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Legge

L.R. Marche 20/2001

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione.

Normativa regionaleL.R. Marche 20/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplinava l’organizzazione e il personale della Regione, ma il testo consolidato risulta oggi integralmente abrogato, salvo la previsione transitoria dell’art. 40, comma 15, che mantiene efficacia per il personale ivi individuato. Le norme precedenti non sono più applicabili nella realtà operativa.

Organizzazione e personale della Regione

Organizzazione e personale della Regione

La legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, recava norme in materia di organizzazione e di personale della Regione. Nel testo consolidato fornito, la disciplina è però in larga parte cessata di efficacia per effetto di successive abrogazioni, sicché oggi resta sostanzialmente rilevante solo una previsione transitoria specifica.

Stato di vigenza e obsolescenza della disciplina

L’impianto originario della legge è stato progressivamente abrogato nel tempo, fino all’abrogazione della quasi totalità degli articoli e dei capi da parte della l.r. 30 luglio 2021, n. 18. Sono inoltre indicate ulteriori abrogazioni parziali o puntuali intervenute nel 2003, 2005, 2007 e 2010. In termini pratici, la legge è da considerarsi ormai obsoleta per l’uso applicativo ordinario, perché non contiene più una disciplina attiva di organizzazione o personale, salvo il residuo disposto transitorio.

Residuo regime transitorio

L’unico contenuto espressamente mantenuto in efficacia riguarda l’art. 40, comma 15. Tale disposizione stabilisce che continuano a produrre efficacia nei confronti del personale ivi individuato le disposizioni contenute nell’articolo 69 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42.

Effetti pratici della disciplina residua

La legge non appare più idonea a regolare in via generale l’organizzazione amministrativa o il rapporto di lavoro del personale regionale, poiché le norme di settore risultano abrogate. L’operatività residua è limitata al solo personale richiamato dal comma 15 dell’art. 40, nei limiti della disciplina ivi richiamata.

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