L.R. Marche 22/2001
Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nelle Marche concessione, autorizzazione, esercizio, vigilanza e finanziamenti di impianti di risalita, piste da sci e sistemi di innevamento programmato. Definisce tipologie, requisiti di sicurezza, servitù coattive, soccorso e sanzioni, prevedendo anche norme transitorie per l’adeguamento iniziale. Molti termini e obblighi transitori erano riferiti ai primi anni di applicazione ed oggi sono superati.
Impianti di trasporto a fune, piste da sci e innevamento programmato nelle Marche
Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dell’innevamento programmato nelle Marche
La legge regionale delle Marche disciplina in modo organico la realizzazione, l’esercizio, la vigilanza e il sostegno finanziario degli impianti di risalita, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato sul territorio regionale. Il testo mira a favorire lo sviluppo delle aree montane marchigiane, ponendo al centro sicurezza, compatibilità territoriale e tutela ambientale.
Finalità e ambito di applicazione
La Regione promuove lo sviluppo delle zone montane attraverso la realizzazione, riqualificazione, potenziamento e ammodernamento di:
- impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone;
- piste da sci;
- sistemi di innevamento programmato;
- strutture connesse agli impianti.
L’attività dei gestori di tali opere è riconosciuta come servizio pubblico di interesse generale per l’esercizio degli sport invernali e per lo sviluppo del turismo. Sono inoltre individuate finalità specifiche di miglioramento della sicurezza, ammodernamento tecnico, sistemazione ambientale, revisione degli impianti e realizzazione di opere accessorie, incluse le stabilizzazioni del terreno e i sistemi antivalanghe quando funzionali alla realizzazione degli impianti.
Compatibilità territoriale e definizioni generali
Le aree interessate da impianti di risalita e piste da sci devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico e non esposte, secondo ragionevoli previsioni, a frane e valanghe.
Ai fini della legge:
- non sono considerati impianti di risalita pubblici quelli usati esclusivamente dal proprietario, congiunti e ospiti occasionali, in modo gratuito e senza interessare proprietà o attività pubbliche;
- le aree sciabili attrezzate sono composte da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti integrati;
- i sistemi sciistici comprendono più aree sciabili attrezzate collegate tra loro da impianti o piste.
Nell’istruttoria dei progetti deve essere valutata la compatibilità tra le portate di impianti e piste esistenti o previste; in caso di incompatibilità la Giunta regionale può negare l’approvazione o imporre misure correttive.
Aree sciabili attrezzate: individuazione e effetti
L’individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata:
- dal Comune, se l’area ricade in un solo Comune;
- dalla Provincia, se l’area ricade in più Comuni della stessa Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati;
- dalla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore, se l’area ricade in più Province, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.
L’individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed è presupposto per la costituzione coattiva delle servitù connesse alla gestione dell’area, previo pagamento dell’indennità.
Impianti di risalita: tipologie, concessione e procedimento
Gli impianti di risalita sono ricondotti a varie tipologie, tra cui funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie, tappeti mobili e altri impianti riconosciuti e omologati dal ministero competente.
La costruzione e l’esercizio degli impianti di risalita per trasporto pubblico di persone sono soggetti a concessione. La competenza al rilascio è attribuita in via ordinaria al Comune interessato; in presenza di impianti che ricadono in più Comuni o più Province operano le regole di riparto previste dalla legge, con il coinvolgimento dell’ente territorialmente più rilevante. Per impianti realizzati dalla Regione o da enti locali, o di loro esclusiva proprietà, la concessione è rilasciata dall’ente proprietario, con parere favorevole del Comune interessato.
La domanda deve essere corredata dal progetto tecnico e dalla documentazione stabilita dalla Giunta regionale. L’ente competente:
- verifica la regolarità della domanda;
- espleta, se dovuta, la valutazione di impatto ambientale;
- acquisisce il nulla osta di sicurezza;
- approva il progetto e rilascia la concessione.
L’approvazione del progetto vale come dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.
La concessione deve indicare:
- classificazione dell’impianto;
- termini di inizio e ultimazione dei lavori;
- obblighi del concessionario;
- durata della concessione, che per impianti stabili coincide con la vita tecnica dell’impianto.
L’inizio lavori deve essere comunicato con almeno otto giorni di preavviso al Ministero competente e agli altri organi di sorveglianza.
La concessione può essere modificata in caso di variazioni sostanziali dell’impianto, incluse quelle che generano incompatibilità tra portata dell’impianto e caratteristiche delle piste. È inoltre previsto il potere di diniego o revoca per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.
