Deliberazione n. 188 del 21/03/2024
Provvedimento del 21 marzo 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook e Instagram e a disporne la conservazione, se acquisito in chiaro, per soli fini probatori e per un tempo limitato. La decisione è assunta in tempi rapidi, come previsto dalla disciplina speciale sul revenge porn, e viene formalmente ratificata dal Collegio.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale riconducibile a una segnalazione di revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento urgente adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited. L’intervento trae origine da una segnalazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente oggetto di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che disciplina la segnalazione e l’intervento del Garante nelle ipotesi di c.d. revenge porn;
- gli artt. 143 e 144 del Codice, richiamati per la decisione da adottare entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento per impedire l’eventuale diffusione del materiale, salvo successiva ratifica del Collegio.
Segnalazione dell’interessato e richiesta di intervento
L’interessato ha rappresentato al Garante di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram indicate nella segnalazione. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la fattispecie normativa richiamata, attivando il meccanismo di tutela urgente previsto dalla disciplina speciale.
Misure urgenti disposte dal dirigente
Con determinazione n. 97 del 15 marzo 2024, il dirigente competente ha ordinato a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, materiale trasmesso in formato hash;
- di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi decorrenti dalla ricezione del provvedimento;
- di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica collegiale
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme con nota del 15 marzo 2024. Il Garante, esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
Esito finale
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una valutazione sanzionatoria: si tratta di un intervento cautelare e urgente finalizzato a prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato dall’interessato, con contestuale disciplina della conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro dalle piattaforme.
Punti principali
Segnalazione per revenge porn e attivazione del procedimento
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento sulle piattaforme Facebook e Instagram. La disciplina richiamata attribuisce all’Autorità il potere di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimento d’urgenza del dirigente competente
Con determinazione n. 97 del 15 marzo 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con la disciplina sul revenge porn e ha disposto, in via d’urgenza, che Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited adottassero misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione del materiale ai fini probatori
La determinazione ha inoltre prescritto alle società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e la relativa comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Collegio del Garante, riunito il 21 marzo 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza adottato il 15 marzo 2024 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.
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