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Legge

L.R. Marche 27/2001

Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Marche promuove il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati, l’elaborazione dei piani territoriali degli orari comunali e la costituzione/sostegno delle banche dei tempi. Prevede contributi regionali ai Comuni, criteri di priorità, formazione del personale e norme finanziarie inizialmente riferite al 2001; abroga la l.r. 20/1992.

Coordinamento dei tempi delle città e banche dei tempi

Coordinamento dei tempi delle città e promozione delle banche dei tempi

La legge disciplina, per la Regione Marche, politiche di organizzazione dei tempi urbani e di valorizzazione del tempo come risorsa di solidarietà sociale. Il provvedimento attua la legge n. 53/2000 e si inserisce nel quadro delle competenze regionali e comunali sul coordinamento degli orari dei servizi.

Finalità generali

La Regione promuove la riorganizzazione dei tempi di lavoro, cura, formazione, relazione, cultura e svago, per favorire un maggiore autogoverno del tempo di vita. Sostiene inoltre l’armonizzazione degli orari di funzionamento della città, il coordinamento tra servizi pubblici e privati, la valorizzazione del tempo per fini solidaristici e le pari opportunità, anche attraverso una diversa organizzazione del lavoro e un migliore equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

Compiti della Regione

Per perseguire tali finalità, la Regione:

  • adotta misure per migliorare la funzionalità dei propri servizi e di quelli degli enti pubblici dipendenti, favorendo il coordinamento degli orari di servizi pubblici e privati;
  • stabilisce i criteri per l’elaborazione e l’adozione dei piani territoriali degli orari da parte dei Comuni;
  • definisce criteri e modalità per concedere finanziamenti ai Comuni per i piani territoriali degli orari e per la costituzione, promozione e sostegno delle banche dei tempi;
  • promuove attività di qualificazione e riqualificazione del personale impegnato nella progettazione e nella riorganizzazione dei servizi.

Piani territoriali degli orari: contenuti e criteri

I Comuni, nell’elaborare il piano territoriale degli orari, devono considerare esigenze di utenza e organizzazione dei servizi sul territorio. In particolare il piano deve tener conto di:

  • articolazione degli orari di apertura al pubblico in relazione alle esigenze di residenti, lavoratori e utenti del territorio;
  • ampliamento o differenziazione delle fasce orarie degli uffici e dei servizi con sportello;
  • efficienza dei servizi e riduzione dei tempi per l’utenza, anche tramite informatizzazione e disponibilità di informazioni durante gli orari di chiusura;
  • coordinamento degli orari dei servizi commerciali, turistici, professionali, formativi, culturali e del tempo libero;
  • mobilità urbana alternativa all’auto privata, compresi progetti casa-lavoro;
  • armonizzazione di orari e frequenza del trasporto pubblico;
  • miglioramento dell’accessibilità e fruibilità degli spazi urbani;
  • più ampia fruizione di biblioteche, musei ed enti culturali, anche con aperture serali e prolungamento settimanale.

Contributi regionali per i piani territoriali degli orari

La Regione eroga annualmente contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani territoriali degli orari, entro il limite massimo del 50% della spesa autorizzata. Sono considerati prioritari i piani che prevedono:

  • forme di coordinamento e cooperazione tra enti locali per bacini di utenza ampi;
  • interventi attuativi di accordi con altri soggetti pubblici e privati previsti dalla legge n. 53/2000;
  • integrazione dei PRG sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi, delle attrezzature pubbliche e della mobilità;
  • progetti di riqualificazione urbana e rivitalizzazione sociale di aree o contenitori dismessi;
  • procedure informatizzate per l’accesso telematico ai servizi e alle informazioni della pubblica amministrazione.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, determina tempi di presentazione dei piani, criteri e modalità di erogazione dei contributi e le modalità di trasmissione al CIPE dei piani, con indicazione dell’ordine di priorità.

Banche dei tempi: promozione, registro e coordinamento

La Regione sostiene la promozione, da parte dei Comuni, di associazioni denominate banche dei tempi, costituite per le finalità previste dalla legge n. 53/2000 e operanti nel territorio regionale. I contributi annuali ai Comuni possono finanziare:

  • la messa a disposizione di locali, strumenti in comodato d’uso o servizi a favore delle banche dei tempi;
  • attività costante di promozione e informazione, anche tramite siti web o altri mezzi di comunicazione;
  • formazione dei soggetti aderenti alle associazioni.

È inoltre istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle banche dei tempi, nel quale sono iscritte le associazioni che perseguono le finalità previste dalla legge statale. Presso la competente struttura della Giunta è istituito anche un Coordinamento permanente delle associazioni banche dei tempi, con funzione di raccordo e di promozione di progetti comuni con le amministrazioni di riferimento, da pubblicizzare sul sito istituzionale della Regione e degli altri enti interessati. Registro e Coordinamento sono disciplinati dalla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente.

Risorse non utilizzate

Le risorse non utilizzate possono essere trasferite indifferentemente tra i progetti finanziabili ai sensi delle disposizioni sui piani territoriali degli orari e sulle banche dei tempi, fino ai massimali previsti dalla legge.

Obblighi dei beneficiari e rendicontazione

L’accesso ai contributi comporta per i Comuni l’obbligo di realizzare le iniziative finanziate. I Comuni devono inoltre presentare una rendicontazione idonea sull’utilizzo dei finanziamenti percepiti nell’anno precedente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta. La corretta rendicontazione costituisce elemento determinante per ottenere i contributi successivi.

Formazione professionale

La Regione inserisce nel piano regionale di formazione professionale specifici corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale regionale e degli enti locali impiegato nella progettazione territoriale degli orari, nei relativi progetti attuativi e nei progetti di riorganizzazione dei servizi.

Disciplina finanziaria

Per l’anno 2001 è autorizzata una spesa di lire 100 milioni, con copertura a carico del bilancio regionale indicato dalla legge. Per gli anni successivi la copertura è rimessa alla legge di bilancio e può essere integrata con eventuali fondi assegnati alla Regione Marche dal Fondo per l’armonizzazione dei tempi delle città previsto dalla legge n. 53/2000. La legge prevede anche la riduzione degli stanziamenti del capitolo di bilancio originariamente utilizzato per la copertura.

Abrogazioni e regime temporale

La legge abroga la l.r. Marche 2 giugno 1992, n. 20. La norma finanziaria iniziale e la norma transitoria fanno espresso riferimento all’anno 2001, prevedendo termini specifici per l’adozione da parte della Giunta dei criteri e delle modalità attuative. La disciplina, tuttavia, continua a regolare in via generale i piani territoriali degli orari e le banche dei tempi nel territorio regionale, secondo gli aggiornamenti successivi.

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