Sentenza del 18/01/2016 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 3.569,44, sostenendo che fosse illegittima perché emessa senza un autonomo provvedimento di decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni e della rateizzazione. Dopo aver rinunciato all'impugnazione dell'accertamento, aveva presentato istanza ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 218/1997, pagato la prima rata e prodotto una polizza fideiussoria. L'Ufficio aveva però comunicato la non accettazione della garanzia e richiesto una nuova polizza, mai presentata dal contribuente. Quest'ultimo sosteneva che l'adesione si fosse perfezionata definitivamente con il pagamento della prima rata e la mancata proposizione del ricorso, senza possibilità di perdere la riduzione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella. Il contribuente non aveva contestato vizi propri della cartella, ma questioni relative ai presupposti e alla perdita del beneficio precedentemente concesso. In ogni caso, il giudice ha ritenuto infondato anche il merito: la mancata presentazione della nuova polizza fideiussoria richiesta dall'Ufficio comportava la perdita del beneficio della riduzione delle sanzioni, indipendentemente dal fatto che tale perdita fosse qualificata come revoca o decadenza. Le somme già versate devono essere scomputate dal debito complessivo residuo. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La disposizione è richiamata con riferimento all'acquiescenza all'accertamento e alla possibilità di ottenere la riduzione delle sanzioni mediante rinuncia all'impugnazione e pagamento secondo le modalità previste. Nel caso concreto, il beneficio non è stato ritenuto intangibile, poiché il suo mantenimento era subordinato all'osservanza delle condizioni richieste dall'Ufficio, compresa la presentazione di una garanzia accettabile.
Art. 9 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
Il contribuente sosteneva che l'art. 15 non richiamasse l'art. 9 e che, pertanto, il beneficio si perfezionasse definitivamente con il pagamento della prima rata e la mancata proposizione del ricorso. Tale argomento non è stato accolto, perché la controversia è stata risolta valorizzando l'inadempimento della condizione posta per il mantenimento del beneficio.
Norme processuali sull'impugnazione degli atti tributari
La cartella di pagamento può essere impugnata, quando la pretesa è già stata portata a conoscenza del contribuente, per vizi propri dell'atto. Non è invece ammissibile utilizzarla per contestare nuovamente il fondamento della pretesa tributaria o fatti anteriori già conoscibili, se tali questioni non riguardano direttamente la cartella.
Massime di principio
- Quando il contribuente accetta un accertamento, rinuncia al ricorso e accede a una definizione o rateizzazione agevolata, deve rispettare tutte le condizioni previste per il mantenimento del beneficio, comprese eventuali garanzie richieste dall'Amministrazione.
- Il pagamento della prima rata e la mancata impugnazione dell'accertamento possono perfezionare l'accesso al beneficio, ma non necessariamente impediscono la successiva perdita dello stesso in caso di inadempimento delle condizioni imposte.
- La mancata presentazione di una garanzia sostitutiva richiesta dall'Ufficio può comportare la decadenza o la revoca del beneficio, anche se il contribuente ha già pagato alcune rate.
- La cartella di pagamento non può essere impugnata per contestare nuovamente il merito dell'accertamento o la procedura precedente, salvo che si denuncino specifici vizi propri della cartella.
- In caso di perdita del beneficio sanzionatorio, i pagamenti già effettuati non vengono necessariamente persi, ma devono essere imputati e scomputati dall'importo complessivamente dovuto.
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