R.R. Marche 2/2001
Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione indicata, le condizioni di detenzione degli animali d’affezione, la gestione di canili, rifugi e gattili, l’anagrafe canina e i compiti di AUSL, Province e Comuni nella prevenzione del randagismo. Prevede obblighi di microchip, regole su cattura, osservazione, adozione e controlli, oltre a contributi regionali ai Comuni. Molte disposizioni sono operative da novembre 2001 e alcune hanno termini di adeguamento già scaduti.
Norme su detenzione, ricoveri e anagrafe degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo
Attuazione della disciplina regionale su animali d’affezione e randagismo
Il regolamento detta, per la Regione cui si riferisce, le regole applicative della legge regionale n. 10 del 1997 in materia di animali da affezione, canili, rifugi, gattili, anagrafe canina e prevenzione del randagismo. La disciplina è costruita per incidere su detenzione privata, strutture di ricovero, controlli sanitari e riparto di compiti tra Comuni, AUSL, Province e associazioni.
Requisiti per la detenzione degli animali da affezione
La detenzione dei cani e degli altri animali da affezione deve garantire benessere, igiene e adeguate condizioni ambientali. I cani tenuti all’aperto devono poter ripararsi dal sole e dalle intemperie, con cuccia ben coibentata e impermeabilizzata; lo spazio occupato stabilmente deve restare in buone condizioni igieniche.
Per i cani tenuti prevalentemente in spazi delimitati è richiesta un’area di almeno 8 mq per capo adulto; se vi sono locali di ricovero con cucce, questi devono essere aperti verso l’esterno per assicurare luce e aerazione, e al cane deve essere garantita quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente. È vietata la detenzione alla catena; solo se necessaria, la catena deve essere mobile, dotata di due moschettoni girevoli e di fune di scorrimento di almeno cinque metri.
L’alimentazione deve essere quotidiana, in ciotole idonee, e adeguata per quantità e qualità a specie, età e condizioni fisiologiche. L’acqua deve essere sempre disponibile. In presenza di patologie i cani devono essere curati da veterinari. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da creare problemi igienico-sanitari o pregiudicare il loro benessere.
Gestione dei canili e dei rifugi
La cattura dei cani vaganti o randagi deve avvenire con metodi indolori e senza danno per l’animale. Il servizio spetta al personale delle AUSL, da mettere a disposizione con reperibilità 24 ore su 24, con possibile avvalimento di operatori competenti formati mediante i progetti provinciali.
I cani catturati devono essere trasferiti immediatamente a un canile pubblico per osservazione sanitaria, registrazione segnaletica, identificazione con microchip e avviso al proprietario, se esistente. Dopo l’osservazione sanitaria si eseguono, a cura e spese del servizio veterinario AUSL, gli interventi di profilassi: sverminazione polivalente e vaccinazioni contro cimurro, parvovirosi, leptospirosi ed epatite infettiva. Il periodo di osservazione dura al massimo quindici giorni, salvo motivate patologie in atto; i cani senza proprietario sono poi destinati ai rifugi o affidati ai privati richiedenti.
I titolari di canili e rifugi devono segnalare preventivamente al servizio veterinario i casi di affidi plurimi, per verificare il rispetto dei requisiti di detenzione. Le amministrazioni locali possono introdurre incentivi all’adozione o all’affidamento, ma non in denaro: sono ammessi assistenza veterinaria convenzionata, fornitura di alimenti o altri servizi.
All’atto di adozione o affidamento deve essere compilata una scheda in triplice copia. Nei canili e rifugi il pasto e l’acqua devono essere sempre adeguati e disponibili. Le strutture devono essere autorizzate, sottoposte a vigilanza veterinaria con sopralluoghi almeno trimestrali e devono accogliere solo cani già registrati e identificati con microchip. La custodia temporanea a pagamento di cani e gatti di proprietà deve avvenire in reparti separati.
Le spese di mantenimento quotidiano degli animali catturati, a carico dei Comuni, sono fissate entro limiti minimo e massimo dalla Giunta regionale con provvedimento da adottare entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento. Comuni e Comunità montane che dispongono di canili o rifugi devono affidarne prioritariamente la gestione ad associazioni o enti senza scopo di lucro iscritti all’albo regionale. I gestori devono trasmettere relazioni semestrali sullo svolgimento dell’attività.
Nei canili e rifugi deve essere tenuto un registro di carico e scarico aggiornato, con annotazione di stato segnaletico, ingresso, nascita o provenienza, interventi veterinari, microchip o tatuaggio e cessione. È vietata la cessione di cani e gatti catturati per sperimentazione o manifestazioni violente. La soppressione eutanasica prevista dalla legge regionale deve essere preceduta da anestesia profonda.
Requisiti strutturali dei canili e rifugi
I canili e rifugi destinati a custodia, mantenimento o allevamento dei cani devono rispettare requisiti minimi ulteriori rispetto alla legge regionale. La capacità massima complessiva del singolo impianto è di 400 capi.
I box devono essere individuali o collettivi, con parte coperta e cucce coibentate e impermeabilizzate, e parte scoperta; la superficie minima complessiva è di 8 mq per il primo capo adulto e aumenta di 4 mq per ciascun capo successivo. Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio e i pianali delle cucce devono essere in plastica o listelli di legno. Sono richiesti approvvigionamento idrico efficiente, sistema di scarico a norma, pulizia e almeno trimestrali disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni, oltre a recinzione idonea, cortile recintato per la sgambatura quotidiana, limite massimo di 4 cani per box e locale per detergenti e attrezzature.
