Cassazione Penale, Sentenza n. 42651/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 24/05/2024 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva parzialmente confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) nei confronti della PONTICELLI per il reato di cui all'art. 416-ter c.p. (accordo politico-mafioso per il procacciamento di voti), mentre aveva annullato la contestazione relativa all'art. 416 c.p. (associazione mafiosa). La ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione del principio di correlazione (artt. 273, 309, 521 c.p.p.) per aver ritenuto il Tribunale un fatto storico diverso da quello contestato, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto l'esistenza di una promessa di procacciamento di voti con modalità mafiose pur essendo la PONTICELLI agita uti singulus e non per conto del clan; 3) carenza probatoria e difetto di motivazione circa l'esistenza di un accordo politico-mafioso e della promessa di favori da parte dei candidati; 4) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenuta sulla base della sola appartenenza passata all'associazione senza prova di concreti atti intimidatori o della natura dei favori promessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che l'incolpazione provvisoria conteneva già gli elementi essenziali dell'accordo ritenuto dal Tribunale del riesame e che la diversa articolazione dell'intesa costituisce al più una specificazione, non una trasformazione radicale tale da ledere il diritto di difesa. Sul secondo motivo ha affermato che, alla luce delle risultanze (precedenti penali, parentela con il boss, interlocuzioni captate, comportamento ai seggi, volantino con immagine), la condotta della PONTICELLI può essere ricondotta al clan Fusco-Ponticelli e che l'art. 416-ter, nella versione post legge n. 43/2019, punisce anche l'accordo con soggetto intraneo al sodalizio senza che sia necessario un'esplicita pianificazione di intimidazioni; elementi indiziari possono essere sufficienti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile sul piano del sindacato di merito: l'interpretazione delle intercettazioni resta valutazione del giudice di merito e non sindacabile se non per manifesta illogicità, che non sussiste. Il quarto motivo è stato anch'esso rigettato: l'aggravante di metodo mafioso è stata riconosciuta sul fondamento dell'egemonia territoriale del clan e della percezione di intimidazione "silente" dalla comunità, senza bisogno di specificare i singoli favori promessi.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La Corte interpreta la norma, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 43/2019, in senso ampio: punisce l'accordo per il procacciamento di voti quando la promessa provenga da soggetti intranei o estranei al sodalizio; la contropartita può consistere in denaro, altra utilità o nella disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione mafiosa. Non è necessario che il patto contempli esplicitamente atti intimidatori quando il procacciatore è persona intranea al clan.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato come paradigma delle modalità mafiose (comma 3) e della nozione di associazione di tipo mafioso; la giurisprudenza consente di ricavare le modalità intimidatorie anche in termini indiziari quando l'appartenenza e la forza intimidatrice del clan sono dimostrate.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del metodo mafioso può ritenersi sussistente anche in presenza di una intimidazione 'silente' determinata dall'egemonia territoriale del clan, senza necessità di specifici atti di violenza o di una puntuale elencazione dei favori promessi; rileva la finalità di agevolare l'attività del consorzio criminoso.
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione fra accusa e decisione: la Cassazione conferma che non si ha violazione se l'imputazione, considerata nella sua interezza, contiene gli elementi essenziali del fatto ritenuto in decisione e l'imputato ha potuto difendersi adeguatamente; l'immutazione rileva solo se vi è una trasformazione o sostituzione radicale del contenuto essenziale dell'addebito.
artt. 273 e 309 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza della ricorrente (violazione procedurale), ma la Corte li considera non violati poiché non vi è stata variazione sostanziale dell'oggetto dell'imputazione e le garanzie processuali non sono state lese.
legge n. 43 del 2019
Modifica l'art. 416-ter ampliandone il campo applicativo sia soggettivamente che oggettivamente; la Corte sottolinea la continuità interpretativa con il precedente testo ma rileva l'ampliamento delle fattispecie perseguibili.
Massime di principio
- Il reato previsto dall'art. 416-ter c.p., dopo la legge n. 43/2019, può essere configurato anche quando il procacciatore dei voti è persona intranea al clan e non sussista una pianificazione esplicita di intimidazioni: la caratura criminale e la forza intimidatrice del soggetto possono essere elementi decisivi.
- La prova dell'accordo politico-mafioso può fondarsi su indizi convergenti (precedenti, rapporti familiari con esponenti del clan, intercettazioni, comportamento ai seggi, uso dell'immagine su volantini, attività di raccolta schede): l'interpretazione delle conversazioni è valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità.
- Il principio di correlazione impone che la decisione non sorprenda l'imputato con un fatto completamente diverso da quello contestato; tuttavia specificazioni o articolazioni diverse dell'accordo originariamente contestato non costituiscono di per sé violazione se gli elementi essenziali erano già presenti nella contestazione.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere ricavata dalla dimostrata egemonia territoriale e dalla percezione di intimidazione della comunità (intimidazione silente), senza bisogno della puntuale elencazione di singoli atti di violenza o della descrizione analitica dei favori promessi.
- In sede di cassazione la valutazione del materiale probatorio e l'attribuzione di significato alle intercettazioni sono, di regola, questioni riservate al giudice di merito; i motivi che impugnano tali valutazioni sono ammissibili solo se dimostrano manifesta illogicità o violazione di legge.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42595/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42597/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42598/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42599/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42600/2024 del 21/11/2024
- Sentenza penale · 21 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42601/2024 del 21/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →