Circolare numero 82 del 30-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dispone, con effetto immediato, il decentramento alle sedi periferiche interessate delle attività relative ai contratti di locazione di immobili strumentali: stipula, registrazione, applicazione degli aumenti del canone e disdetta. Vengono indicate le competenze dei dirigenti periferici, i rapporti con la sede centrale, le verifiche preliminari da compiere prima della stipula, le modalità di registrazione e le regole da seguire in caso di locazioni soggette a IVA. Sono inoltre richiamati i termini per la stipula e le modalità di gestione degli aumenti contrattuali e delle disdette.
Decentramento alle sedi periferiche della stipula, registrazione e gestione delle locazioni di immobili strumentali
Decentramento delle locazioni di immobili strumentali
La circolare dà attuazione, con effetto immediato, al decentramento alle sedi periferiche interessate delle attività relative alle locazioni di immobili strumentali. L'intervento segue le linee della circolare n. 114 del 2 giugno 1989 e la delega della rappresentanza legale dell'Istituto conferita dal Presidente con atto del 19 febbraio 1990.
Ambito delle funzioni decentrate
Il decentramento riguarda tre profili operativi principali:
- stipula e registrazione dei contratti di locazione;
- applicazione degli aumenti contrattuali o di legge dei canoni;
- disdetta dei contratti al venir meno dell'esigenza di utilizzo dei locali.
Stipula e soggetti competenti
I contratti di locazione di unità immobiliari di proprietà di terzi, prese in affitto per le esigenze degli uffici dell'Istituto e per le attività ricreative del personale, devono essere sottoscritti dai dirigenti delle sedi periferiche che hanno proposto la locazione e utilizzeranno i locali. In caso di assenza o impedimento, la firma spetta ai funzionari designati a sostituirli.
Registrazione del contratto e regime fiscale
Dopo la sottoscrizione, la registrazione deve essere curata dalla sede interessata presso il locale ufficio del registro entro i termini di legge. La circolare distingue due ipotesi:
- se la locazione è soggetta a IVA, la registrazione è a tassa fissa, secondo le istruzioni già impartite con circolare n. 160 del 21 luglio 1989;
- se non è soggetta a IVA, deve essere corrisposta l'imposta di registro, che resta a carico dei contraenti in parti uguali.
Autorizzazione preventiva e controlli preliminari
La locazione deve essere previamente autorizzata dalla sede centrale. Quest'ultima trasmette alla sede periferica il provvedimento dell'organo competente, adottato secondo il regolamento per le spese di funzionamento, le opere, le forniture e i servizi dell'INPS. Il provvedimento deve contenere le condizioni essenziali e non derogabili da riportare nel contratto.
Prima della predisposizione dell'atto, la sede periferica deve accertare con attenzione che tutte le condizioni previste siano effettivamente realizzate. In particolare, deve essere verificata la legittimità dell'uso dei locali con riferimento a:
- concessione edilizia;
- certificato di agibilità;
- certificato di prevenzione incendi;
- tutte le certificazioni richieste dalle competenti autorità per l'uso destinato dei locali.
Schema contrattuale e indicazioni specifiche per le locazioni soggette a IVA
Nella redazione del contratto la sede periferica deve uniformarsi allo schema-tipo allegato alla lettera circolare n. 10765 O./169 del 29 luglio 1985.
Nei casi di locazione soggetta a IVA, l'atto deve riportare espressamente la formula: "Il presente contratto viene assoggettato ad IVA ai sensi della legge 27/4/89 n. 154". Devono inoltre essere indicati gli estremi dell'accatastamento dell'immobile e la relativa categoria catastale.
Esemplari del contratto e trasmissione
Il contratto deve essere stipulato in quattro originali:
- uno resta all'ufficio del registro;
- uno rimane presso la sede periferica;
- uno viene restituito alla proprietà;
- uno, dopo la registrazione, va inviato alla Direzione generale - Servizio patrimoniale.
Termine per la stipula e contratto preliminare
Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 696/79, il contratto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla proprietà dell'accettazione dell'offerta. Se entro tale termine non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie, deve essere predisposto un contratto preliminare.
Gestione degli aumenti dei canoni
Nella gestione delle locazioni, le sedi sono autorizzate a corrispondere ai proprietari gli aumenti dei canoni previsti dai contratti o derivanti da norme di legge. Le sedi devono però comunicare tempestivamente alla Direzione generale - Servizio patrimoniale ogni variazione del canone.
