Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 28/2001

Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche.

Normativa regionaleL.R. Marche 28/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la classificazione acustica comunale, i piani di risanamento, le deroghe per attività temporanee, i controlli, le sanzioni e i contributi per ridurre il rumore. Prevede termini originari ormai ampiamente scaduti per gli adempimenti comunali e regionali, nonché stanziamenti riferiti al solo anno 2001.

Tutela dall’inquinamento acustico nella Regione Marche

Tutela dall’inquinamento acustico nella Regione Marche

La legge regionale detta la disciplina per la tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico nel territorio marchigiano, in attuazione della legge quadro n. 447/1995. Regola la zonizzazione acustica comunale, i piani di risanamento, le deroghe per attività temporanee, i contributi economici e i controlli.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento mira a migliorare la qualità della vita attraverso la prevenzione e riduzione dell’inquinamento acustico. L’intera disciplina opera esclusivamente nella Regione Marche e si coordina con i principi e gli strumenti della normativa statale in materia.

Classificazione acustica del territorio comunale

I Comuni devono classificare il proprio territorio ai fini dell’applicazione dei valori limite di emissione, dei valori di attenzione e del perseguimento dei valori di qualità.

  • I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quelli con popolazione fino a 30.000 abitanti devono provvedere, rispettivamente, entro un anno ed entro due anni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’atto della Giunta regionale previsto dalla legge.
  • La classificazione può essere effettuata anche in forma associata.
  • Il territorio va suddiviso nelle sei classi acustiche previste dalla legge, dalle aree particolarmente protette alle aree esclusivamente industriali.
  • Devono essere indicate anche le aree da destinare a spettacoli o manifestazioni temporanee, mobili o all’aperto.

La legge prevede una specifica disciplina di compatibilità tra aree contigue: non è consentito il contatto tra zone con differenza superiore a 5 dBA, salvo il ricorso ai piani di risanamento quando ciò non sia evitabile nelle aree già urbanizzate.

Criteri di classificazione e rapporti tra Comuni limitrofi

Nella delimitazione delle aree i Comuni devono evitare che le immissioni sonore della zona più rumorosa impediscano il rispetto dei limiti della zona più tutelata, prevedendo ove necessario fasce di transizione idonee al decadimento del rumore. Per i territori di Comuni confinanti:

  • la classificazione avviene previa intesa tra gli enti;
  • in caso di mancato accordo decide la Provincia competente;
  • se i Comuni appartengono a Province diverse, la classificazione è disposta dalle Province previa intesa.

Per le aree destinate a spettacoli o manifestazioni temporanee il Comune deve valutare l’impatto acustico complessivo, tenendo conto della vicinanza di abitazioni o strutture sensibili, della capienza, dell’ampiezza dell’area, del tipo di spettacoli e dell’uso previsto.

Procedura di approvazione della classificazione acustica

L’atto di classificazione è adottato dal Consiglio comunale e segue un procedimento partecipativo e di concertazione tecnica.

  • Deposito presso la segreteria comunale per 60 giorni con pubblicazione di avviso all’albo.
  • Presentazione di osservazioni da chiunque entro il termine di deposito.
  • Trasmissione contestuale ad ARPAM e ai Comuni confinanti per i pareri, da rendere entro 60 giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole.
  • Approvazione finale del Consiglio comunale tenendo conto di osservazioni e pareri.
  • Trasmissione alla Regione e alla Provincia entro i 30 giorni successivi.

I Comuni già dotati di classificazione acustica devono adeguarla entro sei mesi alle prescrizioni della legge, seguendo il medesimo procedimento.

Poteri della Giunta regionale e supporto tecnico

La Giunta regionale è chiamata a stabilire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una serie di criteri attuativi, tra cui:

  • principi e criteri direttivi per la classificazione acustica;
  • criteri per la documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico;
  • modalità di controllo in sede edilizia e autorizzativa;
  • ulteriori criteri per i piani di risanamento acustico;
  • elementi minimi per i piani di risanamento volontario delle imprese;
  • criteri per l’individuazione di aree di interesse storico-archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
  • criteri per eventuali limiti inferiori rispetto a quelli statali in classe I;
  • criteri di priorità per le bonifiche acustiche;
  • indirizzi per l’uso coordinato degli strumenti di promozione, ricerca e sviluppo tecnologico;
  • interventi ammissibili a contributo, modalità di accesso e controlli;
  • criteri per le deroghe.

L’atto deve essere preceduto dal parere della Commissione consiliare competente.

Intervento sostitutivo regionale

Se il Comune rimane inerte nella classificazione acustica, la Regione provvede previa diffida e nomina di un commissario ad acta. Le spese dell’intervento sostitutivo restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Effetti sulla pianificazione urbanistica

Nella formazione di nuovi strumenti urbanistici, revisioni o varianti, la destinazione d’uso delle aree deve essere stabilita in coerenza con la classificazione acustica, a pena di nullità degli strumenti stessi. La finalità è prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente.

Valutazioni acustiche per nuovi impianti e infrastrutture

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale e per quelli ricompresi nell’articolo 8 della legge n. 447/1995, il proponente deve presentare al Comune una valutazione di impatto acustico o una valutazione previsionale del clima acustico, secondo le modalità regionali.