Apertura al pubblico esercizio, esercizio e vigilanza degli impianti
Ultimati i lavori, l’impianto può aprire al pubblico solo dopo il nulla osta tecnico di sicurezza, rilasciato all’esito favorevole di verifiche e prove funzionali cui partecipano anche rappresentanti dell’ente concedente delegati dalla Regione.
Se è stato richiesto un finanziamento regionale, prima dell’apertura il concessionario deve presentare la documentazione amministrativa e contabile attestante il costo effettivo dell’investimento.
L’esercizio deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e regolarità del servizio e delle prescrizioni della concessione e del regolamento di esercizio. Per ogni impianto è previsto un direttore o responsabile dell’esercizio e personale adeguatamente preparato e abilitato; i relativi nominativi vanno comunicati all’ente concedente e al Ministero.
I concessionari devono esporre al pubblico tariffe, orari e regole di viaggio. Il direttore o responsabile tiene e aggiorna il registro delle verifiche e prove, da esibire alla vigilanza.
La vigilanza è svolta dall’ente concedente mediante personale tecnico abilitato con accesso libero alle strutture. Le irregolarità rilevate devono essere annotate nel registro; l’inosservanza delle prescrizioni può comportare la sospensione del pubblico esercizio.
Sospensione, decadenza, trasferimento e rinnovo della concessione
In caso di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni tecniche, l’ente concedente può adottare prescrizioni o sospendere la concessione fino a un anno.
La decadenza è dichiarata:
- dopo due violazioni degli obblighi rilevanti;
- se il concessionario interrompe il pubblico esercizio per oltre tre mesi, salvo forza maggiore.
La decadenza non dà diritto ad indennizzo; se deriva dalle ripetute violazioni, impedisce il rilascio di una nuova concessione allo stesso soggetto per il medesimo impianto.
In caso di cessazione della concessione, il concessionario deve ripristinare i luoghi e demolire le opere fuori terra secondo il progetto allegato alla domanda. È prevista anche la restituzione in pristino in caso di decadenza.
Il trasferimento della concessione è possibile, su richiesta degli interessati, se compatibile con l’interesse generale e con le finalità della concessione e se il subentrante assume tutti gli obblighi del precedente titolare. In caso di morte del concessionario, l’avente causa può chiedere il trasferimento entro sei mesi; per lo stesso periodo può continuare l’esercizio della linea previa dichiarazione di assunzione integrale degli obblighi. Decorso il termine senza richiesta, l’ente dichiara la decadenza.
Alla scadenza, il concessionario ha titolo preferenziale al rinnovo e può presentare domanda almeno sei mesi prima, anche proponendo modifiche. L’ente dispone il rinnovo, eventualmente riclassificando l’impianto e fissando nuova durata e termine per eventuali opere.
Piste da sci: definizione, categorie e autorizzazione
Le piste da sci sono superfici rese idonee, naturalmente o artificialmente, alla circolazione degli sciatori. Si distinguono in piste da discesa e piste da fondo.
Le piste da discesa comprendono campi scuola, piste facili, di media difficoltà, difficili e piste di collegamento, con criteri di pendenza e classificazione cromatica. Devono essere asservite a uno o più impianti di risalita e il progetto va approvato contestualmente a quello dell’impianto. Di norma non devono avere attraversamenti a livello con strade aperte al traffico invernale o con altri mezzi di risalita; se necessari, devono essere adottate misure di sicurezza.
Le piste da fondo sono disciplinate da requisiti tecnici specifici su assenza di ostacoli, larghezza, protezioni, attraversamenti e pendenza trasversale; anche per esse sono previste categorie per livello di difficoltà.
L’apprestamento di nuove piste, la modifica di quelle esistenti, le opere accessorie e l’esercizio sono subordinati ad autorizzazione. La competenza segue criteri analoghi a quelli degli impianti di risalita, con rilievo del Comune, della Provincia o della Provincia territorialmente più estesa in caso di pluralità di Province. La funzione provinciale è stata poi trasferita alla Regione nei casi indicati dalle modifiche successive.
Possono chiedere l’autorizzazione:
- per le piste da discesa, il concessionario dell’impianto di risalita;
- per le piste da fondo, il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato, enti pubblici interessati, loro consorzi, società partecipate da enti locali o titolari di altre infrastrutture turistiche.
La domanda deve essere accompagnata dal progetto tecnico in tre copie e dalla documentazione prevista dalla Giunta regionale.
