Sentenza del 07/09/2018 n. 5777 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liqudazione e controlli - Metodo induttivo - Indagine fiscale - Associazione - Ricstruzione dei ricavi - Oggetti inventariati - Utili ad attività di ristorazione - Assenza durante l'accesso - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha contestato l'accertamento fiscale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ricostruito induttivamente i ricavi dell'attività di ristorazione. La contestazione si fondava sull'assenza, durante l'accesso o l'indagine fiscale, degli oggetti inventariati ritenuti essenziali per lo svolgimento dell'attività, nonché sull'assenza dell'associazione nel corso delle operazioni di verifica. Secondo la ricorrente, tali elementi impedivano di ritenere dimostrata l'effettiva realizzazione dei ricavi e rendevano illegittima la ricostruzione presuntiva.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto illegittimo. È stato affermato che, qualora nel corso dell'indagine fiscale non risultino presenti o rinvenibili i beni e le attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell'attività di ristorazione, l'Amministrazione finanziaria non può procedere automaticamente alla ricostruzione induttiva dei ricavi dell'associazione. La mancata presenza dell'associazione durante l'accesso, da sola, non consente di superare l'assenza degli elementi materiali necessari a dimostrare l'esercizio dell'attività e la produzione dei ricavi contestati.
Massime di principio
- La ricostruzione induttiva dei ricavi deve poggiare su elementi concreti, coerenti e idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività economica.
- Quando l'attività presuppone beni, attrezzature o altri elementi materiali essenziali, la loro mancata presenza durante il controllo può indebolire o impedire l'accertamento presuntivo dei ricavi.
- L'assenza del contribuente o dell'associazione durante l'accesso non costituisce, da sola, prova sufficiente dell'esistenza di ricavi non dichiarati né consente automaticamente di ricorrere al metodo induttivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare l'avviso di accertamento indicando gli elementi specifici dai quali desume l'esistenza e l'ammontare dei ricavi; in mancanza, l'avviso può essere annullato.
- Il principio è applicabile soprattutto alle attività che richiedono una struttura materiale indispensabile: se tale struttura non è dimostrata, la pretesa fiscale non può fondarsi soltanto su presunzioni astratte o su parametri teorici di produttività.
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