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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40106/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro probatorio di smartphone, PC, periferiche, titoli di credito, denaro contante e altri documenti in relazione al reato indicato all'art. 644 c.p.; il ricorrente deduce violazione di legge per insufficiente fumus commissi delicti (artt. 644 e 629), carenza di motivazione circa la necessità probatoria dell'acquisizione dei beni, e violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenzialità; invoca anche gli artt. 125, 253 e 324 cod. proc. pen.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, nel riesame del sequestro probatorio, il Tribunale deve valutare l'astratta sussistenza del reato (fumus commissi delicti) con riferimento all'idoneità degli elementi indicati a giustificare l'acquisizione dei beni per ulteriori indagini. La Corte ha ritenuto sufficienti, seppur sinteticamente motivate, le indicazioni provenienti da intercettazioni e dalle dichiarazioni delle persone offese, nonché la descrizione dei beni e delle finalità probatorie nel provvedimento impugnato. Perciò il provvedimento è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato (truffa o altra fattispecie richiamata nel provvedimento); la Corte ha valutato che sussistessero elementi indicativi del fumus per procedere al sequestro probatorio finalizzato all'acquisizione di prove.

  • art. 629 c.p.

    Articolo richiamato nella doglianza del ricorrente insieme all'art. 644; la Corte non ha ritenuto che l'eventuale richiamo a più fattispecie impedisse la verifica del fumus in sede di riesame del sequestro.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma procedurale invocata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni procedurali nella fase di sequestro; la Corte ha ritenuto tali censure non idonee a rendere inammissibile il ricorso.

  • art. 253 c.p.p.

    Disposizione procedurale citata dal ricorrente in tema di sequestro; la Corte ha ricordato il corretto parametro di valutazione del fumus e l'idoneità degli elementi prodotti.

  • art. 324 c.p.p.

    Norma relativa al riesame dei provvedimenti cautelari; il Collegio ha applicato il principio secondo cui il riesame del sequestro probatorio verifica l'astratta sussistenza del reato senza entrare nel merito dell'accusa.

  • art. 352 c.p.p.

    Disciplina del sequestro probatorio finalizzato all'assicurazione delle fonti di prova; la Corte ha richiamato questa normativa per giustificare il diverso grado di approfondimento richiesto rispetto al sequestro preventivo.

  • art. 355 c.p.p.

    Norma complementare sul sequestro e sulle finalità di acquisizione di elementi di prova; la decisione ha tenuto conto che l'istituto opera spesso in fase iniziale e richiede un diverso livello probatorio.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Citato come base per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; indica la procedura seguita per la trattazione del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate, numerose sentenze)

    N. 4496 del 1999 Rv. 214032, N. 19766 del 2003 Rv. 224882, N. 12118 del 2004 Rv. 228227, N. 44399 del 2004 Rv. 229899, N. 33873 del 2006 Rv. 234782, N. 15177 del 2011 Rv. 250300, N. 24589 del 2011 Rv. 250397, N. 15254 del 2015 Rv. 263053

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati che definiscono il parametro di verifica del fumus in sede di sequestro probatorio, confermando che non è richiesta la stessa robustezza probatoria del merito e che dati quali intercettazioni e dichiarazioni delle vittime possono essere idonei a giustificare il sequestro.

Massime di principio

  • In sede di riesame di un sequestro probatorio il giudice verifica l'astratta sussistenza del reato (fumus commissi delicti) con riferimento all'idoneità degli elementi a giustificare l'acquisizione dei beni, non pronunciandosi sul merito dell'accusa.
  • Elementi quali intercettazioni e dichiarazioni delle persone offese possono essere considerati sufficienti, in una valutazione sommaria, a giustificare il sequestro probatorio se rendono ragionevolmente probabile la commissione del reato.
  • Il provvedimento di sequestro deve indicare con chiarezza i beni da apprendere e le finalità probatorie perseguite: la mancanza di tale indicazione può essere censurata, ma censure generiche sulla motivazione possono risultare inammissibili se il provvedimento contiene comunque la descrizione delle esigenze probatorie.
  • Il controllo giudiziale deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e pertinenzialità; tuttavia, in fase iniziale delle indagini non è richiesto lo stesso grado di accertamento richiesto per misure cautelari più gravose.
  • Le impugnazioni che si limitano a contestazioni generiche o che non argomentano in modo specifico la mancanza del fumus rischiano di essere dichiarate inammissibili; è necessario mostrare in concreto perché gli elementi allegati non possano ragionevolmente giustificare il sequestro.

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