  • Per opere ricadenti in parchi o aree protette regionali, il Comune acquisisce il parere di ARPAM.
  • Le misure tecniche necessarie per prevenire o ridurre le emissioni sonore vengono inserite come atto d’obbligo nel provvedimento concessorio o autorizzativo.

Piani di risanamento acustico comunali

Quando sono superati i valori di attenzione o si verifica l’ipotesi di incompatibilità acustica prevista dalla legge, i Comuni devono adottare entro un anno dalla classificazione acustica i piani di risanamento acustico comunali (PRAC). I PRAC devono coordinarsi con il piano urbano del traffico e con gli altri piani ambientali vigenti e contenere almeno:

  • tipologia ed entità dei rumori, comprese le sorgenti mobili;
  • zone da risanare, numero degli interventi e stima della popolazione interessata;
  • soggetti tenuti all’intervento, individuati tra i titolari dell’attività che genera la sorgente sonora;
  • priorità, modalità e tempi del risanamento;
  • stima degli oneri finanziari e delle risorse necessarie;
  • eventuali misure cautelari urgenti per tutela ambientale e sanitaria.

La procedura di approvazione segue quella prevista per la classificazione acustica. In caso di inerzia comunale e presenza di gravi problemi di inquinamento acustico rilevati da ARPAM, anche su richiesta di associazioni o comitati, il piano può essere redatto secondo il meccanismo sostitutivo previsto dalla legge statale, con spese a carico del Comune inadempiente.

I PRAC possono essere adottati anche da Comuni diversi da quelli obbligati, per perseguire migliori livelli di qualità urbana. Nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli in cui si è verificato il superamento dei valori di attenzione, il Sindaco deve presentare al Consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico, da trasmettere poi a Regione e Provincia.

Le prescrizioni del PRAC sono vincolanti per tutti i soggetti che esercitano attività generatrici di inquinamento acustico.

Risanamento volontario delle imprese

Le imprese che rilevino il superamento dei limiti fissati dalla zonizzazione comunale possono presentare, entro sei mesi dall’approvazione della classificazione, un piano di risanamento acustico volontario (PRAV).

  • Il PRAV deve indicare modalità di adeguamento e tempi, comunque non superiori a 30 mesi dalla presentazione.
  • Il Comune si pronuncia entro 120 giorni dal ricevimento, sentita ARPAM.
  • Se occorrono integrazioni o modifiche, il termine si sospende e riprende dalla nuova presentazione.
  • Decorso inutilmente il termine, il PRAV si intende approvato.
  • Se il Comune prescrive modifiche, il piano deve essere realizzato secondo tali indicazioni.
  • Durante l’attuazione sono possibili modifiche tecnologiche, da approvare con la medesima procedura.
  • L’avvenuto adeguamento va comunicato entro 30 giorni a Comune e ARPAM.
  • Le imprese che non presentano il PRAV devono adeguarsi ai limiti entro sei mesi dall’approvazione della zonizzazione.

Risanamento delle infrastrutture di trasporto

Per le infrastrutture di trasporto di interesse regionale e locale, la Giunta regionale deve fissare i criteri per i piani di abbattimento e contenimento del rumore e per i tempi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi di risanamento. Può inoltre stipulare intese e accordi con società ed enti gestori delle infrastrutture per migliorare l’efficacia degli interventi e individuare le migliori tecnologie di mitigazione acustica. Per le infrastrutture di interesse nazionale la Regione concorre alla definizione di priorità e criteri secondo la normativa statale.

Piano regionale triennale di bonifica acustica

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il piano triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico. Il piano definisce:

  • obiettivi di qualità;
  • priorità degli interventi di risanamento;
  • risorse finanziarie;
  • criteri e modalità di finanziamento.

Competenze delle Province e funzioni di monitoraggio

Le Province, avvalendosi di ARPAM, svolgono funzioni di monitoraggio e conoscenza del fenomeno acustico, tra cui:

  • campagne periodiche di monitoraggio;
  • analisi dei dati e valutazione degli effetti del rumore;
  • creazione e aggiornamento della banca dati rumore provinciale, compatibile con il sistema informatico regionale;
  • trasmissione dei dati alla Regione e ai Comuni interessati;
  • diffusione e pubblicità dei dati ai cittadini;
  • gestione dei sistemi di monitoraggio dell’inquinamento acustico sul territorio provinciale;
  • funzioni di controllo in ambiti territoriali che interessano più Comuni, e coordinamento tra Province se l’ambito ricade in più circoscrizioni;
  • verifica dell’effettivo conseguimento dei benefici derivanti dagli interventi di risanamento.

Controlli e vigilanza

La Provincia esercita, tramite ARPAM, le funzioni di controllo e vigilanza per l’attuazione della legge nel proprio territorio e può ordinare misure temporanee di contenimento o riduzione delle emissioni sonore, anche con inibizione parziale o totale di determinate attività.

