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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21489/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che, riducendo il numero dei beni riconosciuti ricettati da cinque a tre, aveva confermato la responsabilità dell'imputato per ricettazione. Il ricorrente contestava (1) vizi motivazionali (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) in ordine alla qualificazione del suo ruolo nella vicenda (era passeggero) e alla sua consapevolezza dell'origine furtiva dei motori, deducendo l'assenza dell'elemento doloso o la derubricazione in contravvenzione ex art. 712 c.p.; (2) illogicità della determinazione della pena, perché la riduzione del numero di beni non si era tradotta in una riduzione della pena base.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e ripetitivo (mancanza di critica argomentata rispetto alle motivazioni già date dai giudici di merito), richiamando la nozione di 'doppia conforme' e confermando la valutazione circostanziale che collega la presenza dell'imputato al fatto che il veicolo era intestato alla società di cui era amministratore, elemento che indica interesse professionale nel trasporto dei pezzi. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la determinazione della pena è esercizio di discrezionalità del giudice di merito (art. 133 c.p.), la riduzione complessiva della pena è stata assicurata bilanciando attenuanti e aggravanti (attenuante lieve equivalente alla recidiva) e non sussiste divieto di ricalcolo interno della pena purché l'esito complessivo non sia peggiorativo; il ricorrente è stato altresì condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i motivi di cassazione relativi al vizio motivazionale (mancanza/contraddittorietà/manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto il motivo generico e privo della necessaria critica argomentata.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al divieto di reformatio in peius e alla disciplina delle conseguenze sulla pena quando impugna solo l'imputato; la Corte chiarisce che il divieto riguarda il risultato finale della pena complessiva e non impedisce al giudice di merito di esercitare discrezionalità nei criteri e nei calcoli intermedi.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito che ha considerato tipologia dei motori, personalità dell'imputato, ruolo apicale e risultanze del casellario nel determinare la pena.

  • art. 648, comma quarto, cod. pen.

    Richiamato relativamente al riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità; la Corte ha osservato che il riconoscimento dell'attenuante non impone automaticamente la riduzione della pena base, essendo rilevante l'effetto complessivo sulla pena.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma evocata dal ricorrente come possibile derubricazione in contravvenzione; la Corte non ha ritenuto sussistere gli elementi per tale derubricazione dato il quadro probatorio e le valutazioni circostanziali.

  • art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare l'obbligo di esporre le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta in cassazione; il ricorso è stato giudicato carente sotto questo profilo per il primo motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.

  • art. 610 co. 5 e art. 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.

    Richiamate come norme procedurali relative al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza trattazione orale per mancanza di richiesta nei termini.

Massime di principio

  • La 'doppia conforme' (coincidenza di valutazioni tra primo e secondo grado) rafforza la tenuta della decisione: motivi già affrontati dai giudici di merito richiedono una critica specifica e argomentata in cassazione per essere ammessi.
  • Per contestare efficacemente una motivazione in cassazione occorre non limitarsi a riproporre le medesime doglianze già esaminate, ma indicare in modo concreto e circostanziato le contraddizioni o l'illogicità manifesta nella motivazione.
  • La presenza dell'imputato come passeggero può essere valutata insieme ad elementi collegati (es. proprietà del veicolo, ruolo nell'impresa) per ricavare un interesse diretto e la consapevolezza dell'illecito: tali deduzioni circumstanziali, se motivate, sono libertà valutativa del giudice di merito difficilmente sindacabile in Cassazione se non sono manifestamente illogiche.
  • La ricalibrazione della pena dopo una riqualificazione in mitius non impone automaticamente la riduzione della pena base: ciò che rileva è l'effetto complessivo sulla pena definitiva e il rispetto del divieto di reformatio in peius (non può risultare una pena complessiva più grave per l'imputato rispetto al primo grado).
  • Il riconoscimento di un'attenuante o della particolare tenuità non determina regole fisse sulla riduzione della pena base; il giudice di merito ha discrezionalità sui criteri di calcolo purché il risultato finale sia coerente e motivato.
  • Per i ricorsi in Cassazione è essenziale rispettare i requisiti formali di specificità delle censure (art. 581 c.p.p.); i motivi generici o meramente ripetitivi sono inammissibili.

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