Cassazione Civile, Ordinanza n. 30928/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto la fornitura e il montaggio di una cabina di verniciatura. La società committente otteneva decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo; l’opponente eccepiva l’inadempimento dell’appaltatrice per incompletezza della fornitura e per vizi/difetti dell’impianto e del montaggio, sostenendo di avere legittimamente sospeso il pagamento ex art. 1460 c.c. e chiedendo revoca del decreto, accertamento dell’inadempimento dell’altra parte, risarcimento dei danni da mancato o parziale utilizzo dell’impianto e da perdita del contributo provinciale, eliminazione dei vizi o riduzione del prezzo. Il Tribunale revocava il decreto, riduceva il prezzo per i vizi accertati e rigettava le domande di garanzia. La Corte d’appello, riconosciuto l’appalto, confermava in sostanza la parziale riduzione del corrispettivo, condannando però l’appaltatrice al saldo residuo con interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Con il ricorso per cassazione gli opponenti deducevano: motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi sulla quantificazione del danno e sull’utilizzabilità dell’impianto; mancato esame delle critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, che avrebbe esaminato la cabina solo documentalmente; violazione dell’art. 1460 c.c. per avere la Corte ritenuto contraria a buona fede la sospensione del pagamento, nonostante i vizi dell’opera; omessa considerazione del danno da mancato conseguimento del contributo provinciale; illegittimità degli interessi moratori e della loro misura per asserita nullità della clausola ex art. 7 d.lgs. 231/2002; erronea condanna alle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi fondati sull’omesso esame di fatti decisivi e sulla pretesa motivazione apparente, ha giudicato infondate le censure sull’eccezione di inadempimento e sugli interessi moratori, e ha respinto il ricorso nel suo complesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la doppia conforme precludesse il sindacato sul vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui punti di fatto già decisi nei due gradi di merito; che la motivazione della sentenza impugnata fosse tutt’altro che apparente, poiché intelligibile e coerente nel limitare il danno da fermo tecnico e nel ritenere l’impianto sostanzialmente utilizzabile; che le critiche alla consulenza tecnica fossero generiche e prive di specificità; che l’eccezione di inadempimento fosse stata correttamente valutata alla luce della proporzionalità tra i reciproci inadempimenti e della buona fede oggettiva, con conseguente legittimità della condanna al residuo del prezzo dopo la riduzione; che mancasse prova del nesso causale tra i vizi dell’opera e il mancato contributo provinciale; che la disciplina sugli interessi moratori del d.lgs. 231/2002 si applicasse ex lege alle transazioni commerciali, sicché era inconferente la censura sulla nullità di una clausola contrattuale inesistente; infine, che il motivo sulle spese fosse un mero riflesso delle censure principali e quindi non autonomamente fondato. Ha altresì disposto la condanna alle spese e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1460 c.c.
L'eccezione di inadempimento può essere opposta solo nei limiti di una valutazione oggettiva di proporzionalità tra i reciproci inadempimenti e non quando il rifiuto di adempiere risulti contrario a buona fede rispetto alla lieve entità dei vizi dell'opera.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia mancante, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non basta che la parte non la condivida.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se le questioni di fatto sono state decise in base alle stesse ragioni nei due gradi di merito.
art. 157, secondo comma, c.p.c.
Le nullità relative delle operazioni peritali sono sanate se non eccepite tempestivamente nella prima difesa successiva al deposito della relazione.
d.lgs. n. 231/2002, artt. 4, 5 e 7
Nelle transazioni commerciali tra imprese gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora; la nullità di cui all'art. 7 concerne le clausole pattizie gravemente inique, non l'applicazione legale degli interessi in mancanza di clausola.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese di lite è inammissibile se è formulata solo come conseguenza dell'ipotetico accoglimento dei motivi principali e non come doglianza autonoma.
art. 336, primo comma, c.p.c.
L'eventuale accoglimento dei motivi principali avrebbe comportato automaticamente la caducazione del capo sulle spese per effetto espansivo interno.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone una motivazione sufficiente, intelligibile e non meramente apparente.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la sospensione del pagamento del corrispettivo ex art. 1460 c.c. deve essere valutata secondo un criterio oggettivo di proporzionalità tra le prestazioni e i rispettivi inadempimenti: se i vizi dell'opera incidono solo parzialmente sulla funzionalità del bene, il committente non può rifiutare integralmente il pagamento del residuo.
- La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di individuare la ratio decidendi; una motivazione che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica e spieghi perché i vizi rilevati comportano solo una riduzione del prezzo è sufficiente a superare il controllo ex art. 132 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe la consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica: occorre indicare puntualmente le parti dell'elaborato contestate e le critiche già mosse nei gradi di merito, non essendo sufficiente una generica deduzione di errori o lacune.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su ragioni di fatto diverse.
- Il danno ulteriore da mancato conseguimento di un contributo o finanziamento pubblico deve essere provato sia quanto all'effettiva spettanza del beneficio sia quanto al nesso causale tra l'inadempimento e la sua perdita; in mancanza, la domanda risarcitoria va respinta.
- Nelle transazioni commerciali tra imprese, gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 decorrono ex lege e automaticamente; la disciplina sulla nullità delle clausole inique riguarda solo eventuali pattuizioni negoziali, non l'applicazione legale degli interessi in assenza di clausola specifica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30836/2025 del 25/11/2025
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30837/2025 del 25/11/2025
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30841/2025 del 25/11/2025
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30885/2025 del 25/11/2025
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30903/2025 del 25/11/2025
- ordinanza_civile · 25 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 30904/2025 del 25/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →