausole di un contratto a valle che riproducano lo schema dell’intesa restrittiva della concorrenza, ma il giudice deve accertare in concreto la riconducibilità delle clausole all’intesa.
Massime di principio
- La tutela antitrust è azionabile anche da soggetti che non siano consumatori, poiché presidia l’ordine pubblico economico e il corretto funzionamento del mercato.
- Ai fini della nullità di una fideiussione dedotta come conformativa dello schema ABI, il giudice non può arrestarsi alla qualificazione formale della garanzia, ma deve verificare il contenuto concreto del contratto e le specifiche allegazioni sulla riproduzione delle clausole anticoncorrenziali.
- La natura di fideiussione specifica, sebbene possa incidere sul regime probatorio, non esonera dall’accertamento in concreto della possibile trasfusione dell’intesa a monte nel contratto a valle.
- In cassazione è inammissibile la censura che non confronti la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o che investa un profilo non decisivo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza, quando il giudice alteri il regime legale della prova o attribuisca a una prova un valore incompatibile con la norma applicabile.
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