Circolare numero 129 del 10-7-2000
Gli Enti previdenziali, ai fini della economicità degli atti amministrativi, possono procedere autonomamente ed automaticamente all’adeguamento del tasso di differimento e di dilazione sulla base delle determinazioni periodiche assunte dalla Banca d’Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi, in relazione alle variazioni del tasso ufficiale di riferimento della Banca d’Italia intervenute nel maggio e giugno 2000. Vengono indicati i nuovi tassi applicabili, le decorrenze e il correlato aggiornamento delle somme aggiuntive previste dalla legge n. 662/1996, con distinzione tra diverse ipotesi di inadempienza e per i debiti soggetti alla legge n. 48/1988. Si dà inoltre atto dell’autorizzazione ministeriale agli Enti previdenziali ad aggiornare autonomamente i tassi sulla base delle determinazioni periodiche della Banca d’Italia.
Aggiornamento dei tassi di interesse di differimento e dilazione sui debiti contributivi
Aggiornamento dei tassi di interesse di differimento e dilazione sui debiti contributivi
La circolare disciplina la variazione dei tassi di interesse applicabili alla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali. Il contenuto è articolato in due momenti di aggiornamento, entrambi collegati alle decisioni della Banca d’Italia sul tasso ufficiale di riferimento, e precisa gli effetti anche sulle somme aggiuntive previste dalla legge n. 662/1996.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, secondo cui l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi deve essere determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Primo aggiornamento: tasso al 9,75% dal 4 maggio 2000
Con decreto interministeriale 13 giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, l’interesse di differimento e di dilazione viene fissato nella misura del 9,75% con decorrenza dal 4 maggio 2000, in relazione all’aumento del tasso ufficiale di riferimento al 3,75% disposto dalla Banca d’Italia con provvedimento del 28 aprile 2000, pubblicato nella G.U. n. 101 del 3 maggio 2000.
La nuova misura si applica:
- agli interessi di dilazione;
- agli interessi di differimento, con riferimento alla contribuzione relativa al mese di maggio 2000.
L’adeguamento incide anche sulle somme aggiuntive:
- per le inadempienze previste dal comma 217 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al 12,75% (9,75% + 3 punti);
- per i debiti relativi a periodi rientranti nella disciplina della legge n. 48/1988, il tasso è pari al 14,75% (9,75% + 5 punti);
- per le inadempienze previste dal comma 218 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, si applica il tasso del 9,75%.
Nuovi criteri applicativi per l’aggiornamento automatico
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota del 13 giugno 2000, autorizza gli enti di previdenza ad aggiornare autonomamente e automaticamente il tasso di differimento e dilazione sulla base delle determinazioni periodiche della Banca d’Italia. La circolare evidenzia che tale criterio supera l’esigenza di un nuovo decreto interministeriale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 537/1981 e consente di allinearsi alle norme sopravvenute in materia di riscossione tramite ruolo dei crediti contributivi.
Secondo aggiornamento: tasso al 10,25% dal 15 giugno 2000
In base al provvedimento della Banca d’Italia del 10 giugno 2000, pubblicato nella G.U. n. 137 del 14 giugno 2000, il tasso ufficiale di riferimento viene ulteriormente aumentato dal 3,75% al 4,25% con decorrenza 15 giugno 2000. Di conseguenza, a decorrere da tale data i tassi vengono rideterminati come segue:
- interessi di dilazione: 10,25%;
- interessi di differimento: 10,25%, applicabili alla contribuzione relativa al mese di giugno 2000.
Effetti sulle somme aggiuntive dopo il 15 giugno 2000
L’incremento del tasso di dilazione comporta anche la revisione delle somme aggiuntive previste dalla legge n. 662/1996:
- per le ipotesi di cui al comma 217 dell’art. 1, lettera a), la somma aggiuntiva è pari al 13,25% (10,25% + 3 punti), con il limite massimo del 100% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti;
- per i debiti relativi a periodi contributivi soggetti alla legge n. 48/1988, il tasso applicabile è il 15,25% (10,25% + 5 punti);
- per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo articolo, il tasso resta pari al 10,25%.
Aggiornamento degli strumenti operativi
La Direzione generale comunica infine l’aggiornamento delle tabelle dei tassi della procedura "Dilazioni crediti da DM", il cui manuale operativo era stato trasmesso con la circolare n. 134 del 10 giugno 1993. Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore generale Trizzino.
Punti principali
Base normativa e primo aggiornamento al 9,75%
Si richiama l’art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che demanda a un decreto interministeriale la determinazione dell’interesse di differimento e dilazione per la rateizzazione dei debiti contributivi. Con decreto interministeriale 13 giugno 2000, pubblicato in G.U. n. 140 del 17 giugno 2000, il tasso viene fissato al 9,75% con decorrenza 4 maggio 2000, in conseguenza dell’aumento del tasso ufficiale di riferimento al 3,75%. Il nuovo tasso si applica alla contribuzione relativa al mese di maggio 2000 e comporta l’adeguamento delle somme aggiuntive.
Somme aggiuntive collegate al tasso del 9,75%
Per le inadempienze di cui all’art. 1, comma 217, della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione (9,75%) maggiorato di tre punti, quindi 12,75%. Per i debiti relativi a periodi soggetti alla disciplina della legge n. 48/1988, il tasso va maggiorato di 5 punti, per un totale del 14,75%. Per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo articolo, si applica invece direttamente il tasso del 9,75%.
Nuovo criterio applicativo autorizzato dai Ministeri
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con nota del 13 giugno 2000, autorizza gli Enti di previdenza ad aggiornare autonomamente e automaticamente il tasso di differimento e dilazione in base alle determinazioni periodiche della Banca d’Italia. Tale criterio rende superata, secondo la circolare, l’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 13 della legge n. 537/1981, ed è coerente con le norme sulla riscossione tramite ruolo dei crediti contributivi.
Secondo aggiornamento al 10,25% dal 15 giugno 2000
A seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 10 giugno 2000, pubblicato in G.U. n. 137 del 14 giugno 2000, che porta il tasso ufficiale di riferimento dal 3,75% al 4,25% con effetto dal 15 giugno 2000, vengono rideterminati i tassi applicabili. Da tale data l’interesse di dilazione per le rateazioni concesse è pari al 10,25%; l’interesse di differimento si applica alla contribuzione relativa al mese di giugno 2000.
Somme aggiuntive collegate al tasso del 10,25%
Per le inadempienze di cui all’art. 1, comma 217, lettera a), della legge n. 662/1996, la somma aggiuntiva è pari al tasso di dilazione (10,25%) maggiorato di tre punti, quindi 13,25%, con il limite massimo del 100% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti. Per i debiti relativi a periodi soggetti alla legge n. 48/1988, il tasso va maggiorato di 5 punti, per un totale del 15,25%. Per le inadempienze di cui al comma 218 del medesimo articolo, si applica il tasso del 10,25%.
Aggiornamento delle tabelle operative
Le tabelle dei tassi della procedura "Dilazioni crediti da DM", richiamata nel manuale operativo trasmesso con la circolare n. 134 del 10 giugno 1993, risultano aggiornate dalla Direzione generale.
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