Per le piste da discesa l’autorizzazione è rilasciabile solo se esistono impianti di risalita funzionalmente collegati; la durata è normalmente collegata a quella della concessione dell’impianto asservito.
Il provvedimento autorizzativo stabilisce obblighi, durata, tempi di esecuzione, prescrizioni di esercizio, manutenzione e soccorso. Deve prevedere l’apertura al pubblico solo in condizioni di sicurezza, la segnalazione delle condizioni di percorribilità e, se necessario, un tracciato dedicato allo snowboard. La segnaletica deve essere conforme alle norme UNI e internazionali.
L’autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità; il rilascio è subordinato a un deposito cauzionale affidato a un istituto di credito, commisurato al costo del ripristino dell’area in caso di chiusura definitiva. Gli interessi eccedenti l’inflazione sono corrisposti annualmente al titolare.
Obblighi del gestore delle piste e soccorso
Il gestore deve mantenere le caratteristiche e i requisiti tecnici della pista, batterla compatibilmente con le condizioni meteo, garantirne l’uso pubblico, chiuderla in caso di pericolo o non agibilità, curare l’agibilità in base alle condizioni di innevamento e predisporre un adeguato servizio di soccorso e di segnaletica.
Le piste non battute si considerano di norma non agibili. Durante il periodo di non esercizio devono essere mantenute stabilità dei terreni, copertura vegetativa e funzionalità dei drenaggi.
Quando vengono meno i requisiti di agibilità, il gestore deve segnalare la chiusura e, se il fatto è durevole, darne comunicazione all’ente autorizzante. In caso di estinzione o decadenza dell’autorizzazione, deve restituire i luoghi in pristino.
Per il soccorso sulle piste i gestori devono organizzare un servizio con attrezzature adeguate, svolto da personale dipendente, enti o associazioni specializzate, oppure personale specializzato di forze armate, polizia e vigili del fuoco.
La disciplina più recente istituisce presso la Giunta regionale l’Elenco degli operatori di primo soccorso piste da sci, valorizzando la figura degli operatori che prestano attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste. La Giunta adotta le disposizioni attuative per iscrizione, cancellazione, aggiornamento, pubblicazione, tesserino e validità.
Possono iscriversi i soggetti in possesso della qualificazione di “Operatore di primo soccorso su piste da sci”. Sono esclusi dalla disciplina dell’Elenco diversi soggetti già tenuti per legge a prestare soccorso, tra cui personale di cui all’articolo 29 del d.lgs. 40/2021, maestri di sci alpino, guide alpine-maestri di alpinismo, istruttori di sci alpinismo CAI, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e altri soggetti normativamente obbligati.
Gli iscritti devono essere coperti da polizza di responsabilità civile verso terzi, l’elenco è aggiornato annualmente entro il 30 novembre e la frequenza di aggiornamento è almeno triennale.
Revoca, decadenza e durata dell’autorizzazione delle piste
L’autorizzazione può essere revocata per ragioni di pubblico interesse che impongano la cessazione del pubblico esercizio della pista; la revoca comporta la cancellazione dal registro e non dà diritto a indennizzo.
La decadenza è dichiarata:
- se l’esercizio è sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive per iniziativa o fatto imputabile al gestore, salvo cause meteorologiche;
- se il gestore viola gli obblighi in materia di gestione, soccorso e sicurezza.
Per le piste da discesa la durata dell’autorizzazione coincide con quella della concessione dell’impianto di risalita; per le piste da fondo la durata è normalmente decennale.
La vigilanza è svolta mediante sopralluoghi periodici da personale tecnico abilitato dell’ente competente.
Innevamento programmato
I concessionari degli impianti di risalita, i gestori delle piste e i consorzi di operatori economico-turistici, pubblici e privati, possono realizzare sistemi di innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o sui terreni confinanti.
Il sistema comprende impianti, macchinari, attrezzature fisse e mobili e le opere per raccolta, accumulo e adduzione delle acque necessarie alla produzione e distribuzione della neve. Gli accessori non stabilmente infissi al suolo devono essere rimossi al termine di ogni stagione invernale.
Norme comuni: registro, assicurazione, servitù, urgenza e sostegno finanziario
Presso ogni Provincia è istituito un registro pubblico degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel territorio, articolato in due sezioni. Vi sono iscritti dati identificativi, condizioni di concessione o autorizzazione, caratteristiche tecniche, località del tracciato, soggetti responsabili e successive modifiche o vicende estintive.
