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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27091/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento di una società di capitali. L'imputato era stato ritenuto responsabile, quale amministratore di diritto prima e di fatto poi della società fallita, di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nel ricorso sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa notifica dell'avviso di citazione in appello al codifensore di fiducia e alla parte civile; 2) vizio di motivazione sulla configurabilità della bancarotta da operazioni dolose, sostenendo che la strategia commerciale a margini ridotti e il trasferimento di attività a una nuova società fossero scelte lecite e non operazioni dolose causalmente connesse al dissesto; 3) vizio di motivazione sulla bancarotta documentale, contestando che la fatturazione riepilogativa e le indicazioni contabili fossero idonee a integrare la falsificazione o l'occultamento della contabilità; 4) contestazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; 5) censura del diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla nullità per omessa notifica al codifensore, ritenendo l'eccezione tardiva perché doveva essere sollevata con le conclusioni scritte nel giudizio di appello e non per la prima volta in cassazione; ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata notifica alla parte civile, perché proposta da soggetto privo di interesse alla relativa violazione. Ha invece accolto il ricorso nei limiti indicati per il secondo e il terzo motivo: quanto alla condotta di acquisto di merci per la Supercarni con addebito dei costi alla fallita, ha ritenuto necessario verificare se il fatto integrasse davvero una bancarotta impropria da operazioni dolose o piuttosto una bancarotta patrimoniale, con conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame e corretta qualificazione giuridica; quanto alla bancarotta documentale, ha rilevato che la motivazione di merito era apodittica e non spiegava in modo sufficiente la sussistenza della fattispecie, imponendo anch'essa l'annullamento con rinvio. Sono stati invece rigettati gli altri profili, con giudicato progressivo sulla parte della condanna relativa alle sistematiche vendite sottocosto, ritenuta censura aspecifica e quindi inammissibile. I motivi sulle circostanze sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente ai capi concernenti la bancarotta documentale e la condotta di acquisto di merci per la Supercarni s.r.l.; nel resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022

    Il ricorso proposto dopo il 30 giugno 2024 è stato trattato in camera di consiglio non partecipata secondo la disciplina vigente.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità di ordine generale a regime intermedio non possono essere dedotte oltre la deliberazione della sentenza del grado in cui si sono verificate, salvo il diverso termine previsto dall'art. 182 c.p.p. quando la parte assiste al compimento dell'atto.

  • art. 182 c.p.p.

    Se la parte assiste al compimento dell'atto nullo, la nullità va eccepita immediatamente; se la parte non assiste, si applicano i termini dell'art. 180 c.p.p. L'eccezione è soggetta a decadenza.

  • art. 121 c.p.p.

    Le eccezioni di nullità nel rito cartolare di appello devono essere dedotte anche mediante memoria scritta prima della deliberazione.

  • art. 597 c.p.p.

    La Corte di appello può procedere d'ufficio alla definizione giuridica del fatto, anche riqualificando la condotta entro i limiti del devolutum e del diritto di difesa.

  • art. 624 c.p.p.

    Per i capi non investiti dal sindacato di legittimità o coperti da motivo inammissibile si forma il giudicato progressivo.

  • art. 223 l. fall.

    La bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose richiede condotte dolose dell'amministratore causalmente connesse al fallimento, ma il dolo riguarda le operazioni e non necessariamente l'evento fallimentare.

  • art. 216 l. fall.

    Richiamato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, che riguarda atti distrattivi o dissipativi di beni societari.

  • art. 216 l. fall.

    La bancarotta fraudolenta documentale ha una forma specifica, con sottrazione/distruzione/falsificazione o omessa tenuta, e una forma generale, con tenuta della contabilità tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

  • art. 2482-ter c.c.

    Richiamato come dovere societario di riduzione del capitale e ricostituzione/trasformazione in presenza di perdite superiori al capitale.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma processuale che disciplina la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi soggetti al rito cartolare.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di appello a uno dei due difensori di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ma nel giudizio cartolare essa deve essere eccepita nel primo atto utile di partecipazione scritta in appello; se la questione viene sollevata solo con il ricorso per cassazione, l'eccezione è tardiva.
  • La parte imputata non è legittimata a far valere la mancata notificazione dell'avviso di udienza destinato ad altra parte processuale, difettando un interesse giuridicamente rilevante alla violazione.
  • La bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose richiede che il dolo investa le operazioni antidoverose poste in essere dall'amministratore, mentre il fallimento deve risultare causalmente collegato e almeno prevedibile; non è necessario che l'evento fallimentare sia voluto, ma è necessario che la condotta sia concretamente pericolosa per la salute economico-finanziaria dell'impresa.
  • Quando la condotta contestata consiste in un depauperamento o in una dissipazione di risorse societarie, il giudice deve verificare se il fatto sia sussumibile nella bancarotta fraudolenta patrimoniale oppure nella diversa fattispecie di bancarotta impropria da operazioni dolose, in base alla struttura concreta dell'operazione e al nesso eziologico con il dissesto.
  • La bancarotta fraudolenta documentale "generale" si configura quando la contabilità, pur esistente, è tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; per tale ipotesi è sufficiente il dolo generico e la motivazione deve spiegare in modo concreto perché le scritture non consentano tale ricostruzione.
  • La bancarotta documentale non può essere affermata con motivazione apodittica o meramente assertiva: il giudice deve indicare gli specifici dati contabili alterati, omessi o resi incomprensibili e spiegare in che modo tali irregolarità abbiano impedito la ricostruzione dell'attività d'impresa.
  • Nel giudizio di rinvio, la nuova qualificazione giuridica del fatto deve essere esplicitata in modo tale da consentire all'imputato l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in conformità al principio di prevedibilità della decisione e alla regola di correlazione tra accusa e sentenza.
  • Le censure di legittimità che si risolvono in una mera rilettura del merito, senza specifiche critiche alla tenuta logica della motivazione, sono inammissibili per aspecificità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processuale

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