La Direzione generale provvede a comunicare mensilmente le variazioni degli indici ISTAT, che coincidono comunque con quelli pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Per l'anno in corso, nelle assegnazioni dei fondi del primo semestre è già compresa anche la quota relativa agli aumenti ISTAT maturandi; per il secondo semestre è previsto lo stesso criterio.
Disdetta e rilascio dei locali
Quando viene meno l'esigenza di condurre in locazione gli ambienti occupati dagli uffici, la disdetta deve essere data nei termini contrattuali dai dirigenti delle sedi periferiche interessate, previa intesa con la sede centrale - Servizio patrimoniale. La sede periferica deve inoltre segnalare tempestivamente alla sede centrale l'opportunità di rilasciare i locali.
Punti principali
Decentramento delle funzioni alle sedi periferiche
In attuazione delle linee della circolare n. 114 del 2 giugno 1989 e dopo la delega della rappresentanza legale dell'Istituto conferita dal Presidente con atto del 19 febbraio 1990, viene attribuita con effetto immediato alle sedi periferiche interessate la gestione operativa delle locazioni di immobili strumentali. Il decentramento riguarda la stipula e registrazione dei contratti, l'applicazione degli aumenti contrattuali o di legge dei canoni e l'emissione delle disdette al termine delle locazioni.
Stipula e registrazione dei contratti
I contratti di locazione di immobili di proprietà di terzi destinati alle esigenze degli uffici dell'Istituto e alle attività ricreative del personale devono essere firmati dai dirigenti delle sedi periferiche che hanno proposto la locazione e che utilizzeranno i locali; in loro assenza o impedimento, dai funzionari designati a farne le veci. Dopo la sottoscrizione, i contratti devono essere registrati a cura della sede interessata presso il locale ufficio del registro nei termini di legge. Se la locazione è soggetta a IVA, la registrazione è a tassa fissa; in caso contrario è dovuta l'imposta di registro, ripartita in parti uguali tra i contraenti.
Autorizzazione centrale e verifiche preliminari
La locazione deve essere previamente autorizzata dalla sede centrale, che trasmette alla sede periferica il provvedimento dell'organo competente, adottato secondo il regolamento per le spese di funzionamento, le opere, le forniture e i servizi dell'INPS. Il provvedimento deve contenere le condizioni essenziali e non derogabili da riprodurre nel contratto. Prima della predisposizione e stipula, la sede deve verificare che tutte le condizioni previste siano effettivamente realizzate e controllare la legittimità dell'uso dei locali con riferimento a concessione edilizia, certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi e alle ulteriori certificazioni previste per l'uso destinato.
Schema contrattuale, IVA e copie del contratto
Nella predisposizione del contratto la sede periferica deve attenersi allo schema-tipo allegato alla lettera circolare n. 10765 O./169 del 29 luglio 1985. Se la locazione è soggetta a IVA, nel contratto deve essere inserita la formula espressa di assoggettamento ad IVA ai sensi della legge 27/4/1989 n. 154 e devono essere indicati gli estremi dell'accatastamento dell'immobile nonché la categoria catastale. Il contratto va stipulato in quattro originali: uno per l'ufficio del registro, uno per la sede periferica, uno per la proprietà e uno da inviare, dopo la registrazione, alla Direzione generale - Servizio patrimoniale.
Termine di stipula e contratto preliminare
Ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 696/79, il contratto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione alla proprietà dell'accettazione dell'offerta. Se entro tale termine non si sono ancora realizzate le condizioni necessarie, deve essere predisposto un contratto preliminare.
Gestione dei canoni e aggiornamenti ISTAT
Per la gestione delle locazioni le sedi sono autorizzate a corrispondere ai proprietari gli aumenti dei canoni previsti dai contratti o derivanti da norme di legge, comunicando tempestivamente alla Direzione generale - Servizio patrimoniale le variazioni intervenute. La Direzione generale comunica mensilmente le variazioni degli indici ISTAT, che sono comunque quelle pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Per l'anno in corso, nelle assegnazioni di fondi per il primo semestre è stata prevista anche la quota relativa agli aumenti ISTAT maturandi; le assegnazioni per il secondo semestre seguiranno lo stesso criterio.
Disdetta e rilascio dei locali
Quando viene meno l'esigenza di utilizzare in locazione i locali occupati dagli uffici, la disdetta del contratto deve essere data nei termini contrattuali dai dirigenti delle sedi periferiche interessate, previa intesa con la sede centrale - Servizio patrimoniale. La sede periferica deve inoltre segnalare tempestivamente alla sede centrale l'opportunità di rilasciare i locali.
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