Gli enti competenti devono comunicare i dati alla Provincia per l’inserimento nel registro; la disciplina successiva ha trasferito alla Regione le funzioni provinciali relative alla tenuta del registro nei casi previsti.
Il rilascio della concessione e dell’autorizzazione è subordinato all’esistenza di adeguata copertura assicurativa per infortuni o danni connessi all’utilizzo degli impianti e delle piste.
Gli impianti di risalita, i manufatti per le piste, gli impianti fissi di innevamento e le strutture direttamente funzionali sono qualificati come opere di interesse generale ed esenti dai contributi concessori.
I titolari di concessioni e autorizzazioni che non dispongano dei terreni necessari possono ottenere servitù coattive per opere di sbancamento, accessi, condotte, difese, passaggio degli sciatori e degli impianti, inibizione di accessi incompatibili e apposizione di cartelli e dispositivi di sicurezza. Le servitù hanno la durata della concessione o autorizzazione cui si riferiscono.
In caso di pericolo immediato derivante da situazioni ambientali o climatiche, i Sindaci possono disporre la chiusura temporanea di impianti e piste.
Sul piano finanziario la Regione può concedere finanziamenti agli esercenti o proprietari, pubblici e privati, di piste da sci, sistemi di innevamento e impianti di risalita. Sono previste convenzioni con istituti di credito, fondi di garanzia e fideiussioni regionali. La misura dei contributi, gli indicatori di accesso e i criteri applicativi sono definiti dalla Giunta regionale.
Gli interventi finanziabili comprendono, tra gli altri:
- costruzione e rifacimento di impianti;
- manutenzione, revisioni e ammodernamenti;
- opere accessorie;
- ripristino ambientale;
- innevamento programmato;
- mezzi battipista e attrezzature per piste;
- realizzazione, ampliamento e miglioramento delle piste;
- reti antivento;
- sistemi tecnologici di emissione e controllo dei titoli di transito.
I finanziamenti possono essere concessi anche per acquisti in leasing finanziario.
Norme di comportamento degli utenti e sanzioni
La disciplina successiva introduce regole di comportamento per gli utenti delle aree sciabili attrezzate, ferme restando le norme della legge statale n. 363/2003. Gli utenti devono agire senza creare pericolo, adeguare velocità e condotta a pista, capacità e condizioni ambientali, effettuare sorpassi solo in sicurezza, prestare assistenza in caso di incidente, rispettare segnaletica e disposizioni del gestore, fornire generalità quando necessario per i controlli, usare attrezzi adeguati alla pratica sportiva e, per gli sciatori alpini e snowboarder minori di 14 anni, indossare il casco.
Sono previste regole specifiche anche per chi pratica fuori pista o sci alpinismo; in caso di rischio valanghe, gli sci alpinisti devono munirsi di sistemi elettronici idonei a facilitare il soccorso.
Le sanzioni amministrative sono differenziate per tipologia di violazione; la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione e l’introito delle somme spettano ai Comuni, salvo quanto previsto dalla legge statale.
Disposizioni transitorie, attuative e finanziarie
La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, doveva definire la documentazione tecnica per le domande, le priorità e i criteri di valutazione, l’ammontare e la durata dei contributi e le modalità di convenzionamento con gli istituti di credito.
Dal secondo anno successivo all’entrata in vigore e poi ogni due anni, la Giunta deve presentare una relazione complessiva sul sistema regionale degli impianti e sugli interventi attuati.
Entro due anni dall’entrata in vigore, i concessionari e gestori dovevano trasmettere una relazione tecnica sullo stato degli impianti e delle piste; entro sei mesi l’ente competente doveva censire gli impianti conformi, iscriverli nei registri e rilasciare l’autorizzazione al pubblico esercizio, oppure comunicare la non conformità. I soggetti titolari di impianti o piste non conformi avevano poi dodici mesi dalla comunicazione per presentare i progetti di adeguamento; in caso di inosservanza o mancata approvazione dei progetti, era prevista la chiusura.
La copertura finanziaria della legge è assicurata annualmente, a decorrere dal 2002, con la legge di bilancio regionale.
Profili di attualità e utilità pratica
La disciplina sostanziale su concessioni, autorizzazioni, sicurezza, responsabilità e finanziamenti resta il nucleo ancora utile della legge, ma alcune previsioni iniziali di adeguamento e censimento erano legate ai primi anni di applicazione e risultano oggi storicamente superate. Le competenze amministrative previste per Province e registri sono state inoltre oggetto di successivi trasferimenti alla Regione in specifici ambiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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