Il Comune, avvalendosi di ARPAM o di personale qualificato di altre pubbliche amministrazioni, verifica il rispetto:

  • delle prescrizioni sul contenimento del rumore da traffico veicolare e sorgenti fisse;
  • della disciplina sul rumore da macchine rumorose e attività all’aperto;
  • della disciplina tecnica applicabile alle autorizzazioni previste dalla legge quadro;
  • delle ulteriori disposizioni richiamate dalla legge regionale.

Resta in ogni caso garantito il rispetto della disciplina statale sulla tutela dai rumori esterni e abitativi.

Deroghe per attività temporanee e particolari attività operative

I Comuni possono rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e spettacoli temporanei o mobili, quando siano impiegati macchinari rumorosi, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale.

  • Il Comune stabilisce durata della deroga e prescrizioni per minimizzare il disturbo.
  • Per attività di igiene del suolo, spazzamento e raccolta/compattamento dei rifiuti, e per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private, i Comuni possono prevedere deroghe con regolamento, ma non per impianti installati permanentemente.
  • Le attività agricole temporanee e stagionali svolte con macchinari mobili conformi alle norme tecniche di omologazione si considerano comunque autorizzate.

Convenzioni e collaborazione con enti di ricerca

Per sviluppare le attività finalizzate alla tutela dall’inquinamento acustico, il Presidente della Giunta regionale può stipulare convenzioni triennali con enti di ricerca e università. Le convenzioni devono definire obiettivi, tempi di attuazione e previsioni di spesa dei progetti e non possono superare complessivamente il 10% degli stanziamenti previsti dalla legge.

Contributi e incentivi economici

La legge prevede contributi in conto capitale per favorire interventi di riduzione del rumore. Per l’edilizia possono essere concessi contributi per l’uso di materiali fonoassorbenti e fonoisolanti:

  • misura minima del 20% della spesa ammissibile;
  • misura massima del 40% della spesa ammissibile e documentata.

Sono previsti anche contributi, fino al 30% della spesa ammissibile preventivata, per il contenimento dei rumori prodotti da fonti fisse nei settori industriale, artigianale e terziario, nonché per mezzi e strutture di trasporto.

Se l’accertamento finale ha esito negativo, la Regione revoca in tutto o in parte il contributo e recupera le somme erogate con interessi, destinando le somme recuperate e i fondi residui agli interventi non ancora eseguiti.

Progettazione, requisiti acustici degli edifici e certificazione

Nei nuovi impianti, lavori e infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure di contenimento del rumore. Nella ristrutturazione, nel recupero edilizio e nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici.

I progetti devono essere corredati da certificato acustico rilasciato da tecnico competente.

  • In caso di compravendita o locazione, il certificato deve essere portato a conoscenza dell’acquirente o del locatario.
  • Il proprietario o il locatario possono chiedere al Comune la certificazione dell’immobile; il Comune nomina un tecnico competente e le spese sono a carico del richiedente.
  • Il certificato ha validità di 10 anni, salvo modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d’uso.
  • Se acquirente o conduttore riscontra difformità, deve denunciarle al Comune entro 6 mesi dalla constatazione, pena la decadenza dal diritto al risarcimento del danno verso committente o proprietario.

Controlli su edifici, impianti e opere

Il Comune verifica l’osservanza delle prescrizioni relative ai contributi e ai requisiti acustici sia in corso d’opera sia entro un anno dalla fine lavori dichiarata.

  • La verifica può essere richiesta anche dall’acquirente o dal conduttore, a spese del committente.
  • Se emerge difformità in corso d’opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.
  • Se la difformità riguarda opere terminate, il Sindaco ordina le modifiche necessarie a carico del proprietario.
  • Nei casi di sospensione o di ordine di adeguamento, il Sindaco fissa un termine per la regolarizzazione; l’inosservanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa.

Pubblicità e informazione

La Regione istituisce uno sportello aperto al pubblico, d’intesa con operatori del settore, enti e associazioni, per informare sulle disposizioni della legge e sulle caratteristiche e commercializzazione di materiali per le abitazioni e l’uso domestico.

Sanzioni

La violazione delle disposizioni regionali, provinciali e comunali attuative della legge è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000. In caso di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione:

  • oltre alla sanzione pecuniaria, il responsabile deve porre in essere le azioni di risanamento;
  • in caso di reiterazione della medesima violazione entro 120 giorni dalla precedente contestazione, può essere revocato il provvedimento amministrativo abilitante l’esercizio dell’attività, se previsto.

Per l’irrogazione delle sanzioni si applica la disciplina regionale sulle sanzioni amministrative.

Disposizioni finanziarie e attualità della disciplina

La legge autorizza per il solo anno 2001 una spesa di lire 200 milioni, con copertura a valere sul bilancio regionale 2001 e, per gli anni successivi, sulle ordinarie risorse di bilancio e sui tributi propri regionali. Sono inoltre previsti specifici capitoli di spesa per i contributi ai Comuni.

Ai fini pratici, il provvedimento contiene numerosi termini iniziali riferiti al 2001-2007, ampiamente scaduti. La disciplina di pianificazione, controllo e contributi resta come quadro normativo, ma molte scadenze originarie e gli stanziamenti puntuali hanno ormai esaurito la loro efficacia operativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.