Il reparto di isolamento deve avere capienza pari al 5% della struttura complessiva. I locali cucina e deposito alimenti devono avere superfici facilmente lavabili. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati senza previa osservazione sanitaria. Il servizio veterinario AUSL provvede, a propria cura e spese, annualmente alla profilassi veterinaria e agli interventi necessari per il benessere animale. Sono previste anche convenzioni tra AUSL e Facoltà di Medicina Veterinaria per l’assistenza sanitaria.
Le strutture già esistenti dovevano adeguarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Gattile e accoglienza dei gatti
Le strutture previste dalla legge regionale per i gatti devono avere sezioni ampie per l’accoglienza e la cura temporanea di cuccioli, gatti malati e sterilizzati. Altre sezioni, adeguate al benessere animale, sono riservate ai soggetti non reintegrabili nelle colonie per accertati problemi fisici.
Comuni e Comunità montane dovevano realizzare o adeguare tali strutture entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Orari di apertura e accesso alla vigilanza
Canili, gattili e rifugi pubblici e privati devono garantire un orario di apertura al pubblico idoneo a favorire le adozioni e la trasparenza delle condizioni di mantenimento degli animali. Gli organi deputati alla vigilanza e al controllo hanno libero accesso a canili, gattili, rifugi, allevamenti e strutture di vendita, pubbliche e private.
I Comuni, con le associazioni animaliste e i responsabili delle strutture, devono stabilire e rendere pubblico l’orario giornaliero di apertura entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento.
Scheda segnaletica e anagrafe canina informatizzata
La scheda segnaletica prevista dalla legge regionale deve essere compilata in triplice copia: una resta presso la AUSL e due sono consegnate al proprietario o detentore.
I servizi veterinari delle AUSL sono responsabili della tenuta e dell’aggiornamento dell’anagrafe canina informatizzata. In sostituzione del tatuaggio devono dotarsi di attrezzature per l’inserimento sottocutaneo del microchip, nella regione sinistra del collo, e di lettori di microchip. Le AUSL provvedono all’approvvigionamento di microchip, lettori e altro materiale necessario secondo le specifiche del Ministero della sanità.
L’applicazione del microchip può essere effettuata, oltre che dalle AUSL, anche da veterinari delle società cinofile, associazioni di protezione degli animali o liberi professionisti convenzionati con la AUSL competente e previo pagamento della tariffa regionale. Nei cuccioli il microchip deve essere inserito entro il terzo mese di vita. I soggetti che svolgono funzioni di vigilanza devono dotarsi di lettori ottici di microchip. La tariffa per l’identificazione con microchip è determinata dalla Giunta regionale.
Registri degli allevatori e obblighi nelle vendite
Gli allevatori o detentori di cani o gatti a scopo di commercio devono rispettare i principi di benessere animale e le esigenze igienico-sanitarie stabiliti dalla legge regionale e dal regolamento.
Per i cani a scopo di commercio è obbligatorio tenere un registro di carico e scarico vidimato dalla AUSL, con data di acquisto o nascita, dati della femmina fattrice, stato segnaletico, numero di tatuaggio o microchip, data di cessione o morte e generalità del destinatario. Devono inoltre essere tenute due copie della scheda segnaletica da esibire in occasione di mostre o manifestazioni.
In caso di vendita, una copia della scheda deve essere consegnata all’acquirente e la copia della vendita o cessione deve essere trasmessa alla propria AUSL e a quella del nuovo proprietario entro quindici giorni.
Albo regionale delle associazioni e obblighi di relazione
Presso il servizio veterinario regionale è istituito l’albo regionale delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività di prevenzione del randagismo e tutela del benessere animale.
Per l’iscrizione è necessario presentare atto costitutivo e statuto. Possono iscriversi anche le associazioni già presenti nel registro regionale del volontariato, sezione sanità e igiene produzione animale. Le associazioni iscritte devono inviare entro novembre di ogni anno una relazione sull’attività svolta; in caso di impossibilità al perseguimento delle finalità, il servizio veterinario regionale può disporre la cancellazione dall’albo.
Contributi regionali ai Comuni
La Regione concede contributi ai Comuni per adempiere ai compiti previsti dalla legge regionale in materia di canili, rifugi e prevenzione del randagismo. Il criterio di riparto è il numero dei cani ospitati nelle strutture pubbliche e private.
Le modalità e i termini per presentare domanda sono comunicati dal dirigente del servizio veterinario regionale con avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Controllo delle colonie feline
Fatte salve le specifiche previsioni della legge regionale, l’AUSL, in collaborazione con le associazioni di volontariato iscritte all’albo e con le guardie zoofile, deve procedere ogni sei mesi al censimento delle colonie feline presenti nel territorio.
Per prevenire o limitare problemi sanitari, i gatti liberi devono essere sottoposti a sterilizzazione e alle cure veterinarie necessarie in caso di zoonosi. Tali interventi sono a cura e spese del servizio veterinario AUSL.
Compiti delle Province
Le Province convocano ogni sei mesi Comuni, AUSL, associazioni iscritte all’albo e altri soggetti previsti dalla legge regionale per verificare lo stato di attuazione della normativa; devono poi redigere una relazione per la Giunta regionale e per tutti i partecipanti.
Le Province promuovono corsi di formazione almeno biennali. Nell’attività di vigilanza e controllo in ambito extraurbano collaborano alla cattura dei cani inselvatichiti secondo le modalità previste per la cattura dei randagi e controllano l’iscrizione all’anagrafe canina dei cani vaganti e il benessere animale, riferendo alla AUSL competente.
Abrogazioni
Il regolamento abroga i precedenti regolamenti regionali 19 maggio 1998, n. 49, e 21 maggio 1999, n. 53.
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