Circolare numero 83 del 31-3-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che il Comitato esecutivo dell’Istituto ha recepito l’accordo nazionale sul part-time, in attuazione della legge n. 554/1988 e del D.P.C.M. n. 117/1989. Vengono riepilogati i criteri per i profili ammessi, la misura massima del personale destinabile, i termini per la presentazione delle domande di trasformazione, i criteri di priorità, la disciplina dell’orario e il rinvio alle norme vigenti per quanto non espressamente previsto. È inoltre previsto un successivo momento di verifica dell’accordo entro sei mesi dalla sottoscrizione.
Recepimento dell'accordo nazionale sul rapporto di lavoro a tempo parziale
Recepimento dell’accordo nazionale sul rapporto di lavoro a tempo parziale
La circolare dà notizia del recepimento, da parte del Comitato esecutivo dell’Istituto, dell’accordo nazionale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, richiamando il quadro normativo di riferimento costituito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e dal D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. Il provvedimento segue le prime disposizioni già impartite con messaggio n. 47426 del 22 novembre 1989 e annuncia ulteriori comunicazioni sulle domande di trasformazione già pervenute.
Ambito soggettivo e profili interessati
L’accordo recepito individua i profili professionali per i quali è possibile istituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare rapporti a tempo pieno in part-time. L’ambito è limitato ai profili ascritti dalla 3ª alla 7ª qualifica funzionale, con esclusione espressa del profilo di ispettore di vigilanza.
Programmazione annuale del personale a tempo parziale
Il numero delle unità destinabili al part-time per ciascun profilo deve essere determinato annualmente, in relazione alle esigenze di servizio e previa consultazione delle organizzazioni sindacali. Il tetto massimo è fissato nel 20% della dotazione organica del singolo profilo. Il termine ordinario per tale determinazione è il 15 maggio; per l’anno 1989 è stabilito, in via speciale, il 15 dicembre.
Domande di trasformazione e criteri di precedenza
I dipendenti con rapporto a tempo pieno che intendono ottenere la trasformazione in part-time devono presentare domanda entro il 30 aprile. Alla domanda va allegata una dichiarazione di responsabilità relativa al possesso degli eventuali titoli previsti dall’art. 7, quarto comma, del D.P.C.M. n. 117/1989. L’Amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. In caso di parità dei titoli richiesti, la priorità spetta al dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio e, se persiste la parità, a quello di età maggiore.
Orario di lavoro del personale part-time
Il personale assunto o trasformato a tempo parziale deve prestare un orario mensile pari al 50% dell’orario del personale a tempo pieno. L’orario può essere articolato anche su fasce pomeridiane, in coerenza con le esigenze dell’Amministrazione orientate al miglioramento dell’efficacia amministrativa e dell’erogazione dei servizi all’utenza. La concreta distribuzione dell’orario viene definita dalla contrattazione decentrata a livello locale, nel rispetto delle tipologie previste dall’art. 4, secondo comma, lettere a) e b), del D.P.C.M. n. 117/1989.
Prestazione giornaliera e disciplina delle assenze
L’orario giornaliero del personale part-time deve essere integralmente prestato, salvo le riduzioni obbligatorie previste dalla legge per permessi orari connessi a cariche pubbliche, tutela delle lavoratrici madri, permessi sindacali o partecipazione alle assemblee del personale. Le assenze giornaliere dal servizio sono disciplinate dalle norme regolamentari vigenti.
Norme applicabili e verifica dell’accordo
Per quanto non espressamente disciplinato dall’accordo, si applicano le disposizioni dell’art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 e del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. È infine previsto che l’accordo sia sottoposto a verifica entro sei mesi dalla sottoscrizione, anche tenendo conto di eventuali proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità.
Punti principali
Recepimento dell’accordo nazionale
Il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 22 del 19 gennaio 1990, recepisce l’accordo nazionale in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, richiamando la legge 29 dicembre 1988, n. 554, il D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117 e il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267.
Profili professionali ammessi
Il rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è consentito per i profili ascritti dalla 3ª alla 7ª qualifica funzionale, con esclusione del profilo di ispettore di vigilanza.
Determinazione del contingente
Il numero delle unità di personale da destinare al part-time per ciascun profilo è determinato annualmente, tenendo conto delle esigenze di servizio e sentite le organizzazioni sindacali, entro il limite del 20% della dotazione organica del profilo. Il termine ordinario è il 15 maggio; per l’anno 1989 il termine è fissato al 15 dicembre.
Domande di trasformazione e criteri di precedenza
I dipendenti a tempo pieno che intendono passare al part-time devono presentare domanda entro il 30 aprile, corredata da dichiarazione di responsabilità relativa al possesso degli eventuali titoli previsti dall’art. 7, quarto comma, del D.P.C.M. n. 117/1989. L’Amministrazione decide entro 30 giorni dalla scadenza. In caso di parità di titoli, ha precedenza il dipendente con maggiore anzianità effettiva di servizio e, a parità di anzianità, quello con maggiore età.
Orario di lavoro e articolazione
Il personale a tempo parziale presta un orario mensile pari al 50% di quello del personale a tempo pieno, anche in orario pomeridiano, in funzione delle esigenze organizzative e dell’erogazione dei servizi all’utenza. L’articolazione concreta dell’orario è definita dalla contrattazione decentrata locale nell’ambito delle tipologie previste dal D.P.C.M. n. 117/1989.
Disciplina delle assenze e rinvio normativo
L’orario giornaliero deve essere integralmente prestato, salvo le riduzioni obbligatorie previste dalla legge per permessi orari legati a cariche pubbliche, tutela delle lavoratrici madri, permessi sindacali o partecipazione alle assemblee del personale. Le assenze giornaliere sono regolate dalle norme regolamentari vigenti. Per quanto non previsto, si applicano la legge n. 554/1988 e il D.P.C.M. n. 117/1989.
Verifica dell’accordo
L’accordo sarà oggetto di verifica entro sei mesi dalla sottoscrizione, anche alla luce di eventuali proposte del Comitato per le pari opportunità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 30 mar 1990Circolare numero 82 del 30-3-1990
- Circolare · 29 mar 1990Circolare numero 80 del 29-3-1990
- Circolare · 29 mar 1990Circolare numero 81 del 29-3-1990
- Circolare · 2 apr 1990Circolare numero 84 del 2-4-1990
- Circolare · 28 mar 1990Circolare numero 78 del 28-3-1990
- Circolare · 28 mar 1990Circolare numero 79 del 28-3-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →